DECRETO-LEGGE 1 marzo 1999, n. 43

Disposizioni urgenti per il settore lattierocaseario.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1999, n. 118 (in G.U. 30/04/1999, n.100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal: 3-3-1999
al: 30-4-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Visto  il  decreto-legge  1  dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
  Visto  il  decreto-legge  15  giugno  1998, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di procedere alla
chiusura  dei periodi di produzione lattiera 1995-1999, ai fini della
determinazione  del  prelievo  supplementare  dovuto  e  del relativo
versamento  in  conformita'  alla  normativa  comunitaria, nonche' di
adeguare   la   legislazione   vigente   ai   dettami   della   Corte
costituzionale di cui alla sentenza n. 398 dell'11 dicembre 1998 e di
assicurare  la  funzionalita'  del settore in attesa del riordino del
medesimo;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del 24 febbraio 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le  politiche agricole, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica e di grazia e
giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera
1995-1996  e  1996-1997,  di  cui  all'articolo 3 del decreto-legge 1
dicembre  1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio  1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
effettuate  dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e
delle  decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il
sistema  informatico,  tenuto  conto di quanto disposto dall'articolo
45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento
sostitutivo  adottato  con decreto del Presidente della Repubblica 19
gennaio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24 del 30
gennaio 1999. L'esubero complessivo nazionale, sul quale e' calcolato
il  prelievo  da  ripartire  tra  i  produttori,  e' costituito dalla
differenza  tra  il  quantitativo  nazionale  garantito  ed  il latte
complessivamente  prodotto  e  commercializzato in ciascun periodo. I
risultati  delle  compensazioni  sono  comunicati,  entro  lo  stesso
termine,  mediante  lettera  raccomandata  con avviso di ricevimento,
agli  acquirenti,  ai  produttori  e alle regioni e province autonome
interessate.
  2.  L'AIMA  recepisce  le correzioni degli errori intervenuti nelle
operazioni  di  riesame,  di  cui  al decretolegge n. 411 del 1997, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  motivatamente  segnalati
dalle  regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso
il  sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  sulla  base  delle  risultanze della
relazione  finale  della  commissione  di garanzia quote latte. Delle
predette   correzioni   le   regioni   e   province   autonome  danno
comunicazione agli interessati.
  3.  Ai  fini  dell'esecuzione  della compensazione nazionale per il
periodo  1997-1998  l'AIMA,  entro  trenta  giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, effettua:
  a)  l'aggiornamento  dei  quantitativi  individuali  per il periodo
1997-1998,   gia'   accertati   per   detto   periodo  ai  sensi  del
decreto-legge   n.  411  del  1997,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  sulla  base  dei  mutamenti  di  titolarita'  ai sensi
dell'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
dicembre  1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed
alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome;
  b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita'
di  cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e
successive    modificazioni   ed   integrazioni,   dei   quantitativi
individuali  di  riferimento  di cui alla lettera a) delle produzioni
commercializzate  per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1
pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate.
  4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, l'AIMA provvede
all'aggiornamento   definitivo   dei   quantitativi   individuali  di
riferimento  per  il  periodo  1998-1999,  di  cui all'articolo 5 del
decreto-legge   n.  411  del  1997,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  sulla  base  dei mutamenti di titolarita' ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 569 del 1993, e delle
informazioni  relative  ai  contratti ed alle mobilita' fornite dalle
regioni  e  province  autonome.  Tali aggiornamenti sono validi anche
come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000.
  5.  Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
disciplinate   le   modalita'   procedurali   per   addivenire   alle
determinazioni   definitive,   da  parte  delle  regioni  e  province
autonome,  dei  dati  comunicati  ai  sensi  dei  commi  3 e 4, entro
sessanta  giorni  dalle  comunicazioni  stesse,  fermi  restando  gli
accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  6.  Le  regioni  e le province autonome, entro il termine di cui al
comma  1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le
informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate
in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi
3,  4 e 5 della direttiva n. 268/75/CEE, e successive modificazioni e
codificazioni, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999.
  7.  L'AIMA effettua la compensazione per il periodo 1997-1998 entro
trenta  giorni  dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da
parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre
il   15   settembre   1999.  I  risultati  della  compensazione  sono
comunicati,  mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
agli  acquirenti,  ai  produttori  e alle regioni e province autonome
interessate.
  8.   La   compensazione  nazionale  e'  effettuata  per  i  periodi
1995-1996,  1996-1997,  1997-1998  e  1998-1999,  secondo  i seguenti
criteri e nell'ordine:
  a)  in  favore  dei  produttori  titolari  di  quota  delle zone di
montagna;
  b)  in  favore  dei produttori titolari di quota A e di quota B nei
confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei
limiti del quantitativo ridotto;
  c)  in  favore  dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone
svantaggiate,  di  cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28
aprile  1975,  e  nelle  zone  di  cui  all'obiettivo  1 ai sensi del
regolamento (CE) n. 2081/93;
  d)  in  favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A
che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della
quota medesima;
    e) in favore di tutti gli altri produttori.
