DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1999, n. 18

Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2007)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  direttiva  96/67/CE  del  Consiglio  del 15 ottobre 1996,
relativa  all'accesso  al  mercato  del servizi di assistenza a terra
negli aeroporti della Comunita';
 Vista  la  legge  24  aprile  1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle   Comunita'   europee   (legge  comunitaria  1995-1997),  ed  in
particolare gli articoli 1 e 24, nonche' l'allegato A;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1998;
 Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche comunitarie e dei
trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i Ministri degli
affari  esteri,  di  grazia  e  giustizia, del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e dell'ambiente;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  Le disposizioni del presente decreto si applicano, nel rispetto
delle  vigenti normative in materia di ordine pubblico e di sicurezza
negli  aeroporti,  ai  servizi  di  assistenza a terra individuati in
allegato  A,  prestati  negli  aeroporti  aperti  al  traffico  aereo
commerciale.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    della    legge,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n.   1092, al solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
            - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della
           funzione  legislativa  non puo' essere delegato al Governo
          se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            - L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
            -  La  direttiva 96/67/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 272
          del 25 ottobre 1996.
            -  Gli  articoli 1 e 8, nonche' l'allegato A, della legge
          24 aprile 1998, n. 128, cosi' recitano:
            "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          comunitarie).    -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare,
          entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge,  i  decreti  legislativi  recanti  le
          norme   occorrenti   per  dare  attuazione  alle  direttive
          comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza  e'
          prorogata   di  sei  mesi  se,  per  effetto  di  direttive
          notificate nel corso dell'anno  di  delega,  la  disciplina
          risultante  da direttive comprese nell'elenco e' modificata
          senza che siano introdotte nuove norme di principio.
            2. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo  14  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  competente  per  il coordinamento delle politiche
          comunitarie e dei  Ministri  con  competenza  istituzionale
          nella  materia,  di  concerto  con  i Ministri degli affari
          esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del  bilancio  e
          della  programmazione  economica  e  con gli altri Ministri
          interessati in relazione all'oggetto  della  direttiva,  se
          non proponenti.
            3.  Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sono trasmessi, entro il termine di cui al comma
          1, alla Camera dei deputati e al  Senato  della  Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione,  il  parere  delle  commissioni
          competenti  per  materia;  decorso  tale termine, i decreti
          sono emanati anche in
           mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto  per
          il  parere  delle  commissioni  scada nei trenta giorni che
          precedono la scadenza dei termini previsti  al  comma  1  o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni.
            4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  princi'pi  e  criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con  la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'articolo 17.
            5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui  al  comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo   1   settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  nel  rispetto  dei  princi'pi   e   criteri
          direttivi  e  con  l'osservanza  della  procedura  indicati
          nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
            6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui al comma 1, disposizioni integrative e  correttive  del
          decreto  legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento
          della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel  rispetto  dei
          princi'pi  e  criteri  direttivi  e  con l'osservanza delle
          procedure  indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e
          dalla legge 6 febbraio 1996, n.  52.  Nell'esercizio  della
          delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui
          all'articolo  10  del citato decreto legislativo n. 494 del
          1996  a  laureati  con  adeguata   competenza   tecnica   o
          documentabile  esperienza  curriculare  e professionale nel
          settore della sicurezza.
            7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le
          disposizioni  integrative  e   correttive   necessarie   ad
          adeguare  la  disciplina  recata dal decreto legislativo 26
          novembre  1992,  n.  470,  alle  direttive  del   Consiglio
          90/364/CEE,   90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto  dei
          princi'pi e criteri direttivi di cui all'articolo 6,  comma
          1, lettere a), b), c) e d).
            8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e
          i  princi'pi  direttivi  di  cui  all'articolo  2, entro il
          termine di cui al comma 1 e con  le  modalita'  di  cui  ai
          commi   2  e  3  del  presente  articolo,  le  disposizioni
          integrative  e  correttive  necessarie   ad   adeguare   la
          disciplina  recata  dal  decreto  legislativo  10 settembre
          1991, n. 303,  alla  direttiva  86/653/CEE  del  Consiglio,
          relativa  al  coordinamento  dei diritti degli Stati membri
          concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
            9. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  con  le  modalita' di cui ai commi 2 e 3,
          informandosi ai criteri e  ai  princi'pi  generali  di  cui
          all'articolo 2, e' data attuazione:
             a)  alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica
          la  direttiva  85/73/CEE   del   Consiglio,   relativa   al
          finanziamento  delle  ispezioni  e  dei  controlli sanitari
          delle carni fresche e delle carni di volatili  da  cortile,
          informandosi    anche   ai   criteri   specifici   previsti
          all'articolo 35 della legge  6  febbraio  1996,  n.  52,  e
          tenendo  conto  delle  direttive  del  Consiglio  94/64/CE,
          95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE,  di  modifica  della  citata
          direttiva 85/73/CEE;
             b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla
          protezione   degli   animali   durante  la  macellazione  o
          l'abbattimento, informandosi  anche  ai  criteri  specifici
          previsti  all'articolo  37  della legge 6 febbraio 1996, n.
