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DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 191

Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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Testo in vigore dal:  8-7-1999 al: 15-9-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14;
Vista la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15, l'articolo 2, comma 6, lettera d) e l'articolo 3, comma 5, lettera b), e comma 13;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 31 recante delega al Governo a recepire la predetta direttiva 95/47/CE;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'articolo 2, comma 2;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, della sanità, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "sintonizzatoredecodificatore": apparecchiatura, denominata "set top box", integrata o meno nel televisore, per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri;
b) "accesso condizionato": misura o sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelleggibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale;
c) "sistema di trasmissione": sistema destinato alla trasmissione dei programmi televisivi che comprende la formazione di segnali di programma (codifica della sorgente dei segnali audio, codifica della sorgente dei segnali video, multiplazione di segnali) e l'adattamento ai mezzi di trasmissione (codifica di canale, modulazione e, se del caso, dispersione dell'energia);
d) "DVB": acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi (digital video broadcasting) utilizzato nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC (Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore elettrico);
e) "D2-MAC": acronimo indicante la versione D2 della norma tecnica europea MAC (multiplexing analogue component) di cui allo standard ETSI ETS 300250;
f) "servizio televisivo": la diffusione di programmi televisivi, effettuata via cavo, via satellite o con sistemi radio terrestri destinati alla generalità del pubblico;
g) "servizio televisivo in formato panoramico": servizio televisivo effettuato mediante produzione e montaggio di programmi da diffondere al pubblico su uno schermo a formato panoramico 16:9, che costituisce il formato panoramico di riferimento;
h) "immissione nel mercato": la prima messa a disposizione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto per la sua distribuzione o impiego sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, detto "codice postale e delle telecomunicazioni".
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985 ha dettato disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, concerne la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'art. 14 detta disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi.
- La direttiva 95/47/CE prevede l'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.
- Il testo dell'art. 1, comma 24, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:
"24. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distruzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica). Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15, dell'art. 2, comma 6, lettera d), dell'art. 3, comma 5, lettera b), e comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
"6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
14) (omissis);
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie".
"6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubiazione degli impianti sentite le ragioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) -b) (omissis);
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione".
"5. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:
a) (omissis);
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti".
"13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici".
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, adotta il regolamento recante le specifiche tecniche relative al sintonizzatore - decodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato "set top box".
Nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997 è stata pubblicata errata corrige al sopracitato decreto n. 307 del 1997.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 reca: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni".
- Il testo dell'art. 31 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è il seguente:
"Art. 31 (Emissione di segnali televisivi). - 1.
L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;
b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;
c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;
d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato;
e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione".
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, è il seguente:
"2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1 luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate".