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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 1999, n. 228

Regolamento recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/03/2015)
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Testo in vigore dal:  30-7-1999 al: 19-9-2000
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
Visto in particolare l'articolo 37 il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
Visto altresì l'articolo 50 il quale dispone che il suddetto regolamento si applica anche alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
Visto l'articolo 14-bis, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che stabilisce che il Ministro del tesoro determina la misura dell'investimento minimo obbligatorio da parte della società di gestione del risparmio (SGR) nel fondo nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo;
Sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi, in data 26 aprile 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 7 maggio 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente regolamento s'intendono per:
b) "testo unico bancario": il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
c) "fondo": il fondo comune di investimento come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera j), del testo unico;
d) "fondi armonizzati": i fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia e che possono essere commercializzati nel territorio dell'Unione europea in regime di mutuo riconoscimento;
e) "mercato regolamentato": il mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del testo unico o altro mercato regolamentato regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, specificato nel regolamento del fondo;
f) "fondi pensione": le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
g) "fondazioni bancarie": gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
h) "investitori qualificati": le seguenti categorie di soggetti:
le imprese di investimento, le banche, gli agenti di cambio, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del testo unico bancario;
i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al precedente alinea;
le fondazioni bancarie;
le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente.
2. Le espressioni adoperate nel presente regolamento, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato indicato nel testo storico.


Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.Note alle premesse:
- L'art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:
"Art. 37 (Struttura dei fondi comuni di investimento). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote;
c) alle modalità di partecipazione ai fondi aperti e chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del fondo chiuso;
b) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1, lettera c), numero 5)".
- L'art. 50 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è il seguente:
"Art. 50 (Altre disposizioni applicabili). - 1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41.
2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV estere si applica l'art. 42.
- L'art. 14-bis, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è il seguente:
"2. Ai fini del presente articolo la società di gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione, nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui all'art. 13, comma 8, è determinata dal Ministro del tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare del fondo".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".




Note al titolo I - art. 1:
- L'art. 1, comma 1, lettera j), del decreto
legislativo n. 58/1998, è il seguente:
" j) ''fondo comune di investimentò': il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte".
- L'art. 63, comma 2, del decreto legislativo n.
58/1998, è il seguente:
"2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia, e approva le modificazioni del regolamento del mercato".
- L'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n.
58/1998 è il seguente:
"1. La Consob iscrive in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, i mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario".
Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, vedi nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, reca: "Disciplina delle
forme pensionistiche complementari".
- Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, reca: "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio".
- Gli articoli 106, 107 e 113 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono i seguenti:
"Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità
limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione
delle società per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.
6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.
Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, referibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del pubblico). 1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l'art. 108 e, con esclusivo
riferimento ai requisiti di onorabilità, l'art. 109".