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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1998, n. 369

Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2007)
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Testo in vigore dal:  10-11-1998 al: 6-8-2007
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, concernente istituzione della commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, ed in particolare l'articolo 4, comma 1;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 1998, che ha istituito la commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 12 giugno e del 6 agosto 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
1. L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, è composto da:
a) due rappresentanti per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
1) Dipartimento per gli affari sociali;
2) Ministero della pubblica istruzione;
3) Ministero della sanità;
b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
1) Dipartimento per le pari opportunità;
2) Ministero degli affari esteri;
3) Ministero dell'interno;
4) Ministero di grazia e giustizia;
5) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
6) Ministero dei lavori pubblici;
7) Ministero dell'ambiente;
8) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
9) Ministero per le politiche agricole;
c) un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze;
d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
e) sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
f) quattro rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;
g) un rappresentante dell'Unione province italiane;
h) un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane;
i) un rappresentante del Comitato italiano UNICEF;
l) un rappresentante della Società italiana di pediatria;
m) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL;
n) un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni;
o) un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS);
p) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali;
q) un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi;
r) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori;
s) un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti;
t) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti;
u) un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali;
v) rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;
z) esperti individuati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, fino ad un massimo di otto;
aa) il responsabile del Centro nazionale di documentazione ed analisi ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 3.
2. Il Dipartimento per gli affari sociali assicura la segreteria dell'Osservatorio.
3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti generali dello Stato, livello C. I relativi oneri sono posti a carico dell'unità previsionale di base "12.1.1.0 Funzionamento" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capitolo 2940.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere la grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è il seguente:
"1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 1998 reca: "Istituzione della commissione contro gli abusi, i maltrattamenti e lo sfruttamento sessuale dei minori".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8 (Conferenza Statocittà ed autonome locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è il seguente:
"Art. 2 (Osservatorio nazionale per l'infanzia). - 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.
2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
3. Il piano è adottato sentita commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio".