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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 1998, n. 339

Regolamento recante modificazione ed integrazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-10-1998
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  15-10-1998

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, il quale prevede che mediante decreto del Ministero di grazia e giustizia sono adottate le norme regolamentari per l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'immissione alle prove scritte del concorso notarile;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale è stato adottato il regolamento di cui sopra, successivamente modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290;
Ritenuto che detto regolamento deve essere modificato ed integrato al fine di una più puntuale attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota 22 luglio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, è sostituito dal seguente:
" 6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La formulazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistente, dovrà rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:
a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;
b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà, di cui all'articolo 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà, tenendo conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 1998

Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve

assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna

sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual

numero di quesiti. La formulazione dei questionari, in relazione

all'archivio informatico dei quesiti esistente, dovrà rispettare,

per ogni questionario, i seguenti criteri:

a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla commissione ministeriale per l'archivio

informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza

numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato

al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un

arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5

ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si

ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente

individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia

numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare

(35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra

proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;

b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà, di cui

all'articolo 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli

insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà, tenendo

conto, a tal fine, dell'intero archivio, unitariamente e

complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli

raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al

totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un

arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5

ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si

ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente

individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se,

al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di

un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 1998 Il Ministro: Flick

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1998

Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 336

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328, recante: "Introduzione della prova di selezione informatica nel concorso notarile":
"6. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione".
- Il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, reca: "Regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio".
- Il decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290, reca: "Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:
"Art. 4 (Modalità delle prove di preselezione). - 1.
Le prove di preselezione sono effettuate a gruppi di candidati in numero non superiore a 300, divisi secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della lettera iniziale.
2. Ogni candidato ha a disposizione una singola postazione, separata dalle altre, per l'esecuzione della prova. Ciascuna postazione è dotata di videoterminale che non consenta altre interazioni all'infuori di quella relativa alle risposte ai quesiti e di quant'altro occorre per eseguire la prova senza alcun supporto cartaceo.
3. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia sono assistiti, nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte, da personale dell'amministrazione che non sia in grado di dargli suggerimenti.
4. Ciascun candidato deve rispondere a 35 quesiti vertenti su argomenti relativi alle materie scritte del concorso.
5. La durata massima della prova è di 70 minuti. Per i portatori di handicap il tempo può essere aumentato secondo le valutazioni della commissione, ma in misura comunque non superiore ai 30 minuti.
6. Il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione della stessa prova, un questionario contenente un egual numero di quesiti. La formulazione dei questionari, in relazione all'archivio informatico dei quesiti esistente, dovrà rispettare, per ogni questionario, i seguenti criteri:
a) che siano rappresentati tutti i raggruppamenti per materie, così come identificati dalla Commissione ministeriale per l'archivio informatico dei quesiti, in proporzione alla rispettiva consistenza numerica di tali raggruppamenti; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più ridotto; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti appartenenti al raggruppamento per materia numericamente più cospicuo;
b) che siano rappresentati tutti i gradi di difficoltà di cui all'art. 3, in proporzione alla consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti aventi il medesimo grado di difficoltà tenendo conto a tal fine dell'intero archivio, unitariamente e complessivamente considerato, indipendentemente dai singoli raggruppamenti per materie; il calcolo percentuale, rapportato al totale delle domande da assegnare, dovrà comportare un arrotondamento all'unità superiore, per frazioni superiori allo 0,5 ovvero all'unità inferiore, per frazioni pari o inferiori allo 0,5; se in virtù di tale arrotondamento si dovesse ottenere un numero totale di domande superiore di quello dei quesiti da assegnare (35) si ridurrà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il massimo grado di difficoltà; se, al contrario, si dovesse ottenere un numero totale di domande inferiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si aumenterà di un'unità il numero, come sopra proporzionalmente individuato, dei quesiti aventi il minimo grado di difficoltà.
7. È ammessa la correzione delle risposte durante la prova sino alla scadenza del tempo consentito a norma del comma 5".