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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
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vigente al 14/09/2024
Testo in vigore dal: 1-4-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481,  recante  norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'; 
  Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n.  128,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, ed in  particolare  l'articolo  36  il  quale
delega il Governo a emanare uno o piu' decreti legislativi  per  dare
attuazione  alla  citata  direttiva   96/92/CE   e   per   ridefinire
conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti  del  sistema  elettrico
nazionale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 1998; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 1999; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con  i  Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
              Liberalizzazione e trasparenza societaria 
  1. Le attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto
e vendita  di  energia  elettrica  sono  libere  nel  rispetto  degli
obblighi  di  servizio  pubblico  contenuti  nelle  disposizioni  del
presente decreto. Le attivita' di trasmissione e dispacciamento  sono
riservate allo Stato ed attribuite in concessione  al  gestore  della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attivita'  di
distribuzione  dell'energia  elettrica  e'  svolta   in   regime   di
concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato. 
  2. Il Ministero dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato
provvede alla sicurezza  e  all'economicita'  del  sistema  elettrico
nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso  specifici  indirizzi
anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' di fornitura e
di ridurre la vulnerabilita' del sistema stesso. 
  3. Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase  di  transizione
fino all'entrata in funzione del sistema di dispacciamento di  merito
economico  di  cui  al  comma  2   dell'articolo   5,   il   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  emana  apposite
direttive  ed  in  particolare  determina  con  propri  provvedimenti
l'assunzione di responsabilita' da parte del gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale,  dell'acquirente  unico  e  del  gestore  del
mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5. 
  4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti
che svolgono le attivita' di cui al comma 1  in  base  ad  un  titolo
speciale od esclusivo possono svolgere attivita' diverse a condizione
che sia almeno garantita la separazione contabile ed  amministrativa,
secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie  o  acquisizioni
in altri comparti produttivi. 
  5. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore  spettanti
al Governo, le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma  12,  della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e quelle  riservate  alle  regioni  e
agli enti locali. 
  6. Al fine di individuare  gli  strumenti  utili  a  governare  gli
effetti sociali della trasformazione, la  progressiva  armonizzazione
dei trattamenti economici e normativi, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato garantiscono, nella fase di avvio  del  processo  di
liberalizzazione, il coinvolgimento  dei  soggetti  sociali  anche  a
mezzo di opportune forme di concertazione. 
  7. La tariffa applicata ai clienti vincolati  di  cui  al  comma  7
dell'articolo 2 e' unica sul territorio nazionale. 
 
    

Avvertenza:
    Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
    ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
    delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
    sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
    Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
    Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
    1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
    delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
    operato il   rinvio,  Restano    invariati  il    valore  e
    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    
           Nota al titolo: 
            - La direttiva 96/92/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 19 dicembre 1996,  concernente  norme  comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 27 del 30 gennaio 1997. 
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della  funzione   legislativa,   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttive, e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
            - La legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: "Norme  per
          la concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi  di   pubblica   utilita'",   e'   pubblicata   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18
          novembre 1995 - serie generale. 
             - Per la direttiva 96/92/CE vedi in nota al titolo. 
            - La legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: "Disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee",  e'  pubblicata  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del  7
          maggio 1998 - serie generale; 
          l'art. 36 cosi' recita: 
            "Art. 36 (Norme per il mercato dell'energia elettrica). -
          1. Al fine di promuovere la  liberalizzazione  del  settore
          energetico, il Governo e' delegato  ad  emanare,  entro  un
          anno dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          uno o piu' decreti legislativi, per  dare  attuazione  alla
          direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          recante norme comuni per il mercato interno  per  l'energia
          elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli  aspetti
          rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) prevedere che la liberalizzazione del mercato  avvenga
          nel quadro di regole che garantiscano  lo  svolgimento  del
          servizio  pubblico,  l'universalita',  la  qualita'  e   la
          sicurezza del medesimo, in particolare  con  l'applicazione
          al mercato dei  clienti  vincolati  di  una  tariffa  unica
          nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine  di
          garantire  la  disponibilita'  della  capacita'  produttiva
          necessaria, la gestione dei 
          contratti, la fornitura e la tariffa unica; 
            b) prevedere che il gestore della  rete  di  trasmissione
          sia anche il  dispacciatore,  garantendo  sia  la  funzione
          pubblicistica sia la neutralita' di tale servizio  al  fine
          di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori; 
            c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, sentiti il  Ministro  del  commercio  con
          l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas,
          la  responsabilita'  di  salvaguardare   la   sicurezza   e
          l'economicita'  del  sistema   di   generazione   elettrica
          nazionale    per    quanto    riguarda     l'utilizzo     e
          l'approvvigionamento  delle  fonti  energetiche   primarie,
          operando per  ridurre  la  vulnerabilita'  complessiva  del
          sistema  stesso;  a  tal  fine  individuare  gli  strumenti
          operativi atti ad  influenzare  l'evoluzione  coerente  del
          sistema di generazione nazionale; 
            d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono
          attualmente presenti piu' soggetti  operanti  nello  stesso
          territorio, iniziative che, in base a  criteri  di  massima
          trasparenza, attraverso normali regole di  mercato  portino
          alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli  enti
          locali; 
            e)  incentivare,  attraverso  un'adeguata   politica   di
          sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il
          risparmio  energetico,  anche  con   l'obiettivo   di   una
          riduzione delle emissioni di CO 2 ; 
            f)  definire  le  misure  per  assicurare  condizioni  di
          reciprocita' nei confronti degli Stati  membri  dell'Unione
          europea,  in  relazione  al  grado  di  apertura  dei  loro
          mercati, anche al fine di assicurare la parita' competitiva
          sul mercato europeo delle  aziende  elettriche  italiane  e
          dell'industria dell'indotto; 
            g) collocare la liberalizzazione  del  mercato  elettrico
          nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati
          nazionali dell'energia elettrica prevista  dalla  direttiva
          comunitaria,  finalizzando  i  decreti  legislativi   anche
          all'obiettivo di facilitare la  transizione  dell'industria
          nazionale ai nuovi assetti europei". 
            -  Il  D.Lgs.  n.  281/1997  recante:   "Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza  Statocitta'
          ed  autonomie  locali",  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 202 - serie generale - del 30 agosto 1997. 
           Nota all'art. 1: 
            - L'art. 2, comma 12, della legge 14  novembre  1995,  n.
          481, citato in nota alle premesse, cosi' recita: 
            "12. Ciascuna Autorita' nel perseguire  le  finalita'  di
          cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni: 
            a) formula osservazioni  e  proposte  da  trasmettere  al
          Governo e al  Parlamento  sui  servizi  da  assoggettare  a
          regime di concessione o di autorizzazione e sulle  relative
          forme  di  mercato,  nei  limiti  delle  leggi   esistenti,
          proponendo   al   Governo   le   modifiche   normative    e
          regolamentari  necessarie  in  relazione   alle   dinamiche
          tecnologiche, alle condizioni di mercato ed 
          all'evoluzione delle normative comunitarie; 
            b) propone ai  Ministri  competenti  gli  schemi  per  il
          rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei  singoli  atti
          di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
          contratti di programma; 
            c) controlla che le condizioni e le modalita' di  accesso
          per i soggetti esercenti  i  servizi,  comunque  stabilite,
          siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e
          della trasparenza, anche in riferimento alle  singole  voci
          di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di  prestare
          il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte
          le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi
          comprese quelle degli anziani e  dei  disabili,  garantendo
          altresi' il  rispetto  dell'ambiente,  la  sicurezza  degli
          impianti e la salute degli addetti; 
            d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e
          delle   convenzioni,   ivi   comprese    quelle    relative
          all'esercizio  in  esclusiva,  delle  autorizzazioni,   dei
          contratti di programma in  essere  e  delle  condizioni  di
          svolgimento   dei   servizi,   ove   cio'   sia   richiesto
          dall'andamento del mercato  o  dalle  ragionevoli  esigenze