  9.  Per  i  periodi  1997-1998  e 1998-1999 si applica la priorita'
prevista  dall'articolo  13, comma 6-bis, del decretolegge 30 gennaio
1998,  n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61.
  10.  Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli
acquirenti ed al relativi modelli L1 allegati da presentarsi entro il
15  maggio  1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo
4,  commi  2  e  4,  del  decreto-legge n. 411 del 1997, e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Per la comunicazione individuale ai
produttori,  secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge   n.  411  del  1997,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   delle  produzioni  commercializzate  per  il  periodo
1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano
le  disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per
la compensazione e' stabilito al 31 dicembre 1999.
  11.  Ai  fini  delle operazioni previste dal presente articolo, nei
casi  in  cui  sia  intervenuto  provvedimento giurisdizionale, anche
cautelare  o  non  definitivo,  notificato entro il trentesimo giorno
precedente  la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle
compensazioni  previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati
quantitativi  contenuti  in  detto  provvedimento, ovvero, in caso di
mancanza  di  tali  dati,  quelli  accertati dalle regioni e province
autonome.
  12.  I  risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi
del  presente  articolo  sono  definitivi  ai  fini del pagamento del
prelievo  supplementare,  dei  relativi conguagli e della liberazione
delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo che per i soggetti di
cui al comma 13.
  13.  Le  decisioni  amministrative  o giurisdizionali concernenti i
ricorsi  in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente
la   scadenza   del   termine   fissato   per  l'effettuazione  delle
compensazioni  previste  dal presente articolo, non producono effetti
sui  risultati  complessivi  delle  compensazioni stesse, che restano
fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali
sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso e' stato accolto, il
prelievo  versato  e'  restituito  per  la  parte non dovuta, con gli
interessi  legali  nel  rispetto  della normativa vigente. I relativi
saldi  contabili  con  l'Unione  europea sono iscritti nella gestione
finanziaria  dell'AIMA  -  spese  connesse ad interventi comunitari e
sono  ripianati con i proventi delle penalita' per omesso o ritardato
versamento  dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi
legali   recuperati  in  conseguenza  delle  determinazioni  e  delle
pronunce favorevoli all'Amministrazione divenute definitive.
  14.  Ogni  ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame
effettuate  dalle  regioni  e  province  autonome  in  attuazione del
decreto-legge   n.  411  del  1997,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  non  risolta  ai sensi del comma 2, sara' definita con
uno  o  piu' decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  A tali
determinazioni  si  applicano  le disposizioni del comma 13 in quanto
compatibili.
  15.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della comunicazione da
parte  dell'AIMA  dei  prelievi  dovuti  per  i  periodi  1995-1996 e
1996-1997,   l'acquirente,   in   caso   di   mancata   richiesta  di
rateizzazione,  deve  provvedere  a  versare gli importi trattenuti a
titolo   di   prelievo   per   i   suddetti   periodi,  nella  misura
complessivamente  dovuta,  nell'apposita contabilita' speciale aperta
presso  la  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello Stato di Roma,
indicando   specificamente   le  causali  del  versamento  e  dandone
contestuale  comunicazione  alle  regioni  e  province  autonome ed a
restituire  le  somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli
previsti  dall'articolo  1  del  decreto-legge  n.  411  del  1997, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, limitatamente alle somme
dal  medesimo  trattenute  per  i  periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui
versamenti  e  le  restituzioni  sono  dovuti  i rispettivi interessi
legali  a  decorrere  dalle  singole  trattenute.  Qualora  le  somme
trattenute    non   siano   sufficienti   a   coprire   il   prelievo
complessivamente  dovuto  per  i  periodi  suddetti, il produttore e'
tenuto  a  corrispondere  all'acquirente  la differenza almeno cinque
giorni  prima  del  termine  suddetto,  ai  fini del versamento nella
contabilita'  speciale.  In difetto, su comunicazione dell'acquirente
da  effettuarsi  entro  i  successivi  dieci  giorni, le regioni e le
province   autonome,   previa  intimazione  del  relativo  pagamento,
effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo.
Qualora   non   provveda   a   tale  comunicazione,  l'acquirente  e'
responsabile  in  proprio  del prelievo non versato, in solido con il
produttore.