          52;
             c)  alla  direttiva   95/29/CE   del   Consiglio   sulla
          protezione  degli  animali  durante  il  trasporto  e  alla
          direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime  per  la
          protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della
          Commissione 97/182/CE".
            "Art.  24  (Libero  accesso  al  mercato  dei  servizi di
          assistenza a terra negli aeroporti).  -  1.  La  disciplina
          dell'accesso  al  mercato dei servizi di assistenza a terra
          negli aeroporti nazionali, in  attuazione  della  direttiva
          96/67/CE  del Consiglio, si informa ai seguenti princi'pi e
          criteri direttivi:
             a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di
          assistenza  a  terra  negli  aeroporti,  nel  rispetto  dei
          diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo
          e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri
          di cui al comma 1-septies dell'art.  1 del decreto-legge 28
          giugno 1995, n. 251, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 351;
             b)  assicurare  che eventuali limitazioni all'accesso al
          mercato  e  all'effettuazione   dell'autoassistenza   siano
          stabilite,  per  alcune categorie di servizi ed in presenza
          di  vincoli  di  sicurezza,  di  capacita'  e   di   spazio
          disponibile,  in  base  a  criteri  pertinenti,  obiettivi,
          trasparenti e non discriminatori. Il numero dei  prestatori
          di  servizi  di  assistenza  a  terra  e  degli  utenti  in
          autoproduzione non  puo'  essere  inferiore  a  due,  negli
          aeroporti   rientranti  nel  campo  di  applicazione  della
          direttiva;
             c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei
          prestatori  di  servizi,  almeno  uno   di   essi   risulti
          indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che
          dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad
          una  procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche
          un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
             d) prevedere che, qualora l'ente  di  gestione  fornisca
          servizi  di  assistenza  a terra, anche attraverso societa'
          controllata  o  controllante,  non  sia  assoggettato  alla
          procedura di selezione di cui alla lettera c);
             e)   assicurare   che   la   gestione  centralizzata  di
          determinate  infrastrutture   aeroportuali   non   ostacoli
          l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza.
          Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali
          devono  essere  pertinenti,  obiettive,  trasparenti  e non
          discriminatorie;
             f) garantire la disponibilita' degli spazi necessari per
          l'assistenza a terra nell'aeroporto ed  assicurare  che  la
          ripartizione     dei    medesimi,    nonche'    l'eventuale
          corrispettivo   economico   per   l'utilizzazione,    siano
          determinati   in  base  a  criteri  pertinenti,  obiettivi,
          trasparenti e non discriminatori;
             g) prevedere che l'attivita' di un prestatore di servizi
          sia  subordinata  al   riconoscimento   di   idoneita'   da
          rilasciare  in  base a criteri obiettivi, trasparenti e non
          discriminatori e garantire che  l'accesso  al  mercato  del
          singolo  aeroporto  avvenga nel rispetto di quanto previsto
          dalla lettera a);
             h) imporre alla societa' di gestione, nel caso  fornisca
          anche  servizi  di  assistenza  a terra, una separazione di
          natura  contabile  fra  le  attivita'  di  gestione   delle
          infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle
          stesse,  da  una  parte,  e  le  attivita' di fornitura dei
          servizi di assistenza, dall'altra;
             i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva
          si  estendano  ai  prestatori  di  servizi  e  agli  utenti
          originari  di  Paesi  terzi  a  condizione  che  esista una
          reciprocita' assoluta;
             l)   prevedere  che,  nell'ambito  della  selezione  dei
          prestatori  dei  servizi  in  un  aeroporto,  possa  essere
          imposto  l'obbligo  di  servizio  pubblico  anche per altri
          aeroporti, nei casi  ed  alle  condizioni  stabiliti  dalla
          direttiva;
             m)   prevedere   la   costituzione,   nell'ambito  della
          direzione generale dell'aviazione civile, di  un  organismo
          competente   alla   definizione   delle  procedure  per  il
          riconoscimento  di  idoneita'  e  per  la   selezione   dei
          prestatori  dei servizi di assistenza a terra, ai controlli
          sul rispetto delle disposizioni attuative della  direttiva,
          ai rapporti con la Commissione delle Comunita' europee e ad
          ogni  altro  adempimento  di  competenza  statale  connesso
          all'attuazione  della  direttiva.   La   costituzione   del
          predetto  organismo  non  deve comportare ulteriori oneri a
          carico del bilancio dello Stato;
             n) prevedere che i corrispettivi richiesti  dai  gestori
          aeroportuali    per    l'utilizzo    delle   infrastrutture
          centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune  e  per
          quelli  in  uso  esclusivo  siano  pertinenti  ai  costi di
          gestione  e  sviluppo  del  singolo  aeroporto  in  cui  le
          attivita' si svolgono".
                                  "Allegato A
            (Omissis).
            96/67/CE:  direttiva  del Consiglio, del 15 ottobre 1996,
          relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a
          terra negli aeroporti della Comunita'.
            (Omissis)".