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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1 dicembre 1998, n. 515

Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-4-1999
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  13-4-1999

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 24 febbraio 1982;
Visto il decreto minitenale 29 maggio 1992 recante norme per la disciplina della pesca dei mollusch bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1997 con il quale è stato adottato il quinto piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997 - supplemento ordinario;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995;
Considerata l'opportunità di affidare la gestione dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995 al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa;
Visto il parere favorevole reso all'unanimità dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 15 luglio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione n. 602031 del 2 novembre 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
Visto il nulla osta n. DAGL1/1.1.4/31890/4.10.76 del 19 novembre 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'ulteriore iter del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il Ministero per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare, può affidare ai consorzi costituiti tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi e riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale n. 44/1995 in premessa citato, la gestione di tale tipo di pesca, con le modalità e nei limiti di cui al presente decreto.
2. La gestione della pesca dei molluschi bivalvi è conferita, su richiesta unitaria delle associazioni nazionali di categoria della pesca, al consorzio di cui al comma 1, che comprenda, alla data della domanda, tanti soci che rappresentino un numero non inferiore al 75% delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi, con l'attrezzo denominato draga idraulica. La gestione della pesca è revocata, sentite le associazioni predette, al consorzio cui aderiscano un numero inferiore al 50% delle imprese suddette.
3. Le associazioni di cui al comma 2 presentano al Ministero per le politiche agricole la richiesta per la gestione della pesca di cui al presente decreto, allegando la delibera dell'organo direttivo del consorzio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.