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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1999, n. 52

Regolamento recante norme per la tenuta in forma automatizzata dei registri cartacei presso il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-3-1999
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vigente al 07/11/2025
Testo in vigore dal: 24-3-1999
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo  88-bis del regio  decreto 21 aprile 1942,  n 444,
recante l'"Approvazione del regolamento  per l'esecuzione della legge
sul Consiglio  di Stato", come  aggiunto dall'articolo 2  del decreto
del Presidente della Repubblica 23 giugno 1988, n. 250;
  Visto l'articolo 25 del decreto  del Presidente della Repubblica 21
aprile  1973, n.  214, recante  il "Regolamento  di esecuzione  della
legge   6  dicembre   1971,   n.  1034,   istitutiva  dei   tribunali
amministrativi regionali";
  Visto l'articolo  3, comma 1,  del decreto legislativo  12 febbraio
1993,  n.  39, recante:  "Norme  in  materia di  sistemi  informativi
automatizzati delle amministrazioni  pubbliche, a norma dell'articolo
2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Vista  la  nota n.  385  del  17 dicembre  1993,  con  la quale  il
Presidente  del Consiglio  di  Stato ha  rappresentato l'esigenza  di
tenere  in  forma  automatizzata  i registri  contemplati  nel  regio
decreto 17 agosto 1907, n. 642,  nel regio decreto 21 aprile 1942, n.
444, e nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n.
214;
  Ritenuto opportuno  dare validita' anche alle  registrazioni tenute
in  forma  automatizzata,  per  motivi di  efficienza,  efficacia  ed
economicita' dell'azione amministrativa;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 28  settembre
1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' autorizzata la tenuta  in forma automatizzata dei registri di
cui agli  articoli 51 del regio  decreto 17 agosto 1907,  n. 642, 37,
59, 72, 73 e 88 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, 23 e 24 del
decreto del  Presidente della Repubblica  21 aprile 1973, n.  214, in
sostituzione delle registrazioni effettuate su supporti cartacei.
  2. I documenti informatici contengono  i dati previsti dai seguenti
registri ora in uso:
  a) presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:
    1) registro generale dei ricorsi (modello all. CdSG1);
  2)  registro  protocollo di  sezione  dati  generali (modello  all.
CdSG2);
  3) registro protocollo di sezione  - iter procedurale (modello all.
GdSG3);
  4) registro degli atti per sezione (modello all. CdSG4);
  5)  registro delle  istanze di  fissazione di  udienza per  sezione
(modello all. CdSG5);
  6) registro  delle istanze  di prelievo  per sezione  (modello all.
CdSG6);
  7)  registro ordinanze  di  sospensione per  sezione (modello  all.
CdSG7);
  8) registro delle decisioni per sezione (modello CdSG8);
    b) presso il Consiglio di Stato in sede consultiva:
    1) protocollo generale per sezione (modello CdSC1);
  c) presso i tribunali amministrativi regionali e sezioni autonome:
    1) registro generale dei ricorsi (modello all. TARI);
  2) registro delle ordinanze collegiali (modello all. TAR2);
  3) registro delle ordinanze presidenziali (modello all. TAR3);
  4) registro ordinanze di sospensiva (modello all. TAR4);
    5) registro delle sentenze (modello all. TAR5);
  6) registro  delle domande di  fissazione di udienza  (modello all.
TAR6);
    7) protocollo atti (modello TAR7).
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1998,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            - Si riporta il testo dell'art.  88-bis del regio decreto
          21 aprile 1942,  n. 444  (Approvazione del  regolamento per
          l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato):
            "88-bis.   I      registri  contemplati     nel  presente
          regolamento  possono  essere  tenuti    anche  in     forma
          automatizzata,  utilizzando    modelli  da determinarsi con
          decreto del Presidente del    Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto    con il   Ministro   del   tesoro   e   udito il
          parere  del Consiglio di Stato".
            -   L'art. 25   del D.P.R.   21 aprile   1973,  n.    214
          (Regolamento  di esecuzione  della legge  6  dicembre 1971,
          n.      1034,  istitutiva    dei  tribunali  amministrativi
          regionali), cosi' recita:
            "Art.   25   -  (Registrazioni     mediante  procedimenti
          meccanografici). -  Le    registrazioni  prerviste    dagli
          articoli 23  e  24 possono  anche essere  eseguite mediante
          procedimenti meccanografici  da stabilirsi con decreto  del
          Presidente del  Consiglio dei Ministri,  di concerto con il
          Ministro  per il  tesoro ed udito  il parere del  Consiglio
          di Stato, in  modo    che  siano  assicurati  l'ordine,  la
          tempestivita'   e   la  conservazione  delle  registrazioni
          stesse".
            - Il testo dell'art. 3, comma  1, del decreto legislativo
          n. 39 del 12   febbraio  1993   (Norme  in    materia    di
          sistemi    informativi automatizzati delle  amministrazioni
          pubbliche, a norma   dell'art. 2, comma 1,    lettera  mm),
          della  legge 23 ottobre  1992, n. 421),  e' il seguente:
            "1.   Gli  atti  amministrativi   adottati  da  tutte  le
          pubbliche amministrazioni  sono   di  norma     predisposti
          tramite   i  sistemi informativi automatizzati".
            -    Il  regio    decreto  17    agosto  1907,    n.  642
          (Regolamento per   la procedura   dinanzi   alle    sezioni
          giurisdizionali    del    Consiglio   di Stato), e'   stato
          pubblicato nella    Gazzetta  Ufficiale  n.  227    del  25
          settembre 1907.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo  dell'art.  51  del  citato regio decreto n.
          642/1907, e' il seguente:
            "Art.  51.  - Il  segretario,  ricevuta  la domanda    di
          fissazione  dell'udienza per   la discussione  del ricorso,
          ne fa  annotazione in apposito   registro e    ne  rilascia
          dichiarazione,  se    richiesta,  Indi  presenta la domanda
          stessa  col     ricorso,  il  controricorso,   il   ricorso
          incidentale,  le   carte e i  documenti al presidente della
          sezione il quale nomina il relatore ed  assegna  il  giorno
          dell'udienza.
            Nello  stesso  decreto    di  fissazione  di udienza   il
          presidente  puo',  ad  istanza  di   parte   o   d'ufficio,
          dichiarare il ricorso urgente".
            -  Si riporta il testo degli articoli 37, 59, 72, 73 e 88
          del citato regio decreto n. 444 del 1942:
            "Art.  37. -   Gli affari   diretti   dai  Ministri    al
          Presidente    del  Consiglio  di Stato, per il parere, sono
          annotati in appositi registri secondo le norme che verranno
          determinate nel regolamento di servizio  interno,  previsto
          dall'art. 55 della legge".
            "Art.  59.    - Oltre   i registri,  di cui  nell'art. 37
          del presente regolamento,  le sezioni  1 ,  2  , 3   e    6
          tengono,    per gli  affari pertinenti a ciascun Ministero,
          due indici alfabetici, l'uno per  nome  delle  parti    col
          titolo   dell'affare,  l'altro    analitico  delle  materie
          trattate.
            I verbali delle adunanze generali   e delle  adunanze  di
          ogni sezione sono, ogni  anno, riuniti  in appositi  volumi
          col  rispettivo indice cronologico".
            "Art.  72.  -  La  segreteria   del  Consiglio  di  Stato
          in    sede  giurisdizionale  deve  tenere  il   registro di
          presentazione dei ricorsi principali, diviso   in  colonne.