          degli   utenti,   definendo    altresi'    le    condizioni
          tecnicoeconomiche di accesso  e  di  interconnessione  alle
          reti, ove previsti dalla normativa vigente; 
            e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento  del
          mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri  elementi
          di riferimento per determinare le tariffe di cui  ai  commi
          17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi
          eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo  da
          assicurare  la  qualita',  l'efficienza  del   servizio   e
          l'adeguata   diffusione   del   medesimo   sul   territorio
          nazionale,  nonche'  la   realizzazione   degli   obiettivi
          generali di carattere sociale, di tutela  ambientale  e  di
          uso  efficiente  delle  risorse   di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 1, tenendo separato dalla  tariffa  qualsiasi
          tributo od onere  improprio;  verifica  la  conformita'  ai
          criteri di cui alla  presente  lettera  delle  proposte  di
          aggiornamento delle tariffe  annualmente  presentate  e  si
          pronuncia, sentiti eventualmente i  soggetti  esercenti  il
          servizio,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento   della
          proposta; qualora la pronuncia non  intervenga  entro  tale
          termine, le 
          tariffe si intendono verificate positivamente; 
            f) emana le direttive  per  la  separazione  contabile  e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per   assicurare,   tra   l'altro,   la    loro    corretta
          disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
          geografica  e  per   categoria   di   utenza   evidenziando
          separatamente gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura  del
          servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
          quindi al confronto tra essi e i costi  analoghi  in  altri
          Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
            g) controlla lo svolgimento dei  servizi  con  poteri  di
          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
          e delle notizie utili,  determinando  altresi'  i  casi  di
          indennizzo automatico da parte del  soggetto  esercente  il
          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
          non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il  servizio
          con livelli qualitativi inferiori a  quelli  stabiliti  nel
          regolamento di servizio di cui al comma 37,  nel  contratto
          di programma ovvero ai sensi della lettera h); 
            h)  emana  le  direttive  concernenti  la  produzione   e
          l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti  i
          servizi  medesimi,  definendo  in  particolare  i   livelli
          generali  di   qualita'   riferiti   al   complesso   delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti  i
          soggetti esercenti il servizio  e  i  rappresentanti  degli
          utenti e dei  consumatori,  eventualmente  differenziandoli
          per settore e  tipo  di  prestazione;  tali  determinazioni
          producono gli effetti 
          di cui al comma 37; 
            i) assicura la piu' ampia  pubblicita'  delle  condizioni
          dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei  singoli
          servizi,  anche   per   modificare   condizioni   tecniche,
          giuridiche  ed  economiche  relative  allo  svolgimento   o
          all'erogazione dei medesimi; promuove  iniziative  volte  a
          migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
          annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  una  relazione  sullo   stato   dei   servizi   e
          sull'attivita' svolta; 
            l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle  condizioni
          di svolgimento dei servizi al fine di garantire la  massima
          trasparenza,  la  concorrenzialita'   dell'offerta   e   la
          possibilita' di  migliori  scelte  da  parte  degli  utenti
          intermedi o finali; 
            m) valuta  reclami,  istanze  e  segnalazioni  presentate
          dagli utenti o dai consumatori,  singoli  o  associati,  in
          ordine al rispetto dei livelli qualitativi e  tariffari  da
          parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti  dei
          quali interviene imponendo, ove opportuno,  modifiche  alle
          modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo  alla
          revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37; 
            n) verifica  la  congruita'  delle  misure  adottate  dai
          soggetti esercenti il servizio al  fine  di  assicurare  la
          parita'  di  trattamento  tra  gli  utenti,  garantire   la
          continuita'  della  prestazione  dei  servizi,   verificare
          periodicamente la qualita' e l'efficacia delle  prestazioni
          all'uopo acquisendo  anche  la  valutazione  degli  utenti,
          garantire  ogni  informazione   circa   le   modalita'   di
          prestazione dei servizi e i relativi  livelli  qualitativi,
          consentire a utenti e consumatori il piu'  agevole  accesso
          agli uffici aperti al pubblico,  ridurre  il  numero  degli
          adempimenti  richiesti   agli   utenti   semplificando   le
          procedure per  l'erogazione  del  servizio,  assicurare  la
          sollecita risposta a reclami, istanze  e  segnalazioni  nel
          rispetto dei livelli qualitativi e tariffari; 
            o) propone al Ministro competente  la  sospensione  o  la
          decadenza della concessione per i casi in cui tali 
          provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento; 
            p) controlla che ciascun soggetto esercente  il  servizio
          adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione
          dei servizi  pubblici  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri del 27 gennaio  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio
          pubblico con indicazione di standards dei singoli servizi e
          ne verifica il rispetto".