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DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 402

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal:  9-12-1998 al: 30-6-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE;
Visto l'articolo 1, comma 3, e l'allegato B della legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, recante delega al Governo ad emanare un decreto di attuazione della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture;
Visto l'articolo 2, comma 2, lettera g), della citata legge n. 128 del 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e dei lavori pubblici;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la soglia di cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo, nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, nonché dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del presente testo unico.
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il principio della non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il concessionario è comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.".

Avvertenza:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18 gennaio 1999, si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché di note sintetiche a margine di ciascun comma o gruppi di commi, stampate in modo caratteristico, che individuino in modo sommario il contenuto degli stessi, ai sensi dello stesso art. 10, comma 3-bis, aggiunto dall'art. 17, comma 29, della legge 15 maggio 1997, n. 127.