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LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

note: Entrata in vigore della legge: 9-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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Testo in vigore dal: 9-3-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
                             Art. 1.
 (Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della
           Societa' di cultura La Biennale di Venezia).
 1.  Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della
Societa'  di  cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste
dagli  articoli  13-bis,  comma  1,  lettera i), 65, comma 2, lettera
c-quinquies),  e  110-bis  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
 2.  Per  le  somme versate al patrimonio della Societa' di cultura e
per  le  somme  versate come contributo alla gestione della medesima,
fermo  quanto  previsto  dal  comma  1 in relazione alla misura della
detrazione  dall'imposta  lorda,  il limite del 2 per cento, previsto
dagli  articoli  13-bis,  comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera
c-quinquies),  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e   successive   modificazioni,  e'  elevato  al  30  per  cento.  La
destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da
parte del percettore.
 3.  I proventi percepiti dalla Societa' di cultura nell'esercizio di
attivita'  commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli
scopi  istituzionali,  ovvero  di  attivita' accessorie, sono esclusi
dalle  imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli
scopi  istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza
direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie
le  attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita'
istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
 4.  Annualmente,  a  fronte delle minori imposte sui redditi versate
dai  soggetti  che  hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al
comma  2,  la  Societa'  di  cultura versa alla competente sezione di
tesoreria  provinciale  dello  Stato,  con  imputazione  ad  apposito
capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le
modalita' fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, una
somma  pari  alla  percentuale  di detraibilita' degli oneri indicata
dagli  articoli  13-bis  e  110-bis del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni, applicata alle
erogazioni   effettuate  dalle  persone  fisiche  e  dagli  enti  non
commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37
per  cento  delle  erogazioni effettuate da imprese individuali e dai
soggetti  di  cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettere a) e b), del
predetto   testo  unico.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonche' per il contenzioso, si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10,  commi  2  e  3,  del  testo  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica ilaliana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Si  riporta    il  testo  degli  articoli  13-bis, 65,
          110-bis e 87 del testo  unico delle  imposte sui   redditi,
          approvato  con decreto  del Presidente della  Repubblica 22
          dicembre  1986, n. 917,  e successive modificazioni:
            "Art. 13  -bis (Detrazioni per  oneri). - 1. Dall'imposta
          lorda  si  detrae  un  importo    pari  al 27 per cento dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili  nella  determinazione  dei  singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo:
            a)  gli interessi  passivi e  relativi oneri    accessori
          nonche'    le  quote    di  rivalutazione   dipendenti   da
          clausole di   indicizzazione, pagati a  soggetti  residenti
          nel  territorio  dello  Stato  o  di uno Stato membro della
          Comunita' europea   ovvero a stabili    organizzazioni  nel
          territorio  dello    Stato di   soggetti non   residenti in
          dipendenza di prestiti o  mutui agrari di ogni  specie, nei
          limiti dei  redditi dei terreni dichiarati;
            b) gli  interessi passivi, e   relativi oneri  accessori,
          nonche'  le  quote    di    rivalutazione    dipendenti  da
          clausole  di   indicizzazione pagati a  soggetti  residenti
          nel  territorio  dello  Stato  o  di uno Stato membro della
          Comunita' europea   ovvero a stabili    organizzazioni  nel
          territorio  dello    Stato di   soggetti non   residenti in
          dipendenza di mutui  garantiti  da ipoteca   su    immobili
          contratti   per    l'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire   ad   abitazione   principale   entro   sei   mesi
          dall'acquisto  stesso,    per un importo non superiore  a 7
          milioni di lire.  L'acquisto della unita' immobiliare  deve
          essere effettuato nei sei  mesi antecedenti o    successivi
          alla  data  della stipulazione del contratto di  mutuo. Non
          si tiene conto del   suddetto periodo  nel  caso  in    cui
          l'originario  contratto    e' estinto e ne  viene stipulato
          uno nuovo di importo non superiore  alla residua  quota  di
          capitale  da rimborsare,  maggiorata  delle spese  e  degli
          oneri correlati.   Per abitazione principale    si  intende
          quella  nella   quale il contribuente dimora  abitualmente.
