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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1998, n. 469

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV e fissazione delle soglie rilevanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  26-1-1999

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto in particolare l'articolo 14, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle società di intermediazione mobiliare delle società di gestione del risparmio e delle società di investimento a capitale variabile (SICAV) devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto altresì l'articolo 14, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale lo stesso regolamento stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1 facendo riferimento per le SICAV alle sole azioni nominative e stabilendo le ipotesi in cui tali azioni sono considerate come azioni al portatore;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;
Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Onorabilità dei partecipanti al capitale di SIM
società di gestione del risparmio e SICAV
1. Chiunque partecipa in una società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM"), o in una società di gestione del risparmio (di seguito "SGR") in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:
a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
2. Il comma 1 si applica a chiunque partecipa in una società di investimento a capitale variabile (di seguito "SICAV") in misura superiore:
a) al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora lo statuto della società preveda limiti all'emissione di azioni nominative;
b) alla minore soglia tra 20.000 azioni nominative e il dieci per cento del capitale rappresentato da azioni nominative, qualora nello statuto della società non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative.
3. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM, la SGR o la SICAV ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
4. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale, a cura della Consob nel caso indicato nell'articolo 3, comma 2, lettera a), e della Banca d'Italia nei casi previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia dei intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), è il seguente:
"Art. 14 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1. Per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative e il regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.
3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previà deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Note all'art. 1:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia".
- Il titolo XI del libro V del codice civile reca: "Disposizioni penali in materia di società e di consorzi".
- Il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, reca: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione con trollata e della liquidazione coatta amministrativa".
- Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, è il seguente:
"Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi".