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LEGGE 15 dicembre 1998, n. 438

Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 5/1/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
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Testo in vigore dal: 5-1-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Contributo alle associazioni
                        di promozione sociale
  1.  Fermo restando  quanto  stabilito dall'articolo  59, comma  46,
della legge 27  dicembre 1997, n. 449,  come modificato dall'articolo
133  del decreto  legislativo 31  marzo 1998,  n. 112,  il contributo
statale previsto  dall'articolo 1  della legge  19 novembre  1987, n.
476, a favore di associazioni  ed enti di promozione sociale, escluse
le  associazioni  combattentistiche  e   patriottiche  per  le  quali
provvedono  altre disposizioni  di  legge, e'  stabilito  in lire  10
miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
  2. Ferme restando  le condizioni stabilite dagli articoli 3,  5 e 6
della citata legge n.  476 del 1987, il contributo di  cui al comma 1
e'  assegnato nella  misura  del  50 per  cento  ai  soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a),  della medesima legge n. 476 del
1987, tra cui e' ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per
cento ai soggetti  di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera b), della
stessa legge, tra cui e' ripartito  ai sensi del comma 3 del presente
articolo.
  3. Il  contributo da assegnare  ai soggetti di cui  all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della citata legge n. 476 del 1987, e' ripartito
secondo i seguenti criteri:
  a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti
ammessi al contributo;
  b)  una quota  del  20 per  cento in  proporzione  al numero  degli
associati  e  dei  soggetti partecipanti  o  fruitori  dell'attivita'
svolta;
  c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita'
di  cui all'articolo  3 della  citata  legge n.  476 del  1987 ed  in
relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge modificate o  alle    quali  e'
          operato  il    rinvio.  Restano    invariati  il   valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il  testo  dell'art.  59,  comma  46,  della  legge  27
          dicembre  1997, n.   449   (Misure per  la  stabilizzazione
          della  finanza pubblica),  come modificato dall'art.    133
          del  decreto    legislativo 31 marzo   1998, n.  112, e' il
          seguente:
            "46.  A  decorrere    dall'anno  1998  gli   stanziamenti
          previsti  per  gli  interventi disciplinati dalla  legge 19
          novembre 1987,  n. 476, dalla legge 19    luglio  1991,  n.
          216,  dalla  legge   11 agosto 1991,  n. 266, dalla legge 5
          febbraio 1992, n. 104, dalla legge    28  agosto  1997,  n.
          284, dalla legge 28 agosto 1997,  n. 285, e dal testo unico
          approvato  con  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,    sono
          destinati al Fondo di cui al  comma  44.  Il  Ministro  del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          d'intesa   con   le  amministrazioni    interessate,     e'
          autorizzato    ad apportare   nell'anno 1998  le variazioni
          di bilancio occorrenti per la destinazione al  Fondo  degli
          stanziamenti di cui al presente comma.  Il Ministro  per la
          solidarieta'    sociale  ripartisce annualmente con proprio
          decreto, sentiti  i Ministri interessati  e  la  conferenza
          unificata  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281, le   complessive risorse   finanziarie  confluite  nel
          Fondo.  Sulla  base  di    tale  riparto  il   Ministro del
          tesoro, del bilancio  e della programmazione      economica
          apporta   le  occorrenti   variazioni  di bilancio".
            -  Il testo dell'art. 1 della  legge 19 novembre 1987, n.
          476 (Nuova disciplina  del  sostegno   alle   attivita'  di
          promozione     sociale    e  contributi  alle  associazioni
          combattentistiche), e' il seguente:
            "Art.   1 (Finalita').  - 1.  Al  fine di  incoraggiare e
          sostenere attivita' di  ricerca,    di  informazione  e  di
          divulgazione  culturale e di integrazione sociale,  nonche'
          per la promozione sociale  e per la tutela degli associati,
          lo Stato concede contributi:
            a)  alle  persone  giuridiche  privatizzate    ai   sensi
          dell'art.  115  del decreto del Presidente della Repubblica
          24 luglio 1977. n. 616, come successivamente    modificato,
          escluse    quelle      combattentistiche    e  patriottiche
          previste dal titolo II della presente legge;
            b) agli enti e alle associazioni  italiane che perseguono
          i fini di cui al successivo comma 2.
