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DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1999, n. 169

Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/6/1999
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Testo in vigore dal: 16-6-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica  delle  banche  di
dati; 
  Vista la legge 24 aprile  1998,  n.  128,  ed  in  particolare  gli
articoli 1 e 2, nonche' l'articolo 43 che detta i criteri  di  delega
al Governo per il recepimento della citata direttiva 96/9/CE; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente  protezione  del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; 
  Vista la  legge  20  giugno  1973,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie ed artistiche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1998; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 aprile 1999; 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie,  di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia  e  giustizia,
del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica,  delle
comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941,  n.
633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' le banche
di  dati  che  per  la  scelta  o  la  disposizione   del   materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.". 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art. 10,  commi 2 e 3  del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
            Nota al titolo:
            - Per quanto  concerne la direttiva 96/9/CE vedasi  nelle
          note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa non   puo' essere
          delegato al Governo  se non con determinazione di  principi
          e  criteri  direttivi e   soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - La  direttiva 96/9/CE e'   pubblicata in    G.U.C.E.  L
          49/29  del 28 febbraio 1996.
            -    La    legge    24   aprile   1998, n.   128,   reca:
          "Disposizioni  per l'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza     dell'Italia  alle  Comunita'  europee
          (legge comunitaria 1995-1997).
            - Gli articoli 1,   2 e 43  della  succitata  legge    24
          aprile 1998, n.  128, cosi' recitano:
            "Art.   1   (Delega  al   Governo  per  l'attuazione   di
          direttive comunitarie).  - 1.  Il  Governo  e' delegato  ad
          emanare, entro   il termine di   un anno  dalla    data  di
          entrata  in  vigore    della  presente  legge,  i   decreti
          legislativi   recanti  le    norme  occorrenti    per  dare
          attuazione  alle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato A; la scadenza  e' prorogata di  sei mesi  se,
          per effetto  di direttive notificate nel corso dell'anno di
          delega, la disciplina risultante  da  direttive    comprese
          nell'elenco   e'  modificata  senza   che  siano introdotte
          nuove norme di principio.
            2. I decreti  legislativi sono adottati,  nel    rispetto
          dell'art.  14  della  legge    23 agosto 1988, n.   400, su
          proposta del  Presidente del Consiglio dei ministri  o  del
          Ministro  competente per il coordinamento delle   politiche
          comunitarie    e     dei     Ministri   con      competenza
          istituzionale  nella  materia, di concerto   con i Ministri
          degli affari esteri,  di grazia  e giustizia,  del  tesoro,
          del  bilancio e   della programmazione   economica e    con
          gli  altri   Ministri interessati  in relazione all'oggetto
          della direttiva, se non proponenti.
            3.   Gli schemi    dei    decreti  legislativi    recanti
          attuazione    delle direttive comprese   nell'elenco di cui
          all'allegato B, a  seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il    termine
          di  cui  al comma 1, alla  Camera dei deputati  e al Senato
          della  Repubblica perche'   su   di   essi sia    espresso,
          entro  quaranta   giorni    dalla   data  di  trasmissione,
          il   parere   delle Commissioni competenti    per  materia;
          decorso  tale    termine,  i decreti sono emanati  anche in
          mancanza  di detto parere. Qualora  il termine previsto per
          il parere delle  Commissioni scada nei  trenta  giorni  che
          precedono     la   scadenza    dei  termini    previsti  al
          comma  1   o successivamente, questi ultimi sono  prorogati
          di novanta giorni.
            4.  Entro    due  anni  dalla data   di entrata in vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo'  emanare, con la
          procedura   indicata  nei     commi  2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'art. 17.
            5.  Il  Governo e' delegato ad  emanare, entro il termine
          di cui al comma  1, e  con le  modalita di  cui ai  commi 2
          e 3,   disposizioni integrative e  correttive  del  decreto
          legislativo  l  settembre  1993,  n.    385,  e  successive
          modificazioni,  nel    rispetto  dei  principi  e   criteri
          direttivi  e    con l'osservanza   della procedura indicati
          nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
            6. Il  Governo e' delegato ad  emanare, entro il  termine
          di  cui  al  comma     1,   disposizioni    integrative   e
          correttive  del   decreto legislativo 14   agosto 1996,  n.
          494,  di  recepimento    della  direttiva  92/57/CEE    del
          Consiglio,  nel    rispetto   dei   principi   e    criteri
          direttivi  e  con  l'osservanza  delle   procedure indicate
          dalla legge 22 febbraio  1994,  n. 146,  e  dalla  legge  6
          febbraio 1996,  n.  52.   Nell'esercizio della   delega  il
          Governo  dispone    l'applicazione  delle  norme  di    cui
          all'art. 10 del   citato decreto legislativo n.    494  del
          1996    a   laureati con   adeguata   competenza  tecnica o
          documentabile esperienza curriculare  e  professionale  nel
          settore della sicurezza.
