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LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42

Disposizioni in materia di professioni sanitarie.

note: Entrata in vigore della legge: 17-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
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vigente al 04/10/2024
Testo in vigore dal: 17-3-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
               Definizione delle professioni sanitarie
  1. La  denominazione "professione  sanitaria ausiliaria"  nel testo
unico delle  leggi sanitarie, approvato  con regio decreto  27 luglio
1934,  n. 1265,  e successive  modificazioni, nonche'  in ogni  altra
disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione "professione
sanitaria".
  2.  Dalla data  di  entrata  in vigore  della  presente legge  sono
abrogati il  regolamento approvato  con decreto del  Presidente della
Repubblica 14  marzo 1974,  n. 225,  ad eccezione  delle disposizioni
previste dal titolo  V, il decreto del Presidente  della Repubblica 7
marzo 1975,  n. 163,  e l'articolo 24  del regolamento  approvato con
decreto  del Presidente  della Repubblica  6  marzo 1968,  n. 680,  e
successive  modificazioni.  Il  campo   proprio  di  attivita'  e  di
responsabilita' delle  professioni sanitarie  di cui  all'articolo 6,
comma  3,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni e integrazioni, e' determinato dai contenuti
dei   decreti   ministeriali    istitutivi   dei   relativi   profili
professionali e  degli ordinamenti didattici dei  rispettivi corsi di
diploma  universitario   e  di  formazione  postbase   nonche'  degli
specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per
le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario
per  l'accesso alle  quali e'  richiesto il  possesso del  diploma di
laurea,   nel   rispetto   reciproco  delle   specifiche   competenze
professionali.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265, reca:
          "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
            - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo
          1974,  n.  225,  reca: "Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n.
          1310,  sulle  mansioni  degli  infermieri  professionali  e
          infermieri generici".
            -  Il  titolo  V  del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  14  marzo  1974,  n.   225,   reca:   "Mansioni
          dell'infermiere generico".
            -  Il  decreto  del Presidente della   Repubblica 7 marzo
          1975, n. 163, reca: "Aggiornamento del R.D. 26 maggio 1940,
          n.  1364,  concernente  il  regolamento   per   l'esercizio
          professionale delle ostetriche".
            -  Il  decreto  del Presidente della   Repubblica 6 marzo
          1968, n. 680, reca: "Regolamento  per l'esecuzione    della
          legge      4   agosto      1965,  n.     1103,  concernente
          regolamentazione   giuridica    dell'esercizio    dell'arte
          ausiliaria  sanitaria di tecnico di  radiologia medica". Si
          riporta il testo dell'art. 24:
            "Art. 24. - 1) Servizio di radiodiagnostica.
             I tecnici sanitari di radiologia medica:
            a)  sono autorizzati   ad effettuare    direttamente,  su
          prescrizione  medica    - anche   in   assenza   del medico
          radiologo  - i  radiogrammi relativi agli esami radiologici
          dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome,  senza
          mezzi di  contrasto, secondo le   indicazioni di  carattere
          generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia
          nel    servizio    radiologico   centralizzato  che   nelle
          strutture decentrate;
            b)  collaborano  con  il  medico radiologo  in  tutte  le
          restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.
            La continuita' o  la saltuarieta' della presenza   fisica
          del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini
          di  cui  alla  presente  lettera b)   viene stabilita   dal
          medico  radiologo stesso   in ragione  delle  esigenze  del
          caso.
           2) Servizio di radioterapia.