          La  detrazione  spetta non  oltre   il   periodo  d'imposta
          nel corso  del quale e' variata la dimora  abituale; non si
          tiene  conto  delle variazioni dipendenti da  trasferimenti
          per  motivi  di  lavoro.  In  caso  di  contitolarita'  del
          contratto  di  mutuo  o  di  piu' contratti   di mutuo   il
          limite  di 7  milioni  di  lire e'  riferito  all'ammontare
          complessivo  degli  interessi,  oneri  accessori e quote di
          rivalutazione sostenuti.   La  detrazione    spetta,  nello
          stesso  limite  complessivo   e alle   stesse   condizioni,
          anche   con  riferimento    alle  somme  corrisposte  dagli
          assegnatari  di  alloggi  di cooperative e dagli acquirenti
          di   unita'  immobiliari   di  nuova    costruzione,   alla
          cooperativa    o  all'impresa    costruttrice a   titolo di
          rimborso degli interessi passivi, oneri accessori  e  quote
          di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari contratti
          dalla stessa e ancora indivisi;
            c) le spese sanitarie, per la parte che eccede  lire  250
          mila.  Dette  spese  sono costituite esclusivamente   dalle
          spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10,
          comma   1, lettera  b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per
          prestazioni  specialistiche    e  per  protesi  dentarie  e
          sanitarie  in   genere.  Le  spese  riguardanti   i   mezzi
          necessari all'accompagnamento,  alla  deambulazione,   alla
          locomozione    e    al sollevamento e per sussidi tecnici e
          informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza  e    le
          possibilita' di integrazione  dei soggetti di cui  all'art.
          3    della legge   5 febbraio   1992, n.  104, si  assumono
          integralmente. Tra i mezzi necessari   per  la  locomozione
          dei  soggetti  indicati    nel  precedente    periodo,  con
          ridotte  o    impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
          comprendono   i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di  cui,
          rispettivamente,  agli articoli 53,  comma 1,  lettere  b),
          c)  ed  f),  e  54,  comma   1, lettere a), c) ed f),   del
          decreto legislativo 30 aprile  1992, n.   285,   anche   se
          prodotti    in    serie    e adattati   in funzione   delle
          suddette     limitazioni   permanenti    delle    capacita'
          motorie.  Tra  i  veicoli adattati alla guida sono compresi
          anche quelli dotati     di   solo     cambio    automatico,
          purche'    prescritto    dalla commissione medica locale di
          cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile    1992,
          n.  285.    La  detrazione  spetta   una sola volta   in un
          periodo di   quattro  anni,  salvo  i    casi  in  cui  dal
          pubblico  registro automobilistico risulti che il  suddetto
          veicolo sia stato cancellato da  detto    registro,  e  con
          riferimento    a  un solo veicolo,  nei limiti della  spesa
          di  lire  trentacinque  milioni  o,   nei   casi   in   cui
          risultasse  che il suddetto veicolo  sia stato rubato e non
          ritrovato,  nei  limiti  della  spesa   massima   di   lire
          trentacinque  milioni  da  cui  va detratto     l'eventuale
          rimborso          assicurativo.       E'        consentito,
          alternativamente,    di ripartire  la  predetta  detrazione
          in  quattro quote annuali  costanti e di  pari importo.  Si
          considerano    rimaste a carico  del contribuente  anche le
          spese rimborsate  per effetto   di contributi  o  premi  di
          assicurazione  da  lui versati e per i quali non spetta  la
          detrazione  d'imposta o  che non  sono deducibili  dal  suo
          reddito  complessivo    ne' dai   redditi che  concorrono a
          formarlo. Si considerano,  altresi, rimaste  a  carico  del
          contribuente le  spese rimborsate per effetto di contributi
          o  premi  che,  pur  essendo versati da altri, concorrono a
          formare  il  suo  reddito, salvo che il datore di lavoro ne
          abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
            d) le spese funebri sostenute  in dipendenza della  morte
          di  persone  indicate    nell'articolo   433   del   codice
          civile   e   di   affidati   o affiliati, per  importo  non
          superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;
            e)    le spese   per frequenza   di  corsi di  istruzione
          secondaria  e universitaria,  in misura  non superiore    a
          quella    stabilita  per    le  tasse  e i contributi degli
          istituti statali;
            f)  i  premi     per   assicurazioni   sulla   vita   del
          contribuente,  i  premi per    le   assicurazioni    contro
          gli   infortuni    e   i     contributi  previdenziali  non
          obbligatori  per  legge,  per  importo complessivamente non
