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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 1999, n. 248

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/2011)
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Testo in vigore dal:  14-8-1999 al: 30-10-2002
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 15, comma 3, della medesima legge n. 266 del 1997, che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera r), che prevede che la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia conservata allo Stato e che con delibera della Conferenza unificata siano individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'11 gennaio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota n. 14733 del 29 marzo 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "Fondo", indica il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
b) "FEI", indica il Fondo europeo per gli investimenti;
c) "comitato", indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
d) "garanzia diretta", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
e) "controgaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;
f) "cogaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;
g) "PMI", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese artigiane e in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;
h) "consorzi", indica i consorzi e società consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;
i) "microimprese", indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10;
j) "banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
k) "intermediari", indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "S.F.I.S.", indica le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
m) "confidi", indica i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
n) "altri fondi di garanzia", indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
o) "finanziamenti a mediolungo termine", indica i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;
p) "prestiti partecipativi", indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;
q) "partecipazioni", indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;
r) "costo di provvista" indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione ("RENDISTATO") così come definita dall'articolo 1, lettera b), del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;
s) "tasso di riferimento" indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994;
t) "contratti d'area" indica i contratti d'area di cui all'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
u) "patti territoriali" indica i patti territoriali di cui all'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:
"100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese".
- Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", è il seguente:
"Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: ''Ministro del tesorò', sono inserite le seguenti: ''di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatò'.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni".
- Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", è il seguente:
"Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi d attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:
"Art. 2. - 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.
2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9".
- Il testo dell'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari".
- Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.
6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è il seguente:
"Art. 5 (Garanzie di credito). - 1. La garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.
2. Le cambiali di cui all'art. 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, se emesse dai soggetti operanti nei settori indicati dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'art. 43, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e, oltre a portare gli elementi previsiti dal predetto articolo, devono contenere sul retro l'indicazione del luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate.
3. I mutui agrari e fondiari stipulati a favore di imprese singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole, per la realizzazione di investimenti aziendali e fondiari di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere l'estinzione anticipata all'istituto mutuante con il beneficio dell'attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il tasso da praticare nell'eventuale procedura di attualizzazione è quello di riferimento, vigente al momento dell'estinzione anticipata, per le operazioni a lungo termine".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 17, 18, 19, 23 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:
"Art. 17 (Soggetti beneficiari). - 1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.
2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'art. 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate".
"Art. 18 (Composizione dei consorzi e delle società consortili). - 1. I consorzi e le società consortili di cui all'art. 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.
2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto".
"Art. 19 (Oggetto dell'attività). - 1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'art. 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare:
a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'art. 6;
b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;
c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;
e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
f) la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;
g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
h) la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
i) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
l) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
m) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;
n) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;
o) l'assistenza e la consulenza finanziaria;
p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
q) altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti".
"Art. 23 (Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'art. 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. I soggetti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento ''Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minorì'".
"Art. 27 (Società consortili miste). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.
2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'art. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, Enea e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.
3. Al punto 4) dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: ''semprechè siano fondati e gestiti da altri enti pubblicì' sono soppresse.
4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.
5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'art. 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.
6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18.
7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;
c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;
d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;
h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.
8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'art. 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/1988, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.
9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.
12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.
13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.
14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo".
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", è il seguente:
"Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo".
- Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304, del 30 dicembre 1994, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato è determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori:
a) media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a 18 mesi;
b) media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (''campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o Rendistatò'), per le operazioni oltre i 18 mesi.
2. Il parametro indicato al punto a) è pari alla media aritmetica semplice tra: il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula dell'operazione e reso noto dalla Banca d'Italia; la media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo precedente quello di stipula dell'operazione.
3. Il parametro indicato al punto b), reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto definitivo".
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 è il seguente:
"Art. 4. - Ai valori calcolati con le modalità indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione per oneri di intermediazione che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento".
- Il testo dell'art. 2, commi 203 e 204, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a) ''Programmazione negoziatà', come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
b) ''Intesa istituzionale di programmà', come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) ''Accordo di programma quadrò', come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) ''Patto territorialè', come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) ''Contratto di programmà', come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) ''Contratto di areà', come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi.
Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203".