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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1 febbraio 1999, n. 222

Regolamento concernente modificazioni al regolamento recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per la promozione di iniziative di lavoro autonomo presentate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-7-1999
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-7-1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ed, in particolare, l'articolo 9-septies, come novellato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, il quale prevede che, per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da soggetti inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, secondo criteri e modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 8 novembre 1996, n. 591, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione della predetta disposizione legislativa;
Visto l'articolo 4, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende il suddetto intervento alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Ritenuta la necessità di apportare talune modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento, al fine di recepire le disposizioni legislative sopra richiamate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. DAGL/1-1-4/31890/4.6.58 del 18 dicembre 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 591 dell'8 novembre 1996 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
" b) residenza, alla data del 3 ottobre 1996, nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 - Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna - e, alla data del 1 gennaio 1998, nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995.";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole "con garanzie da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale" sono sostituite dalle parole "con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento.";
c) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera cbis):
"c-bis) costi sostenuti per prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati.";
d) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole "obiettivo 1" è aggiunta la seguente proposizione: "e nelle aree individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995.";
e) all'articolo 6, comma 1, le parole "durata di quattro mesi" sono sostituite dalle parole "durata massima di tre mesi.";
f) all'articolo 7, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, la Società provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto e a versare sul conto corrente bancario da esso indicato un'anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi alle agevolazioni.
2. La Società può richiedere al beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e difarlo osservare.

Roma, 1 febbraio 1999

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e difarlo osservare.

Roma, 1 febbraio 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1999

Reg. n.3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 256

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come novellato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 e dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, è il seguente:
"Art. 9-septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno). - 1.
Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata massima di tre mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea
per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnicoeconomico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;
c) fino a dieci milioni; a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.
5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223".
- Il testo dell'art. 4, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è il seguente:
"15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non superiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalità alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 8 novembre 1996, n. 591, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 22 novembre 1996 come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 1 (Soggetti beneficiari). - 1. Le domande di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 3 sono presentate dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) stato di non occupazione perdurante da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda;
b) residenza, alla data del 3 ottobre 1996, nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio del 20 luglio 1993 - Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna - e, alla data del 1 gennaio 1998, nelle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995;
c) età superiore ai 18 anni alla data della presentazione della domanda".
"Art. 3 (Agevolazioni). - 1. Ai soggetti di cui all'art. 1, i cui progetti siano stati ritenuti validi,
sono concesse le seguenti agevolazioni:
a) contributo a fondo perduto fino a trenta milioni di lire per l'acquisto documentato di attrezzature;
b) prestito fino a venti milioni di lire, restituibile in cinque anni con interessi calcolati ad un tasso pari al 36 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane di durata superiore a 18 mesi, con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;
c) controllo a fondo perduto fino a dieci milioni di lire per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;
d) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative".
"Art. 4 (Spese ammissibili). - 1. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica o usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano
idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
2. Per il primo anno di esercizio dell'attività sono ammissibili le seguenti spese che siano state
effettivamente sostenute e documentate:
a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;
b) utenze e canoni di locazione per immobili;
c) oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al prestito agevolato;
c-bis) costi sostenuti per prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati.
3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese:
a) per l'acquisto di terreni;
b) per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili;
c) per prestazioni di servizi;
d) per stipendi e salari".
"Art. 5 (Domanda di ammissione alle agevolazioni). - 1.
La domanda di ammissione alle agevolazioni è inviata alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., di seguito denominata "Società", esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, secondo il modello che la Società renderà disponibile direttamente o presso gli uffici dei comuni situati nelle regioni di cui all'obiettivo 1 e nelle aree individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 14 marzo 1995, al fine di fornire tutti gli elementi, formali e sostanziali, necessari alla verifica di ammissibilità della domanda stessa.
2. Le domande presentate secondo altre modalità o incomplete non saranno prese in esame e ne verrà
data comunicazione agli interessati.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, la Società può richiedere informazioni alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri o elenchi".
"Art. 6 (Provvedimento di ammissione alle agevolazioni).
- 1. La Società, sulla base delle informazioni riportate nell'allegato alle domande pervenute, effettua, secondo l'ordine cronologico di arrivo, una prima verifica dei requisiti di ammissibilità delle iniziative proposte ed individua i soggetti da ammettere a corsi di formazione non retribuiti della durata massima di tre mesi, organizzati tenendo conto dei criteri stabiliti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo e volti a trasmettere ai partecipanti le principali conoscenze in materia di gestione, durante i quali viene anche definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale. In caso di giudizio positivo, la Società delibera l'ammissione ai benefici di cui
all'art. 3, dandone comunicazione agli interessati.
2. La mancata partecipazione senza validi motivi ai corsi ed alle relative attività comporta la decadenza della domanda di ammissione.
3. La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione dell'iniziativa e fissa le agevolazioni concesse.
4. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività per almeno 5 anni dalla
data della delibera di ammissione alle agevolazioni".
"Art. 7 (Attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni). - 1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, la Società provvede a stipulare con il soggetto beneficiario un apposito contratto e a versare sul conto corrente bancario da esso indicato un'anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi alle agevolazioni.
2. La Società può richiedere al soggetto beneficiario tutti gli elementi o documenti utili per comprovare le spese effettivamente sostenute e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale e del prestito agevolato in un'unica soluzione.
3. La Società provvede all'erogazione dei contributi in conto gestione, previa verifica delle spese effettivamente sostenute".