          superiore a lire 2 milioni    e  500  mila.  La  detrazione
          relativa ai premi per  assicurazioni sulla  vita e' ammessa
          a  condizione    che  il contratto di assicurazione   abbia
          durata non inferiore  a cinque anni dalla sua  stipulazione
          e  non   consenta la concessione di prestiti nel periodo di
          durata minima. In  caso di riscatto dell'assicurazione  nel
          corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si
          e'  fruito  della detrazione d'imposta costituisce  reddito
          soggetto  a  tassazione  a  norma     dell'articolo  18   e
          l'imposta  e'  determinata    applicando una aliquota   non
          superiore  al  22  per cento;   in   tale caso    l'impresa
          assicuratrice  deve  operare,  sulla   somma corrisposta al
          contribuente, una    ritenuta  a    titolo   di     acconto
          commisurata    all'ammontare complessivo dei premi riscossi
          con  l'aliquota  stabilita  dall'art.  11  per  il    primo
          scaglione    di  reddito. Per   i lavoratori  dipendenti si
          tiene conto, ai fini  del limite di lire 2 milioni   e  500
          mila,  anche  dei  premi  di assicurazione in relazione  ai
          quali il datore di lavoro ha effettuato  la  detrazione  in
          sede di ritenuta;
            g)    le spese   sostenute dai   soggetti obbligati  alla
          manutenzione, protezione o  restauro delle  cose  vincolate
          ai    sensi  della    legge 1 giugno 1939, n.   1089, e del
          decreto del    Presidente  della  Repubblica  30  settembre
          1963,  n.    1409, nella   misura effettivamente  rimasta a
          carico. La  necessita'  delle  spese,    quando  non  siano
          obbligatorie  per  legge,    deve  risultare    da apposita
          certificazione rilasciata  dalla competente  soprintendenza
          del   Ministero   per i   beni   culturali   e  ambientali,
          previo    accertamento   della loro  congruita'  effettuato
          d'intesa con  il  competente  ufficio  del  territorio  del
          Ministero delle finanze.  La   detrazione  non  spetta   in
          caso  di   mutamento  di destinazione   dei   beni    senza
          la    preventiva    autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni  culturali e ambientali,   di  mancato  assolvimento
          degli    obblighi  di legge per  consentire l'esercizio del
          diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni   immobili
          e      mobili  vincolati  e  di  tentata  esportazione  non
          autorizzata di questi ultimi.   L'Amministrazione    per  i
          beni  culturali   e ambientali  da' immediata comunicazione
          al  competente  ufficio  delle  entrate del Ministero delle
          finanze delle violazioni  che comportano la  perdita    del
          diritto  alla detrazione; dalla  data di  ricevimento della
          comunicazione  inizia a decorrere   il   termine   per   la
          rettifica  della  dichiarazione  dei redditi;
            h)  le    erogazioni liberali   in denaro a  favore dello
          Stato, delle regioni,  degli  enti   locali   territoriali,
          di    enti    o    istituzioni  pubbliche,    di   comitati
          organizzatori appositamente   istituiti   con  decreto  del
          Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e
          associazioni  legalmente    riconosciute   senza scopo   di
          lucro,   che svolgono   o   promuovono      attivita'    di
          studio,   di   ricerca  e  di documentazione  di  rilevante
          valore   culturale e   artistico   o    che  organizzano  e
          realizzano  attivita'  culturali,  effettuate    in base ad
          apposita convenzione, per l'acquisto,  la manutenzione,  la
          protezione  o il  restauro delle cose indicate  nell'art. 1
          della legge  1 giugno 1939,  n. 1089,  e nel  decreto   del
          Presidente   della Repubblica  30 settembre 1963,  n. 1409,
          ivi comprese  le erogazioni  effettuate pr l'organizzazione
          in Italia e  all'estero  di  mostre  e  di  esposizioni  di
          rilevante   interesse   scientificoculturale  delle    cose
          anzidette, e per gli studi e  le ricerche  eventualmente  a
          tal    fine  necessari,  nonche' per       ogni       altra
          manifestazione      di         rilevante          interesse
          scientificoculturale           anche       ai          fini
          didatticopromozionali,   ivi compresi    gli    studi,   le
          ricerche,    la    documentazione  e   la catalogazione,  e
          le   pubblicazioni   relative  ai    beni  culturali.    Le
          iniziative    culturali devono  essere autorizzate,  previo
          parere  del competente comitato  di settore  del  Consiglio
          nazionale  per    i  beni culturali   e   ambientali,   dal
          Ministero  per  i  beni  culturali  e ambientali, che  deve
          approvare  la previsione di  spesa ed  il conto consuntivo.
          Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i
          tempi  necessari affinche'  le erogazioni   liberali  fatte
          a  favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle
          istituzioni e delle fondazioni  siano utilizzate   per  gli
          scopi   indicati     nella  presente  lettera  e  controlla
          l'impiego  delle erogazioni stesse. Detti termini  possono,
          per  causa  non imputabile   al donatario, essere prorogati
          una sola volta.  Le erogazioni liberali non   integralmente
          utilizzate  nei  termini  assegnati affluiscono all'entrata
          del bilancio dello Stato, o  delle  regioni  e  degli  enti
          locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni
          in  cui    essi  siano    direttamente  coinvolti,   e sono
          destinate  ad  un fondo  da  utilizzare  per le   attivita'
          culturali previste per l'anno  successivo. Il Ministero per
          i    beni  culturali  e ambientali comunica,   entro il  31
          marzo di   ciascun  anno,    al  centro  informativo    del
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          l'elenco  nominativo   dei   soggetti  erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle   erogazioni  effettuate  entro  il   31
          dicembre dell'anno precedente;
            h-bis)  il  costo  specifico  o,  in  mancanza, il valore
          normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad  apposita
          convenzione, ai soggetti e per le  attivita'  di  cui  alla
          lettera h);
            i)  le  erogazioni  liberali  in  denaro, per importo non
          superiore  al  2  per    cento  del    reddito   complesivo
          dichiarato,   a favore  di enti  o istituzioni   pubbliche,
          fondazioni    e    associazioni    legalmente  riconosciute
          che    senza   scopo    di  lucro  svolgono  esclusivamente
          attivita'   nello   spettacolo,   effettuate      per    la
          realizzazione di nuove strutture,  per  il  restauro  ed il
          potenziamento   delle   strutture esistenti,  nonche'   per
          la  produzione  nei   vari  settori  dello spettacolo.   Le
          erogazioni  non    utilizzate    per   tali finalita'   dal
          percipiente entro il  termine di due anni dalla   data  del
          ricevimento  affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
          dello Stato;
            ibis) le erogazioni liberali in denaro, per  importo  non
          superiore   a   4  milioni    di  lire,    a  favore  delle
          organizzazioni  non    lucrative  di  utilita'      sociale
          (ONLUS),   nonche' i  contributi  associativi,  per importo
          non superiore  a 2 milioni e 500 mila   lire,  versati  dai
          soci  alle   societa'   di   mutuo   soccorso che   operano
          esclusivamente  nei settori di  cui all'art. 1  della legge
          15  aprile 1886, n.  3818, al fine  di assicurare  ai  soci
          un  sussidio    nei  casi    di malattia,   di impotenza al
          lavoro o di vecchiaia,   ovvero, in caso di    decesso,  un
          aiuto  alle  loro famiglie. La  detrazione e' consentita  a
          condizione che  il   versamento di   tali   erogazioni    e
          contributi   sia   eseguito tramite banca o ufficio postale
          ovvero mediante gli altri sistemi di  pagamento    previsti
          dall'art.  23  del decreto  legislativo 9  luglio 1997,  n.
          241,  e  secondo ulteriori  modalita'  idonee a  consentire
          all'Amministrazione  finanziaria lo svolgimento di efficaci
          controlli, che possono essere   stabilite con  decreto  del
          Ministro delle finanze da emanarsi  ai sensi dell'art.  17,
          comma  3, della legge  23 agosto 1988, n. 400.