            7.  Il  Governo e' delegato ad  emanare, entro il termine
          di cui al comma 1  e con le modalita'  di cui ai  commi 2 e
          3,  le disposizioni integrative e correttive necessarie  ad
          adeguare la disciplina recata dal  decreto  legislativo  26
          novembre    1992,  n.  470,  alle  direttive  del Consiglio
          90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto   dei
          principi  e  criteri direttivi di cui  all'art. 6, comma 1,
          lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio  1992,  n.
          142.
            8.    Il Governo   e'   delegato  ad emanare,  secondo  i
          criteri e  i principi direttivi  di cui  all'art. 2,  entro
          il  termine di  cui al comma  1 e   con le    modalita'  di
          cui    ai  commi    2  e    3 del   presente articolo,   le
          disposizioni  integrative   e   correttive necessarie    ad
          adeguare la  disciplina recata  dal decreto legislativo  10
          settembre  1991,  n.   303, alla direttiva   86/653/CEE del
          Consiglio,  relativa al coordinamento dei    diritti  degli
          Stati   membri      concernenti   gli   agenti  commerciali
          indipendenti.
            9. Entro   sei mesi dalla data    di  entrata  in  vigore
          della  presente legge,  con le  modalita' di  cui  ai commi
          2 e  3, informandosi  ai criteri e ai principi generali  di
          cui all'art. 2, e' data attuazione:
            a)   alla   direttiva   93/118/CE    del  Consiglio,  che
          modifica  la direttiva 85/73/CEE  del Consiglio,   relativa
          al   finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari
          delle carni fresche e delle carni di  volatili  da cortile,
          informandosi    anche    ai  criteri    specifici  previsti
          all'art.    35  della  legge  6   febbraio 1996, n. 52,   e
          tenendo conto delle   direttive del    Consiglio  94/64/CE,
          95/24/CE,    96/17/CE  e 96/43/CE, di modifica della citata
          direttiva 85/73/CEE;
            b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa  alla
          protezione   degli  animali  durante  la    macellazione  o
          l'abbattimento, informandosi anche  ai  criteri   specifici
          previsti  all'art.   37   della  legge  6 febbraio 1996, n.
          52;
            c)    alla  direttiva    95/29/CE  del    Consiglio sulla
          protezione degli animali  durante  il    trasporto  e  alla
          direttiva   97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la
          protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della
          Commissione 97/182/CE".
            "Art.  2   (Criteri   e   principi   direttivi   generali
          della    delega  legislativa).  -  1.   Salvi gli specifici
          principi   e criteri  direttivi  stabiliti  negli  articoli
          seguenti ed in aggiunta  a quelli contenuti nelle direttive
          da    attuare,  i  decreti  legislativi di   cui all'art. 1
          saranno informati ai seguenti principi e criteri  direttivi
          generali:
            a)    le    amministrazioni   direttamente    interessate
          provvederanno all'attuazione  dei decreti  legislativi  con
          le ordinarie  strutture amministrative;
            b) per evitare  disarmonie con le discipline vigenti  per
          i  singoli  settori interessati dalla normativa da attuare,
          saranno introdotte le occorrenti modifiche  o  integrazioni
          alle discipline stesse;
            c)  salva l'applicazione delle  norme penali vigenti, ove
          necessario per assicurare l'osservanza delle   disposizioni
          contenute   nei   decreti   legislativi,  saranno  previste
          sanzioni amministrative e penali  per  le  infrazioni  alle
          disposizioni  dei   decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
          limiti,   rispettivamente,   dell'ammenda   fino   a   lire
          duecento  milioni    e  dell'arresto    fino  a   tre anni,
          saranno previste,  in via alternativa o congiunta, solo nei
          casi  in cui le infrazioni ledano o  espongano  a  pericolo
          interessi    generali dell'ordinamento interno del tipo  di
          quelli  tutelati  dagli  articoli 34  e   35   della  legge
          24  novembre   1981,   n. 689.   In   tali   casi   saranno
          previste:  la   pena dell'ammenda  alternativa  all'arresto
          per    le infrazioni che espongano a pericolo  o danneggino
          l'interesse protetto; la   pena dell'arresto congiunta    a
          quella    dell'ammenda per   le infrazioni  che rechino  un
          danno    di    particolare    gravita'.      La    sanzione
          amministrativa  del pagamento  di una  somma non  inferiore
          a  lire    cinquantamila e   non superiore a  lire duecento
          milioni  sara' prevista per   le infrazioni  che  ledano  o
          espongano  a  pericolo  interessi diversi   da quelli sopra
          indicati.  Nell'ambito   dei   limiti   minimi e    massimi
          previsti,      le  sanzioni    sopra    indicate    saranno
          determinate  nella  loro   entita' tenendo   conto    della
          diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse protetto che
          ciascuna  infrazione    presenta in astratto, di specifiche
          qualita'  personali  del  colpevole, comprese  quelle   che
          impongono  particolari  doveri  di prevenzione, controllo o
          vigilanza,  nonche'  del  vantaggio   patrimoniale      che
          l'infrazione    puo' recare al   colpevole o alla persona o
          ente nel cui interesse egli  agisce.    In  ogni  caso,  in
          deroga  ai  limiti sopra indicati.   per le infrazioni alle
          disposizioni dei   decreti  legislativi   saranno  previste
          sanzioni    penali      o amministrative identiche a quelle
          eventualmente gia' comminate dalle leggi  vigenti  per   le
          violazioni    che siano   omogenee   e   di  pari offensiva
          rispetto alle infrazioni medesime;
            d)  eventuali spese  non contemplate  da   leggi  vigenti
          e  che    non  riguardino   l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazoni   statali   o  regionali    potranno  essere
          previste  nei    soli limiti   occorrenti per l'adempimento
          deli  obblighi   di attuazione   delle   direttive;    alla
          relativa    copertura, in   quanto non   sia possibile  far
          fronte   con  i  fondi  gia'  assegnati  alle    competenti
          amministrazioni,  si  provvedera' a norma  degli articoli 5
          e 21 della legge   16 aprile  1987,    n.  183,  osservando
          altresi'  il   disposto  dell'art. 11-ter,  comma 2,  della
          legge 5  agosto 1978, n. 468,  introdotto dall'art. 7 della
          legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
            e) all'attuazione di direttive  che modificano precedenti
          direttive gia' attuate  con legge o  decreto legislativo si
          provvedera',    se  la  modificazione     non      comporta
          ampliamento    della    materia   regolata, apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla legge   o   al    decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
            f)   abolizione   dei  diritti    speciali  o  esclusivi,
          con  regime autorizzatorio a  favore di  terzi, in  tutti i
          casi    in  cui    il  loro  mantenimento  ostacoli      la
          prestazione,    in  regime di   concorrenza, di servizi che
          formano oggetto di  disciplina delle direttive per  la  cui
          attuazione e' stata  conferita la delega legislativa, o  di
          servizi a questi connessi;
            g)    i decreti  legislativi assicureranno  in ogni  caso
          che,  nelle materie trattate  dalle direttive  da  attuare,
          la  disciplina  disposta  sia  pienamente    conforme  alle
          prescrizioni delle  direttive medesime, tenuto anche  conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
            h) nelle materie di competenza  delle regioni  a  statuto
          ordinario  e speciale e  delle province  autonome di Trento
          e di   Bolzano saranno osservati l'art.  9  della  legge  9
          marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616".
            "Art.  43  (Tutela  giuridica delle banche di dati). - 1.
          L'attuazione della  direttiva    96/9/CE  del    Parlamento
          europeo  e del  Consiglio si informa ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)   definire  la  nozione  giuridica  di banca  di  dati
          ai  sensi dell'art. 1  della direttiva   ed agli    effetti
          del  recepimento della medesima;
            b)    comprendere  la   banca di   dati alle   condizioni
          previste  dalla direttiva, tra le opere protette ai   sensi
          dell'art.   2  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni;
            c)  riconoscere e  disciplinare l'esercizio  del  diritto
          esclusivo dell'autore delle banche di dati;
            d)     prevedere   deroghe    al  diritto   esclusivo  di
          autorizzare  l'estrazione  e  il  reimpiego  di  una  parte
          sostanziale  del  contenuto  di  una    banca di   dati, in
          conformita' a   quanto disposto    dall'art.  6,  comma  2,
          lettere b) e c), della direttiva;
            e)  riconoscere    e disciplinare, in applicazione  delle
          disposizioni contenute nel capitolo   III della  direttiva,
          il  diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati
          alla tutela dell'investimento;
            f)   prevedere  disposizioni  transitorie in  conformita'
          a  quanto previsto dall'art. 14 della direttiva".



    
           Nota all'art. 1: 
            - Il testo vigente del secondo comma  dell'art.  1  della
          legge 22  aprile  1941,  n.  633  (Protezione  del  diritto
          d'autore e di altri diritti  connessi  al  suo  esercizio),
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore  come
          opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna  sulla
          protezione delle opere letterarie ed artistiche  ratificata
          e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,  nonche'
          le banche di dati che per la scelta o la  disposizione  del
          materiale   costituiscono   una   creazione   intellettuale
          dell'autore.".