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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 17 febbraio 1999, n. 72

Regolamento recante istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

note: 10/4/1999
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal:  10-4-1999

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia" e in particolare il comma 4 dell'articolo 5, che prevede l'istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna e demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la determinazione, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, degli organi di amministrazione e di controllo, della sede, delle modalità di costituzione e di funzionamento, delle procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare gli articoli 3 e 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 ed, in particolare, l'articolo 7, comma 10;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 6 aprile 1998, 27 luglio 1998 e 12 ottobre 1998;
Viste le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (note n. 2181/III.6/1998 del 19 ottobre 1998 e n. 34/III.6/99 del 12 gennaio 1999);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazione, sede e definizioni
1. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), istituito con la legge 7 agosto 1997, n. 266, è un ente pubblico nazionale di ricerca non strumentale che promuove e coordina attività di studio e ricerca sulla e per la montagna, sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'INRM ha sede in Roma ed è articolato, con proprie strutture, sul territorio nazionale; esso opera in collaborazione con istituzioni scientifiche e di ricerca, nazionali e internazionali, pubbliche e private.
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, concerne: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- L'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), prevede:
"4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo".
- Gli articoli 3 e 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevedono:
"Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari".
"Art. 17, comma 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 7, comma 10, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:
"10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997".
Nota all'art. 1:
- La legge 7 agosto 1997, n 266, prevede: "Interventi urgenti per l'economia".