            1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
          per  cento per   le   erogazioni   liberali   in  denaro in
          favore  dei  partiti   e movimenti politici  per    importi
          compresi  tra  500.000  e    50  milioni di lire effettuate
          mediante versamento bancario o postale.
            1-ter. Ai fini  dell'imposta sul reddito delle    persone
          fisiche,   si   detrae  dall'imposta  lorda,  e  fino  alla
          concorrenza del suo ammontare, un   importo   pari al    19
          per   cento dell'ammontare  complessivo  non superiore  a 5
          milioni di  lire degli  interessi passivi  e relativi oneri
          accessori,    nonche'  delle  quote   di      rivalutazione
          dipendenti  da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
          residenti nel territorio dello Stato o  di uno Stato membro
          delle Comunita'  europee, ovvero a stabili   organizzazioni
          nel  territorio dello  Stato di  soggetti non residenti, in
          dipendenza  di  mutui    contratti, a partire dal 1 gennaio
          1998  e   garantiti  da  ipoteca,  per    la    costruzione
          dell'unita'  immobiliare    da  adibire    ad    abitazione
          principale.  Con decreto  del Ministro delle  finanze  sono
          stabilite    le  modalita'  e   le condizioni alle quali e'
          subordinata la detrazione di cui al presente comma.
            2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) ed f),  del
          comma 1 la detrazione spetta anche se  sono stati sostenuti
          nell'interesse delle persone indicate  nell'art. 12  che si
          trovino  nelle    condizioni ivi previste, fermo  restando,
          per gli  oneri    di  cui  alla  lettera    f),  il  limite
          complessivo ivi stabilito.
            3.  Per  gli oneri di cui alle lettere a), g), h), hbis),
          i) ed ibis) del comma  1 sostenuti dalle societa'  semplici
          di cui all'art.  5 la detrazione spetta   ai  singoli  soci
          nella  stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai
          fini della imputazione del reddito".
             "Art. 65, comma. Sono inoltre deducibili:
              a)-c-quater): (omissis);
            cquinquies)    le   erogazioni liberali  in  denaro,  per
          importo   non  superiore  al  2    per  cento  del  reddito
          d'impresa    dichiarato,  a  favore  di  enti o istituzioni
          pubbliche,    fondazioni    e    associazioni    legalmente
          riconosciute    che   senza   scopo    di   lucro  svolgono
          esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate   per
          la realizzazione di nuove strutture,  per  il  restauro  ed
          il    potenziamento   delle   strutture esistenti,  nonche'
          per  la  produzione  nei   vari  settori  dello spettacolo.
          Le  erogazioni non  utilizzate  per   tali finalita'    dal
          percipiente  entro il   termine di due anni dalla  data del
          ricevimento affluiscono, nella loro totalita',  all'entrata
          dello Stato".
            "Art.  110-bis  (Detrazione di imposta   per oneri). - 1.
          Dall'imposta lorda si detrae, fino alla    concorrenza  del
          suo  ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri
          indicati alle lettere a), g), h), i) ed  ibis)   del  comma
          1   dell'art.  13-bis.  La detrazione  spetta  a condizione
          che   i  predetti   oneri  non  siano    deducibili   nella
          determinazione   dei   singoli   redditi  che concorrono  a
          formare  il reddito complessivo. In  caso di rimborso degli
          oneri per  i quali si e' fruito della detrazione  l'imposta
          dovuta  per  il  periodo nel quale l'ente ha conseguito  il
          rimborso e' aumentata di un  importo pari al 22  per  cento
          dell'onere rimborsato".
            "Art.  87    (Soggetti  passivi).    - 1.   Sono soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
            a) le societa' per azioni e  in accomandita  per  azioni,
          le   societa'   a  responsabilita'  limitata,  le  societa'
          cooperative e le societa' di mutua assicurazione  residenti
          nel territorio dello Stato;
            b) gli  enti pubblici e  privati diversi dalle  societa',
          residenti  nel   territorio   dello  Stato,  che hanno  per
          oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio  di  attivita'
          commerciali;".