          In esso  devono iscriversi  tutte le annotazioni occorrenti
          per  accertare  esattamente la presentazione del ricorso ed
          eventualmente del controricorso e del ricorso  incidentale,
          delle      domande   incidenti    e   dei    documenti,  le
          notificazioni, l'esecuzione   del pagamento    della  tassa
          indicata  nel    comma secondo dell'art.  42  della  legge,
          l'indicazione  degli  atti  istruttori disposti o  compiuti
          e le decisioni emanate.
            I  ricorsi   devono essere  annotati secondo  l'ordine di
          data della loro presentazione.
            Il registro e'  vistato in ciascun foglio  dal segretario
          generale, con l'indicazione in fine, del numero  dei  fogli
          di cui il registro si compone.
            E'  chiuso ogni giorno con  l'apposizione della firma del
          segretario generale.
            Analogo registro   a quello sopra   indicato,  e  con  le
          stesse  forme,  dove  essere  tenuto   dalla segreteria pei
          ricorsi  da trattarsi avanti all'adunanza plenaria".
            "Art. 73.   - Inoltre la segreteria    del  Consiglio  di
          Stato    in  sede giurisdizionale   tiene,    per  ciascuna
          sezione  e   per  l'adunanza plenaria, i seguenti  ruoli  e
          registri:
              1) ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;
              2) ruolo dei ricorsi urgenti;
            3)   ruolo   degli  affari  da  decidersi  in  Camera  di
          Consiglio;
              4) registro per i processi verbali di udienza;
              5) registro dei decreti del Presidente;
            6)  registro,    delle  decisioni   della   Sezione     o
          dell'adunanza  plenaria, nel quale deve essere  indicata la
          ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa;
            7)  registro  dei ricorsi  trattati  col   beneficio  del
          patrocinio gratuito".
            "Art.    88. -  Il segretario  generale  e il  segretario
          di   sezione debbono     tenere   un      registro    delle
          massime    di      giurisprudenza  amministrativa  che sono
          adottate dal Consiglio e dalle Sezioni.
             Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze".
            - Il testo degli articoli 23 e  24 del citato  D.P.R.  n.
          214/1973 e' il seguente:
            "Art.   23   (Registro  generale  dei    ricorsi).  -  La
          segreteria tiene il registro generale di presentazione  dei
          ricorsi principali, diviso in  colonne,  nel  quale  devono
          iscriversi  tutte le annotazioni occorrenti per   accertare
          esattamente    la    presentazione    del   ricorso      ed
          eventualmente     del  controricorso    e    del    ricorso
          incidentale,  delle domande incidentali   e dei  documenti,
          le    notificazioni,  l'esecuzione  del   pagamento   della
          tassa  prescritta,  l'indicazione  degli   atti  istruttori
          disposti o compiuti e le decisioni emanate.
            I  ricorsi   devono essere annotati giornalmente  secondo
          l'ordine di presentazione.
            Il registro e'  vistato e firmato in ciascun  foglio  dal
          segretario generale, con  l'indicazione in fine del  numero
          dei fogli di  cui il registro si compone.
            E'  chiuso ogni giorno con  l'apposizione della firma del
          segretario generale".
            "Art.   24 (Ruoli   e  registri    particolari).  -    La
          segreteria  tiene inoltre i seguenti ruoli e registri:
            1)   registro delle  domande  di fissazione  di  udienza,
          vistato   e firmato  in  ciascun  foglio    dal  segretario
          generale,  con l'indicazione in fine  del numero dei  fogli
          di cui il  registro si compone.  Per i  ricorsi  dichiarati
          urgenti  dal    presidente,  la  segreteria provvede ad una
          annotazione   a    margine    della  registrazione    della
          domanda  di fissazione di udienza;
              2) registro per i processi verbali di udienza;
            3) registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
            4)  registro  delle decisioni, nel   quale debbono essere
          annotati gli estremi della  ricevuta  dell'amministrazione,
          alla quale la decisione e' stata trasmessa;
            5)  registro dei  ricorsi trattati  con il  beneficio del
          gratuito patrocinio".