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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1998, n. 511

Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-3-1999
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  5-3-1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce che per i buoni postali fruttiferi l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente Poste italiane in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto e che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni possono essere stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente Poste italiane, particolari modalità applicative della disciplina recata dal citato decreto legislativo, anche agli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 con il quale è stato approvato l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, con il quale è stata concessa l'autorizzazione ad emettere i buoni postali fruttiferi;
Visto il decreto ministeriale 26 dicembre 1930, concernente l'ordinamento del servizio dei buoni postali fruttiferi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, contenente la disciplina del codice postale e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo sesto di tale decreto concernenti i buoni postali fruttiferi;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, recante il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, recante le linee guida per il risanamento dell'Ente Poste italiane;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, relativa alla trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane;
Vista la proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente Poste italiane resa nella seduta del 13 novembre 1996 ed approvata con delibera n. 52/96;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-892 del 13 febbraio 1998);

Adotta

ilseguente regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati:

Art. 1

1. Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della Cassa depositi e prestiti tramite la Poste italiane S.p.a. le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997.
2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale.
3. Il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall'emissione del titolo.
4. Al buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale. Qualora nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all'esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l'attestazione di cui all'articolo 4 è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996 v. nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 168 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
"168. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;
b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonché da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sarà applicata ad opera di intermediari autorizzati;
c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;
d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c);
e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto;
f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovrà avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione".
- Il testo del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati), è il seguente:
"3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente Poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente Poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7".
- Il testo del comma 2 dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 239/1996 è il seguente:
"2. Per i titoli di cui all'art. 1, non depositati presso gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi, premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all'imposta sostitutiva a cura dell'intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui al periodo precedente siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l'imposta sostitutiva è applicata da quest'ultimo soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4".
- Il testo dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 239/1996 è il seguente:
"Art. 7 (Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i tioli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate.
2. La banca o la società di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire:
a) un'attestazione dell'autorità fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6.
L'attestazione deve essere redatta in conformità al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;
b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza.
3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.
4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. In deroga alle disposizioni che precedono, la predetta attestazione non deve essere acquisita relativamente agli enti internazionali che godono dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono".
- Il D.L. 19 settembre 1986, n. 556, reca: "Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il D.Lgs. n. 239/1996 v. nelle note alle premesse.