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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 settembre 1998, n. 401

Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/12/98
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Testo in vigore dal:  8-12-1998

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 354, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'approvazione di un disciplinare unico riguardante le tariffe che debbono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio di rimozione dei veicoli per le operazioni relative ed il massimale della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per i veicoli adibiti alla rimozione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 20 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 5939 del 5 dicembre 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicarsi da parte dei concessionari di cui all'articolo 354, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono individuate come segue:
A) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:
a) diritto di chiamata L./km 20.000
b) operazioni connesse al carico ed
allo scarico del veicolo L./km 30.000
c) indennità chilometrica
(dal luogo di stazionamento
dell'autoveicolo adibito alla
rimozione al luogo d'intervento
e, quindi, al luogo di deposito) L./km 4.300 B) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:
a) diritto di chiamata L./km 25.000 b) operazioni connesse al carico ed
allo scarico del veicolo L./km 50.000 c) indennità chilometrica
(dal luogo di stazionamento
dell'autoveicolo adibito alla
rimozione al luogo d'intervento
e, quindi, al luogo di deposito) L./km 5.000 C) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:
si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
2. È data facoltà, agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuizione di ogni singola voce tariffaria, non superiore al 20% di quella stabilita dal presente decreto a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 354, commi 1 e 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992), come modificato dall'art. 199 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996), è il seguente:
"Art. 354 (Concessione del serivizio di rimozione e veicoli ad esso addetti). - 1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'art. 12 del presente regolamento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) età non inferiore ad anni 21;
c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
f) non esssere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2.
2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'art. 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 354, comma 1, del sopra citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, si veda nelle note alle premesse.