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DECRETO-LEGGE 21 settembre 1998, n. 328

Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonchè disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/9/1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 (in G.U. 21/11/1998, n.273).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1998)
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Testo in vigore dal: 22-11-1998
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276,
che  prevede  la  nomina  di giudici onorari aggregati, da destinarsi
alle sezioni stralcio, nel numero di mille;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  di grazia e giustizia in data 30
luglio  1998,  in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del
Ministero  di  grazia  e giustizia, che fissa all'11 novembre 1998 la
data di entrata in funzione delle sezioni stralcio;
  Considerato  che, a causa della scarsita' delle domande presentate,
il  numero  di  giudici  onorari  aggregati  nominati  dal  Consiglio
superiore  della  magistratura  risulta,  allo  stato,  di gran lunga
inferiore  a  quello  previsto  dalla  citata  legge istitutiva delle
sezioni stralcio;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  dirette  alla  modifica  dei  requisiti per la nomina a
giudice  onorario  aggregato,  al  fine  di  assicurare  la  piena  e
sollecita funzionalita' delle sezioni stralcio;
  Visto  l'articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
inserito dal decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
provvedere  alla  modifica  della  predetta disposizione, nella parte
inerente  al  luogo  di  svolgimento  della  prova preliminare per il
concorso a uditore giudiziario, in relazione all'esigenza di bandire,
nell'immediato    futuro,    un   nuovo   concorso   ed   all'attuale
indisponibilita'  di  altre  sedi, al di fuori di Roma, adeguate allo
scopo;
  Visto   l'articolo   567  del  codice  di  procedura  civile,  come
modificato dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302;
  Ritenuta   inoltre   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
introdurre  una  disciplina  transitoria,  al  fine  di  ovviare alle
rilevanti  difficolta'  determinate  dall'applicazione  di termini di
decadenza in relazione alle procedure esecutive nelle quali l'istanza
di  vendita  risulti  gia'  presentata alla data di entrata in vigore
della citata legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 settembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dal
Ministro di grazia e giustizia;
                                Emana
                     il seguente decreto legge:
                               Art. 1.
             Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276

  1.  Nella  lettera  a)  del  comma 2 dell'articolo 1 della legge 22
luglio  1997,  n.  276,  dopo  le  parole:  "anche  se a riposo" sono
inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali".
  2.  Nella  lettera  c)  del  comma 2 dell'articolo 1 della legge 22
luglio  1997,  n.  276,  dopo  le  parole: "materie giuridiche." sono
aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;".
  3.  Dopo  la  lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22
luglio 1997, n. 276, e' aggiunta la seguente:
   "cbis) i notai anche in pensione.".
  4.  Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
  "hbis)   i   notai,  i  professori  universitari  e  i  ricercatori
confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.".
  5.  Il  comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati,
oltre  a  possedere  i  requisiti  di  cui  al  comma  1, devono aver
patrocinato,  anche  quali  iscritti  in  albi speciali, cause civili
negli  ultimi  15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il
diritto  al  pensionamento ((di anzianita' o vecchiaia)), ovvero, nel
caso  di  cancellazione  dall'albo,  maturarlo  ((nei quindici anni))
successivi  alla  data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni
stralcio.".
  6.  Il  comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' abrogato.
  ((7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
    "4.  Costituisce  titolo  di  preferenza  gradata  per  la nomina
l'esercizio,  anche  pregresso,  della professione di avvocato, anche
dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni
giudiziarie, comprese quelle onorarie")).
  ((7-bis.  Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n.
276, e' sostituito dal seguente:
    "  7.  Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai
posti  previsti  per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una
adeguata  conoscenza  delle  lingue  italiana  e  tedesca. Si osserva
altresi'  il  principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni")).
  8.  Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "I notai, anche se in
pensione,   devono   presentare  la  domanda  al  consiglio  notarile
territorialmente  competente  in  riferimento  al  luogo  dell'ultima
iscrizione,  che  provvede  a  trasmetterla  con il proprio parere al
presidente della corte di appello.".
  9.  Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
le  parole: "previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  agosto  1992,  n.  404," sono sostituite dalle
seguenti:  "vigenti  in  materia  di documentazione amministrativa ed
autocertificazione.  Ai  fini  degli  adempimenti  da compiere per la
nomina,  il  candidato  all'atto  della  presentazione  della domanda
esprime  il  proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli
stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse
pubblico  perseguite  ((dalla  presente  legge)),  e'  autorizzato il
trattamento  dei  dati  di  cui  agli articoli 22 e 24 della legge 31
dicembre  1996,  n.  675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge
medesima   e   dai   decreti   legislativi   emanati  sulla  base  di
quest'ultima.".
  10.  Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n.
276, sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis.  Gli  avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario
aggregato,  quando  la nomina non comporta la cancellazione dall'albo
degli  avvocati,  a  norma  del  comma 1 dell'articolo 9, non possono
esercitare  la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del
distretto  ((o  della  sezione  distaccata  di  corte  d'appello, ove
esistente,))   nel   cui   ambito  ha  sede  il  tribunale  al  quale
appartengono,  e  non possono rappresentare, assistere o difendere in
procedimenti  svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi
di giudizio.
  2-ter.  Gli  avvocati  che svolgono le funzioni di giudice onorario
aggregato  non possono altresi' rappresentare, assistere o difendere,
anche  presso  uffici  di altri distretti, ((parti di procedimenti in
relazione  ai  quali  hanno  svolto  tali  funzioni. Gli avvocati che
svolgono  le  funzioni  di  giudice  onorario  aggregato  certificano
personalmente   l'inesistenza  nei  loro  confronti  delle  cause  di
incompatibilita' di cui al precedente periodo))."
  11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: "ovvero abbia svolto
attivita'  professionale,  nella  qualita'  di  notaio, per una delle
parti in causa o uno dei rispettivi difensori.".
  12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
dopo  la  parola:  "reddito"  sono  inserite  le seguenti: "da lavoro
autonomo, da lavoro subordinato o".
  13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
all'inizio,  sono premesse le seguenti parole: "Salvo che la nomina a
giudice  onorario  aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a
quello  nel  cui  ambito  ha  sede il Consiglio dell'ordine presso il
quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina,".
  14.  Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' abrogato.
  15.  Le  disposizioni  della  legge  22  luglio  1997, n. 276, come
modificata  dal  presente  articolo,  si  applicano  anche ai giudici
onorari aggregati gia' nominati.