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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 dicembre 1998, n. 521

Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  10-5-1999 al: 8-10-2010
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 20 giugno 1956, n. 612, recante norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, relativo all'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace, che attribuisce ai capi di Stato maggiore di Forza armata la determinazione degli organici del personale dei comandi, delle unità, delle scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delegando, a mente di quanto dispone l'articolo 117 della Costituzione, talune funzioni amministrative alle regioni, ha all'articolo 24 espressamente conservato alla competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati da enti ed organismi appositamente istituiti in favore degli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed ai loro familiari;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare che ha specificatamente subordinato al preventivo assenso del Ministro della difesa la costituzione di associazioni o circoli fra militari definendo anche l'aspetto di competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia di protezione sociale;
Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, la quale, al comma 12 dell'articolo 13, disciplina la gestione delle attività relative ai circoli, alle sale convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche, posti di ristoro, case del soldato e foresterie operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che all'articolo 15 disciplina le attività culturali e ricreative a favore del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido e per il tempo libero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 che approva il regolamento tipo per la disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali in applicazione al comma 7 dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale risulta modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, che all'articolo 3 disciplina l'indirizzo politicoamministrativo, funzioni e responsabilità nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attività di protezione sociale;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante nuove norme in materia di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, che all'articolo 8 devolve all'ufficio del segretario generale le attribuzioni della soppressa Direzione generale delle provvidenze per il personale, previste all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, in materia di attività assistenziali, culturali e ricreative del personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato dal servizio nonché delle famiglie del personale stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n. 5617 del 31 dicembre 1998);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità degli interventi di protezione sociale

1. Gli interventi di protezione sociale si inseriscono istituzionalmente nell'attività funzionale delle Forze armate allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psicofisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonché di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettività esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria.
2. A tal fine è consentito al personale militare e civile delle Forze armate, in servizio e non, nonché ai loro familiari, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalità di lucro qualora direttamente gestiti ed all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente di Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo della legge 20 giugno 1956, n. 612, recante "Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1956, n. 166.
- Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1477, concernente "Ordinamento dello Stato maggiore della Difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in tempo di pace", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1996, n. 11 - supplemento ordinario, è il seguente:
"Art. 9 (Attribuzioni). - I capi di Stato maggiore di Forza armata, sulla base degli indirizzi fissati dal Ministro per la difesa e delle direttive del capo di Stato maggiore della Difesa nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri a questo conferiti dalla legge, sono competenti per la pianificazione e la programmazione tecnica e le altre predisposizioni relative all'impiego della rispettiva Forza armata, nonché per il controllo dell'attuazione delle istituzioni emanate.
Con particolare riguardo essi, sulla base degli indirizzi e delle direttive suddette:
a) sono sentiti collegialmente dal capo di Stato maggiore della Difesa per la pianificazione operativa e per la formulazione dei relativi programmi tecnicofinanziari;
b) impartiscono alle competenti direzioni generali direttive d'ordine tecnicomilitare per la migliore realizzazione dei programmi tecnicofinanziari approvati dal Ministro:
c) definiscono i piani operativi particolari di Forza armata;
d) determinano:
la composizione, l'organizzazione e lo schieramento delle forze;
le modalità per l'attuazione della mobilitazione;
la regolamentazione nei vari settori di attività tecnicomilitare;
i piani degli apprestamenti defensivi;
gli organici del personale dei comandi, delle unità, delle scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;
(Omissis)".
- Il testo del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, recante: "Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239.
- Il testo dell'art. 24 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernente: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", è il seguente:
"Art. 24 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguerza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento dalla qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri Paesi:
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti.
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali, stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica".
- Il testo della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante: "Norme di principio sulla disciplina militare", è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203.
- Il testo della legge 27 dicembre 1989, n. 409:
"Bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1989, n. 303, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 13, comma 12, è il seguente:
"12. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali".
- Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1990, n. 54, supplemento ordinario, è il seguente:
"Art. 15 (Attività culturali e ricreative). - 1.
Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, ai fini dell'incremento della produttività conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicologico, le amministrazioni possono istituire al loro interno servizi ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2. La gestione di tali servizi può essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'Amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno, formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonché di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.
4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.
5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti da disposizioni legislative.
6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi, i tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà definito il regolamento tipo degli organismi di cui ai commi 2 e 3".
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992 "Disciplina degli organismi di gestioni dei servizi sociali nelle amministrazioni statali" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1992, n. 79.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come risulta modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 (Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1993, n. 276, supplemento ordinario) è il seguente:
"Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo: funzioni e responsabilità). - 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università a di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi".
- Il testo del decreto del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1994, n. 136, supplemento ordinario.
- Il testo della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante: "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306". Il testo dell'art. 5 della predetta legge è il seguente:
"Art. 5 (Attività di protezione sociale). - 1. I beni patrimoniali già di pertinenza delle cessate gestioni fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno nonché del Corpo della guardia di finanza, di cui, rispettivamente al comma 12 dell'art. 13, al comma 4 dell'art. 9 al comma 6 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, fatta eccezione per i beni di consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi di cui al comma 4 del presente articolo, sano trasferiti negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse sono state svolte.
2. Le disponibilità liquide delle gestioni di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti capitoli di entrata e di spesa.
3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e civile delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e del Corpo della Guardia di finanza e dei loro familiari, nonché a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di tali apporti nonché le relative norme d'uso.
4. Per l'esercizio delle attività connesse, con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, concernente: "Disposizioni urgenti in materia d'imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26 agosto 1996. Tale D.L. è stato convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n 556 - Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1996.
Il testo dell'art. 9 del decreto-legge suddetto è il seguente:
"Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993.
2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuità degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attività di protezione sociale, sono disciplinati le modalità esecutive delle stesse attività e relativa regolamentazione amministrativacontabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonché il versamento dei contributi ai capitali di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate".
- Il testo della legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni recante Norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81.
- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente "Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa a norma dell'art. 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
- Il testo dell'art. 30 del decreto del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, concernente "Riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1996, n. 11 - supplemento ordinario, è il seguente:
"Art. 30. - La Direzione generale delle provvidenze per il personale sopraintende:
alle attività assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile, comunque dipendente dal Ministero della difesa e di quello cessato
dal servizio, nonché delle famiglie del personale stesso;
alle attività tendenti a far conseguire al personale
militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni, qualificazioni professionali civili, nonché a quelle rivolte ad agevolare il collocamento dei militari che cessano dal servizio.
La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".