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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1998, n. 507

Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2006)
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Testo in vigore dal:  20-2-1999 al: 25-12-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensionebassa tensione;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE, relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 94/10/CEE, recepita con l'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, notifica 97/358/I;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, riguardante il procedimento di certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nella rete pubblica nazionale di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE, in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, recante norme sull'attuazione della direttiva 91/263/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante norme sull'attuazione della direttiva 89/336/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;
Vista la nota della Commissione europea SG(96)D/9477/96/0552 del 5 novembre 1996, con la quale è stata avviata una procedura di infrazione per inosservanza della anzidetta direttiva 83/189/CEE in riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e, di conseguenza, al decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1994;
Vista la circolare 8 gennaio 1998, protocollo GM102530/100711V/CR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998, con la quale è stata dichiarata la sospensione del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, ed è stata prevista una procedura transitoria per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni;
Ritenuto necessario disciplinare il procedimento di certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, in sostituzione della normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento riguardante la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, nonché degli apparecchi telefonici pubblici a pagamento collegabili alle suddette reti, che nel seguito sono indicati con il termine: "apparati di rete".
2. Il presente regolamento non riguarda i sistemi destinati ai servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 2 del sopra citato articolo prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (n.d.r.).
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il testo dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:
"7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti neces sari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commis sioni permanenti competenti per materia.
Decorso tale termine i decreti sono ema nati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il nu mero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti delle stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima am ministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla mede sima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'effica cia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legisla zione vigente nelle materie dell'inquina mento acustico; dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela am bientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo".
- Il testo degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:
"Art. 11 (Attribuzioni del Ministero). - 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definsice le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria".
"Art. 12 (Ordinamento del Ministero). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;
b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnicoaziendali nel settore dei servizi pubblici;
c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;
d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
ebis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze.
2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1 gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabelle A. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1".