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DECRETO-LEGGE 21 aprile 1999, n. 110

Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonchè rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-4-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1999, n. 186 (in G.U. 22/06/1999, n.144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-4-1999 al: 22-6-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, con il quale è stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in
Kosovo ed alle connesse operazioni di appoggio militare in Macedonia;
Vista la decisione adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il
24 marzo 1999, dopo il fallimento delle trattative di pace di Parigi;
Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle
attività volte a stabilire la pace nella regione e ad instaurare condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;
Considerato che, in relazione al drammatico esodo di profughi dal Kosovo, è indifferibile un intervento in ambito NATO in Albania, atto a consentire l'approntamento di campi d'accoglienza e di ospedali da campo, nonché a regolare l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari ed a favorire il processo di reinsediamento dei profughi nel loro Paese;
Considerata la necessità di proseguire il programma di aiuti per il processo di ricostruzione dell'Albania, ivi comprese le missioni operative, definito nella legge 3 agosto 1998, n. 300;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare la partecipazione italiana alle predette operazioni militari ed umanitarie, nonché a consentire la prosecuzione del programma di aiuti al processo di ricostruzione dell'Albania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. È autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 1999, n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
2. È autorizzata, a decorrere dal 1 aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.