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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n. 180

Disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonchè autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/6/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 1999, n. 269 (in G.U. 09/08/1999, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  19-6-1999 al: 9-8-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, concernente autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi;
Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1244 del 10 giugno 1999, riguardante la missione internazionale di pace nel Kosovo;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della missione di cui alla predetta risoluzione, nonché ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali in corso nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I termini previsti dagli articoli 3-bis, commi 1 e 2, 3-quater, comma 1, 3-quinquies, comma 1, e 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, relativi alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, sono prorogati fino al 30 settembre 1999.
2. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 3-bis, 3-quater, 3- quinquies, 3-sexies e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.