            2. I  contributi sono concessi ai  soggetti di  cui  alla
          lettera  b)  del   comma l   i   quali,  secondo gli  scopi
          previsti dai   rispettivi statuti,  promuovano  l'integrale
          attuazione    dei    diritti   costituzionali   concernenti
          l'uguaglianza  di dignita' e  di opportunita' e   la  lotta
          contro  ogni  forma  di  discriminazione  nei contronti dei
          cittadini che, per cause  di eta',  di deficit    psichici,
          fisici     o  funzionali    o  di  specifiche    condizioni
          socioeconomiche,  siano  in    condizione  di  marginalita'
          sociale.
            3.    Gli    enti    e   le associazioni   italiane   che
          usufruiscono  dei contributi di cui    al  presente  titolo
          sono  tenuti    ad utilizzarli per fini di promozione  e di
          integrazione sociale,  con esclusione quindi di   qualsiasi
          altra  prestazione   di   competenza   delle regioni,   dei
          comuni  singoli  o  associati  e  del  Servizio   sanitario
          nazionale".
            -  Il testo   degli articoli 3, 5  e 6 della citata legge
          n. 476 del 1987 e' il seguente:
            "Art.  3  (Presentazione  delle     domande  e   relativa
          documentazione).  -  1.  Per   l'anno 1986, le domande   di
          contributo da parte  degli enti e delle   associazioni   di
          cui   al   precedente   art.   2  devono  essere presentate
          alla  Presidenza del Consiglio dei  Ministri entro  novanta
          giorni   dall'entrata   in   vigore  della presente  legge.
          Per    l'anno  successivo,  le     domande  devono   essere
          presentate  entro  il    31  marzo,  unitamente    ad    un
          programma  che specifichi  le  attivita'  di  cui  all'art.
          1,    da  attuarsi    a livello nazionale,   e i   relativi
          impegni finanziari.
            2.  Entro  i  medesimi  termini  devono  inoltre   essere
          presentate:
               a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;
            b)  copia  del  bilancio di previsione, relativo all'anno
          per il quale viene  presentata  richiesta   di  contributo,
          regolarmente  approvato dagli organi statutari;
            c)  copia    del bilancio   consuntivo, relativo all'anno
          precedente a quello  della  presentazione   della   domanda
          di    contributo,    da    cui risultino anche i contributi
          ricevuti a qualsiasi titolo  dallo  Stato,  dalle  regioni,
          dalle province e loro associazioni o consorzi;
            d)   attestazione   circa  la    disponibilita'  o  meno,
          completa  o parziale, di personale statale o  degli    enti
          locali, non a carico del bilancio sociale;
            e) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente;
            f)  dichiarazione    del legale rappresentante attestante
          il numero e l'ubicazione delle sedi,   il numero  dei  soci
          che      hanno   provveduto  al  pagamento     della  quota
          associativa  per    l'anno  antecedente    a  quello  della
          presentazione della richiesta di contributo;
            g) per  i soggetti  di cui  al comma 2  dell'art. 2,  una
          relazione  attestante  i  requisiti richiesti nel  medesimo
          comma per l'accesso al contributo".
            "Art. 5 (Rendiconti). - 1. Ogni ente o  associazione  che
          fruisca  del  contributo dello  Stato di cui  alla presente
          legge e'  tenuto, anche qualora  non rinnovi   la   domanda
          di    contributo,    a  presentare    alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  un  rendiconto  che  giustifichi  e
          documenti l'impegno del contributo assegnato.
            2. Con proprio  decreto, il Presidente del  Consiglio dei
          Ministri,  sentiti i Ministri dell'interno e della sanita',
          provvede ad emanare, entro   tre   mesi  dall'entrata    in
          vigore    della  presente    legge,    un  regolamento  che
          definisca   le modalita', i contenuti  e    i  termini  del
          rendiconto di cui al presente articolo".
            "Art.  6  (Assegnazione  dei   contributi). - 1. Esperita
          l'istruttoria e   verificata   la    regolarita'      delle
          domande,    il    Presidente    del  Consiglio dei Ministri
          accoglie o respinge,  con    atto  motivato  sulle  singole
          previsioni       dell'art.      2,      da      comunicarsi
          all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.
            2. Sulla base delle istanze   accolte e  dei  criteri  di
          ripartizione,   il    Presidente    del    Consiglio    dei
          Ministri,   sentiti   il   Ministro dell'interno    e    il
          Ministro    della sanita',  con  proprio  decreto, provvede
          annualmente alla ripartizione  dei contributi da  assegnare
          a ciascun ente od associazione.
            3.  Il  Governo, in allegato   al rendiconto sul bilancio
          dello Stato, presenta al  Parlamento una  relazione annuale
          sulla  regolarita' dei bilanci e sulle    attivita'  svolte
          dagli  enti  e    dalle  associazioni  di cui alla presente
          legge".