            I  tecnici   sanitari di   radiologia medica  collaborano
          direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito  delle
          seguenti attivita':
            a)    impostazione del   trattamento, ivi  comprese tutte
          le indagini collaterali ad esso complementari;
            b)  operazioni  dosimetriche  inerenti  al   trattamento,
          anche     in  collaborazione  con  il  servizio  di  fisica
          sanitaria;
            c)  effettuazione e  controllo della  centratura e  della
          eventuale simulazione;
            d)  preparazione ed  impiego   di mezzi   ausiliari    di
          centratura  e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
            e)  controllo  dell'efficienza  degli    impianti  e loro
          predisposizione all'uso;
            f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per  terapia
          nella  fase  successiva  al  caricamento  e  recupero delle
          sorgenti;
            g)  operazioni  necessarie  all'allestimento  delle  dosi
          radioattive da somministrare ai pazienti;
            h) controllo delle eventuali contaminazioni;
            i)    decontaminazione    degli   oggetti   ed   ambienti
          contaminati;
            l)    effettuazione    del    trattamento   radioterapico
          predisposto    dal  radioterapista e suo  controllo durante
          tutta la    durata  della  seduta  secondo  le  indicazioni
          ricevute;
            m)  tenuta    ed  aggiornamento   delle registrazioni dei
          trattamenti  e  del  registro  di  carico  e  scarico   del
          materiale radioattivo;
            n)   carico,     custodia  e    scarico  del    materiale
          radioattivo  e della strumentazione tecnica;
            o) collaborazione  con il medico   radioterapista  ed  il
          servizio  di  fisica  sanitaria  per    quanto  concerne la
          dosimetria e  gli altri atti inerenti la radioprotezione;
            p) preparazione e posizionamento del paziente.
            I tecnici   sanitari di    radiologia  medica  espletano,
          inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico
          radioterapista.
           3) Servizio di medicina nucleare.
            I    tecnici sanitari  di  radiologia medica  addetti  ai
          servizi  di medicina nucleare:
            a) prendono    in  consegna  le    sorgenti  radioattive,
          curando    il  loro  carico  e    scarico  oltre  che    lo
          smaltimento  dei    rifiuti  radioattivi;  segnalano     il
          preposto  il   movimento   e   la giacenza   del  materiale
          radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;
            b) effettuano le operazioni  necessarie  all'allestimento
          delle  dosi  radioattive da somministrare ai pazienti  e da
          manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il
          lavoro di camera calda;
            c)   se   necessario,  accattano    il    paziente,    ne
          accertano     i     dati  anagrafici,    provvedono    alla
          registrazione   ed   archiviazione    dei  risultati  delle
          operazioni  tecniche    effettuate  ed  al  trattamento dei
          fotoscintigrammi;
            d) controllano l'efficacia    delle  apparecchiature  che
          predispongono  per   l'uso. Collaborano   con   il   medico
          nucleare    nell'effettuazione  delle  indagini    e  nella
          rilevazione  e    registrazione  dei    dati anche mediante
          impiego di elaboratori elettronici;
            e) collaborano  con il medico nucleare  in studi ed esami
          in vitro mediante   l'uso  di    apparecchiature  atte    a
          rilevare  la presenza  di radionuclidi nei campioni;
            f)  provvedono   alla decontaminazione  e controllo della
          vetreria e degli oggetti o  ambienti contaminati ed attuano
          tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione,  secondo
          la vigente normativa;
            g)  effettuano   ogni altra  operazione tecnica richiesta
          dal medico nucleare.
           4) Servizio di fisica sanitaria.
            I tecnici  sanitari di radiologia medica    coadiuvano  i
          responsabili  dei  servizi    di  fisica sanitaria   per la
          risoluzione dei  problemi di fisica nell'impiego di isotopi
          radioattivi, di sorgenti di radiazione per   la    terapia,
          la    diagnostica    e  la   ricerca   e,   con   l'esperto
          qualificato, nella  sorveglianza fisica  per la  protezione
          contro le radiazioni ionizzanti.
           5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.
            I  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  assumono la
          responsabilita' del corretto  uso  delle    apparecchiature
          loro  affidate, controllano la loro efficienza, individuano
          gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano,  quando
          e'  possibile, ad  eliminarli;  possono  altresi' esprimere
          il   proprio   parere  tecnico  in  fase   di  collaudo  di
          installazione  di    nuove  apparecchiature  nonche'   dopo
          l'esecuzione di eventuali riparazioni.
            6)Trattamento     del     materiale     radiografico    e
          documentazione fotografica.
            I  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica   effettuano
          tutte      le  operazioni  concernenti  il  tattamento  del
          materiale sensibile; possono altresi'    provvedere    alla
          riproduzione e  riduzione  del  materiale iconografico.
           7) Attivita' collaterali.
