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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 1998, n. 327

Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale", adottato con decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/10/1998
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Testo in vigore dal:  6-10-1998

IL MINISTRO

PER LE POLITICHE AGRICOLE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale";
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, regolamento di esecuzione della predetta legge;
Visti gli allegati a detto decreto ministeriale ed in particolare l'allegato 7, paragrafo 5 - suini, lettera g), punto I, relativo ai requisiti sanitari necessari per l'ammissione dei verri nei centri riconosciuti di raccolta dello sperma;
Considerato che le prescrizioni contenute in detto allegato, paragrafo 5 - suini, lettera g), punto I, erano basate sull'allora progettando Piano nazionale volontario di controllo della malattia di Aujeszky, poi emanato con decreto ministeriale 1 agosto 1994 che conteneva, tra l'altro, il divieto di impiego di vaccini allestiti da virus intero (GI positivi);
Visto il decreto ministeriale 1 aprile 1997 con il quale il Ministro della sanità ha approvato il piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky che, sulla base del parere del Consiglio superiore della sanità, in data 28 settembre 1996, comporta, tra l'altro, l'obbligatorietà del piano stesso e la possibilità di utilizzare vaccini vivi deleti;
Vista, quindi, la necessità di modificare le prescrizioni del menzionato allegato, secondo quanto segnalato dal Ministero della sanità, con note numeri 600.8/24461/20N/2965 del 30 ottobre 1996 e 600.8/24461/20N/3214 del 21 novembre 1996, con riferimento sia alla durata della deroga, che alle condizioni cui subordinare tale deroga stessa;
Ritenuta l'urgenza e l'opportunità di apportare al testo dell'allegato citato le modifiche necessarie ad adeguare i reguisiti sanitari richiesti in materia di malattia di Aujeszky, ai mutati orientamenti in campo scientificosanitario, consentendo così la naturale prosecuzione dell'attività dei centri nazionali, riconosciuti, di raccolta dello sperma dei verri;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che nella riunione del 17 luglio 1997 si è favorevolmente espressa;
Udito il parere della sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 agosto 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 23497 del 30 settembre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Il testo dell'allegato 7 del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, al paragrafo 5 - suini, lettera g), punto I, è sostituito dal seguente testo:
"I. Nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali, nel caso di suini vaccinati con vaccino privato della glicoproteina E, test Elisa per gli antigeni GE per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. In deroga, fino al 31 dicembre 2000, si può ritenere requisito valido un esito positivo alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che:
sulla base del sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della azienda sanitaria locale, competente per territorio, sia possibile escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky; i verri risultati positivi alla glicoproteina E siano sottoposti con esito negativo agli esami virologici su tamponi nasali prelevati dallo stesso servizio veterinario".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 aprile 1998

Il testo dell'allegato 7 del decreto ministeriale 13 gennaio 1994,

n. 172, al paragrafo 5 - suini, lettera g), punto I, è sostituito dal seguente testo:

"I. Nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione

o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali, nel caso di

suini vaccinati con vaccino privato della glicoproteina E, test Elisa per gli antigeni GE per quanto riguarda la malattia di Aujeszky. In

deroga, fino al 31 dicembre 2000, si può ritenere requisito valido un esito positivo alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che: sulla base del sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della

azienda sanitaria locale, competente per territorio, sia possibile escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky; i verri risultati positivi alla glicoproteina E siano sottoposti con esito negativo agli esami virologici su tamponi nasali prelevati dallo stesso servizio veterinario". Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 aprile 1998 Il Ministro per le politiche agricole Pinto Il Ministro della sanità Bindi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1998

Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 173 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome). - 1. È

istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e

raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di

competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali

relativi alla politica estera, alla difesa e alla

sicurezza nazionale, alla giustizia. 2. La Conferenza è convocata dal Presidente del

Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga

opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la

Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti

iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. 4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di

personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza. 5. La Conferenza viene consultata: a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e

della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti

ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province

autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il

Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno

dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta

giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Statoregioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla

Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di

competenze tecnicoscientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite

tutte le regioni e province autonome, determinando

le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome". - Il testo dell'art. 17 della sopra citata legge n. 400/1988 è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla

richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e

dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte

da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,

per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia

e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorità sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,

per materie di competenza di più Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare

la denominazione di ''regolamentò', sono adottati

previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei

Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e

con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi

posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con

i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale

generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

Nota all'art. 1:
- Il testo del par. 5, lettera g), punto I, dell'allegato 7 al D.M. n. 172/1994, come risulta modificato dal presente decreto, è il seguente:
"5. Suini.
Tutti i verri ammessi in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, devono:
a) essere stati sottoposti ad un periodo di isolamento di almeno trenta giorni in installazioni rispondenti ai requisiti di cui alla successiva lettera f) e riconosciute dalle autorità dello Stato membro ed in cui si trovano solamente verri che sono almeno dello stesso stato sanitario;
b) essere stati scelti, prima dell'isolamento di cui sopra, da aziende:
ufficialmente indenni da peste suina classica, come definite nel decreto del Ministro della sanità del 18 ottobre 1991, n. 427;
indenni da brucellosi;
nelle quali nessun animale vaccinato contro l'afta epizootica sia stato presente nei dodici mesi precedenti;
nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica o virologica della malattia di Aujezky sia stata osservata nei dodici mesi precedenti;
che non formino oggetto di divieti, conformemente alle esigenze della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la peste suina africana, l'esantema vescicolare dei suini, la malattia di Teschen e l'afta epizootica.
Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in allevamenti di stato sanitario inferiore;
c) essere stati sottoposti, prima dell'isolamento di cui alla lettera a) e durante i trenta giorni precedenti, con risultati negativi, agli accertamenti diagnostici per:
I.Ibrucellosi;
II. peste suina classica.
Nel caso in cui nulla osti da parte dell'autorità competente affinchè i controlli vengano eseguiti nel luogo di isolamento, il periodo di isolamento decorre a partire dalla data di comunicazione dei relativi esiti;
d) essere stati sottoposti, durante gli ultimi quindici giorni del periodo di isolamento, agli accertamenti diagnostici, con esito negativo, per:
I.II brucellosi;
II.I peste suina classica;
III. afta epizootica;
IV. malattia di Aujeszky.
Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di peste suina e afta epizootica, se qualcuna delle prove di cui sopra risulti positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento. Nel caso di isolamento in gruppo, l'autorità competente prende le misure necessarie per permettere che gli animali restanti siano ammessi al centro di raccolta secondo le procedure previste dal presente regolamento.
Gli animali possono essere ammessi al centro di raccolta solo dopo esplicito permesso del veterinario responsabile del centro. Tutti i movimenti in entrata ed in uscita devono essere registrati;
e) aver subito un trattamento contro la leptospirosi con due iniezioni di steptomicina (25 mg/kg p.v.) ad un intervallo di quattordici giorni;
f) essere esenti da sintomi clinici di malattia il giorno dell'ammissione e provenire da una stazione di isolamento che, al giorno della consegna, risponda ai seguenti requisiti:
essere situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno trenta giorni non si siano manifestati casi da afta epizootica e di peste suina;
essere indenni, almeno da tre mesi, da afta epizootica e brucellosi;
essere indenni, almeno da trenta giorni, dalla malattia di Aujeszky, nonché da malattia vescicolare dei suini, morbo di Teschen, peste suina africana, peste suina classica;
g) essere sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove:
I. nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali, nel caso di suini vaccinati con vaccino privato della glicoproteina E, test Elisa per gli antigeni GE per quanto riguarda la malattia di Aujeszky.
In deroga, fino al 31 dicembre 2000, si può ritenere reguisito valido un esito positivo alla prova di sieroneutralizzazione o test Elisa con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che:
sulla base del sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della azienda sanitaria locale, competente per territorio, sia possibile escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky;
i verri risultati positivi alla glicoproteina E siano sottoposti con esito negativo agli esami virologici su tamponi nasali prelevati dallo stesso servizio veterinario;
II. prova di fissazione del complemento secondo la procedura dell'allegato C della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi;
III. test Elisa o prova sieroneutralizzazione per la ricerca della peste suina classica.
Tutti i verri presenti da più di dodici mesi nel centro di raccolta devono essere sottoposti alle prove di cui a punti I. e II. al più tardi diciotto mesi dopo la loro ammissione.
Fatte salve le disposizioni applicabili in caso di peste suina e afta epizootica, se qualcuna delle prove di cui sopra risulti positiva, l'animale deve essere isolato ed il suo sperma raccolto dopo la data dell'ultima prova negativa non può essere commercializzato.
Lo sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro dalla data della prova positiva è immagazzinato separatamente e non può essere commercializzato sinchè non sia stato ripristinato lo stato sanitario del centro".