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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 dicembre 1998, n. 512

Modificazione all'articolo 28 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1983.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-3-1999
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  11-3-1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 298 del 29 ottobre 1983;
Ritenuto che la commissione di cui all'articolo 28 del predetto regolamento debba essere integrata con un esperto con specifiche competenze nel campo della monetazione metallica in euro;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 505003 in data 30 novembre 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

L'articolo 28 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato, approvato con decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 28. - La commissione permanente tecnicoartistica di cui al regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione, è composta come appresso:
presidente:
il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica;
vice presidente:
il direttore generale del tesoro;
membri:
due dirigenti dell'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui uno appositamente delegato, sostituisce nella vice presidenza il direttore generale del tesoro in caso di sua assenza o impedimento;
il presidente ed il direttore generale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
tre esperti nel campo dell'arte e della storia dell'arte, dei quali almeno uno con competenza specifica nel campo delle incisioni;
un esperto con specifiche competenze in materia di monetazione metallica in euro;
un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
un rappresentante del Consiglio per i beni culturali e ambientali; un rappresentante dell'Accademia di belle arti di Roma;
un rappresentante dell'insigne Accademia nazio- nale di San Luca;
il direttore della sezione Zecca.
Le mansioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 6 maggio l978. L'art. 11 così dispone:
"Art. 11. - Una cassa speciale, dipendente dalla Direzione generale del tesoro, denominata "Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato", custodisce i biglietti e le monete a debito dello Stato.
La cassa speciale custodisce le monete ed i biglietti di nuova fabbricazione forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Zecca ed officine cartevalori - ed i biglietti logori ritirati dalla circolazione sino a che non venga provveduto alla distruzione di essi. La cassa speciale provvederà inoltre al ritiro delle monete dichiarate fuori corso legale da demonetizzare presso la sezione Zecca.
La cassa speciale è tenuta alla diretta somministrazione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato appronterà locali idonei ed attrezzature per l'attività della cassa speciale, presso la quale sarà distaccato personale operaio dell'Istituto medesimo. Ove occorra, i conseguenti rapporti saranno regolati mediante apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero del tesoro e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da approvare con decreto del Ministro del tesoro. Per tali convenzioni non è dovuto il pagamento dell'imposta di registro e della tassa di bollo sulle concessioni governative.
Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate nuove norme regolamentari per la fabbricazione e la emissione dei biglietti e delle monete di Stato, nonché per regolare i rapporti tra il Tesoro e la sezione Zecca nascenti dall'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere a privati, enti ed associazioni".
- Il regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete e dei biglietti a debito dello Stato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 29 ottobre 1983.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, che istituisce presso il Ministero del tesoro una commissione reale permanente tecnicoartistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1905.
Roma, 15 dicembre 1998
Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 169