            I  tecnici  sanitari    di  radiologia  medica  che   con
          provvedimento  del  medico    autorizzato    siano    stati
          allontanati,      in     via     cautelativa  temporanea  o
          permanente, dalle zone controllate,    perche'  affetti  da
          patologia   professionale    specifica,  sono  adibiti,   a
          richiesta,  prioritariamente  nell'ambito     del   settore
          radiologico,    alle  pratiche di       accettazione    del
          paziente,    alla   sua    registrazione, all'archiviazione
          degli   esami praticati, alla   rilevazione  periodica  dei
          dati    statistici, nonche'   al   carico   e scarico   del
          materiale ricevuto in dotazione".
            - Il decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 502, reca:
          "Riordino della disciplina in  materia  sanitaria  a  norma
          dell'art.  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n. 421"; si
          riporta il testo dell'art. 6, comma 3:
            "3. A norma  dell'art. 1, lettera o),  della  legge    23
          ottobre  1992, n.   421,   la   formazione   del  personale
          sanitario       infermieristico,   tecnico       e    della
          riabilitazione  avviene  in sede  ospedaliera ovvero presso
          altre  strutture  del  Servizio   sanitario   nazionale   e
          istituzioni   private    accreditate.  I    requisiti    di
          idoneita' e   l'accreditamento delle      strutture    sono
          disciplinati      con        decreto     del       Ministro
          dell'universita'   e      della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica  d'intesa  con il   Ministro della sanita'.  Il
          Ministro della  sanita' individua con  proprio  decreto  le
          figure  professionali da formare ed i relativi profili.  Il
          relativo    ordinamento   didattico e'  definito, ai  sensi
          dell'art. 9  della legge 19  novembre 1990,   n.  341,  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'    e della ricerca
          scientifica   e tecnologica  emanato  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni  e le
          universita'    attivano appositi protocolli   di intesa per
          l'espletamento   dei corsi   di   cui   all'art.   2  della
          legge    19 novembre   1990, n.   341.  La titolarita'  dei
          corsi  di     insegnamento   previsti      dall'ordinamento
          didattico    universitario  e'    affidata    di  norma   a
          personale    del    ruolo  sanitario     dipendente   dalle
          strutture  presso    le quali   si svolge   la   formazione
          stessa,  in possesso  dei requisiti previsti.   I  rapporti
          in  attuazione  delle    predette intese sono regolati  con
          appositi    accordi  tra    le  universita',    le  aziende
          ospedaliere,  le   unita' sanitarie locali, le  istituzioni
          pubbliche e  private  accreditate    e  gli    istituti  di
          ricovero    e  cura   a carattere scientifico.   I  diplomi
          conseguiti  sono  rilasciati  a   firma   del  responsabile
          del  corso    e del   rettore dell'universita'  competente.
          L'esame finale,  che consiste in  una prova  scritta ed  in
          una  prova pratica,   abilita all'esercizio  professionale.
          Nelle  commissioni di esame  e'  assicurata   la   presenza
          di    rappresentanti    dei    collegi  professionali,  ove
          costituiti.  I  corsi  di  studio  relativi   alle   figure
          professionali  individuate  ai sensi del presente  articolo
          e previsti dal precedente  ordinamento che non  siano stati
          riordinati  ai sensi del  citato  art. 9  della  legge   19
          novembre    1990, n.  341,  sono soppressi entro due anni a
          decorrere dal 1  gennaio  1994,  garantendo,  comunque,  il
          completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
          entro il predetto   termine al primo  anno  di  corso.    A
          decorrere  dalla  data di   entrata in vigore  del presente
          decreto,  per     l'accesso  alle  scuole   ed   ai   corsi
          disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e' in ogni caso
          richiesto   il   possesso   di un   diploma    di    scuola
          secondaria   superiore   di   secondo  grado  di     durata
          quinquennale. Alle scuole ed ai corsi   disciplinati    dal
          precedente    ordinamento    e    per il   predetto periodo
          temporale  possono  accedere  gli  aspiranti  che   abbiano
          superato  il  primo biennio  di scuola secondaria superiore
          per i   posti che  non  dovessero    essere  coperti    dai
          soggetti    in possesso   del diploma  di scuola secondaria
          superiore di secondo grado".