  16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio
della  rateizzazione,  in  sei  rate  semestrali  consecutive di pari
importo,  con  i  relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia
fideiussoria,  a prima e semplice richiesta, per il totale versamento
di  quanto  dovuto  alle scadenze previste, dandone comunicazione con
lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  all'AIMA  e alla
regione  o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci
giorni,  provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilita'
speciale   ed  a  restituire  al  produttore  tutte  le  altre  somme
trattenute  a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a
decorrere    dalle    singole    trattenute.   Il   produttore   deve
successivamente  corrispondere  all'acquirente,  almeno cinque giorni
prima  della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini
del  relativo versamento nella contabilita' speciale. L'acquirente e'
tenuto  a  dare  comunicazione  di  ciascun versamento alle regioni e
province  autonome.  La  mancata  corresponsione  dell'importo dovuto
anche  per  una  sola  rata comporta la decadenza dal beneficio della
rateizzazione.  In  tale  caso,  l'acquirente provvede ad escutere la
garanzia  prestata  ed  a  versare  l'intero  prelievo  residuo nella
contabilita' speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni
e  province  autonome.  L'acquirente  e'  responsabile  del  puntuale
pagamento  del  prelievo dovuto. In caso di pluralita' di acquirenti,
ognuno  provvede  al  versamento  della  parte  di  prelievo  di  sua
competenza.
  17.  Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA, per i fini
di  certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla
scadenza  del  termine  di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti,
per i quali sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del
1997,  e successive modificazioni ed integrazioni, un quantitativo di
latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di
commercializzazione  da  essi  presentate  per  i periodi 1995-1996 e
1996-1997,  nonche' alle regioni e province autonome, un elaborato di
verifica  recante  l'indicazione,  per ciascun produttore conferente,
della  produzione  dichiarata  nei  modelli L1 presentati e di quella
definitivamente  accertata al sensi del decretolegge n. 411 del 1997,
e  successive modificazioni ed integrazioni. Ove, nei quindici giorni
successivi  alla  ricezione  dell'elaborato,  l'acquirente provveda a
restituire  all'AIMA ed alle regioni l'elaborato stesso, sottoscritto
per accettazione delle risultanze degli accertamenti effettuati, tale
elaborato  vale  a  tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a
suo  tempo  presentati.  La  rettifica  determina la non applicazione
delle  sanzioni  amministrative previste dall'articolo 11 della legge
26  novembre  1992,  n.  468,  e successive modificazioni. Del pari a
seguito  della  rettifica  non  e'  punibile chi ha commesso un fatto
previsto  dalla  legge  come  reato  di  falso nella dichiarazione di
commercializzazione  difforme da quella accertata, nonche' i connessi
reati  di  cui  agli  articoli  640-bis  del codice penale e 2621 del
codice  civile,  commessi  ai fini di cui all'articolo 61, n. 2), del
codice  penale.  In ogni altro caso, gli organi competenti provvedono
all'attivazione delle procedure sanzionatorie.
  18.  Il  prelievo  dovuto  per  il  periodo  1997-1998  e'  versato
dall'acquirente  con  le  modalita'  previste dai commi 15 e 16 entro
trenta  giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma 7 effettuata
dall'AIMA.  Si  applicano  le disposizioni di cui al comma 17. A tale
fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica e'
effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 7.
  19.  Il  prelievo  dovuto  per  il  periodo  1998-1999  e'  versato
dall'acquirente    entro   venti   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione  da  parte  dell'AIMA,  a  seguito  delle operazioni di
compensazione di cui al comma 10.
  20.  Con  effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il termine per
la  stipula  dei  contratti  di  affitto  e  vendita  di  quota senza
trasferimento  di  azienda e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno,
fatti  salvi  gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n.
411  del  1997,  e  successive  modificazioni ed integrazioni. Per il
periodo  1996-1997  tali  atti  hanno  effetto  anche  per il periodo
medesimo su concorde volonta' delle parti, comunicata successivamente
all'AIMA.
  21.  Le  quote  resesi  disponibili  a  seguito dell'attuazione del
decreto-legge   n.  411  del  1997,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  delle  disposizioni  applicative approvate con decreto
del  Ministro  per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20  febbraio 1998, nonche' a
seguito  dell'applicazione  da  parte dell'AIMA, sentite le regioni e
province  autonome  interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  dicembre 1993, n. 569, affluiscono
alla  riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province
autonome    in    relazione    alla    produzione   media   regionale
commercializzata  accertata  per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, per
essere  riassegnate secondo criteri oggettivi di priorita' deliberati
dalle   stesse,   tenendo   prioritariamente  conto  delle  riduzioni
effettuate  ai  sensi  del  decreto-legge  23  dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
  22. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano
le  disposizioni  di  cui  alla  legge  26  novembre  1992, n. 468, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e le altre disposizioni
vigenti in materia.
  23.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  provvedono  agli  adempimenti  demandati dal presente
decreto  alle  regioni  nel  rispetto  degli statuti e delle norme di
attuazione.