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LEGGE 3 agosto 1998, n. 315

Interventi finanziari per l'università e la ricerca.

note: Entrata in vigore della legge: 1-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal:  1-9-1998 al: 30-10-2019
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa:
a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1 gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura degli oneri derivanti da attività di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonché dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attività. L'importo dei compensi è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche;
d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo per interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e nei limiti della disponibilità di cui alla presente lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le indennità per i componenti, per attività di studio, indagine e rilevazione, di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e valutazione nel predetto settore, nonché per assunzioni a tempo determinato, per le predette attività e nel limite di quindici unità, secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;
e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto Large Binocular Telescope, con contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri;
f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;
g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie;
h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico di Torino nella sede di Mondovì;
i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare all'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, finalizzati ad interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative strutture.
2. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: " e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: " e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché g)".
3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprietà pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";
b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole: "Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,";
c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare", sono inserite le seguenti: "o da acquistare".
4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali moda- lità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio.
Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.
5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.
6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.
7. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "delle Accademie di belle arti," sono inserite le seguenti: "degli Istituti superiori per le industrie artistiche,".
8. All'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:
"26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".
- Il testo del comma 16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:
"16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1 gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo".
- Il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centronord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato) è il seguente:
"Art. 4. - Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21 febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio 1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970.
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e fino all'anno finanziario 1978 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 700 milioni.
Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari potranno esserlo negli anni finanziari successivi".
- Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:
"b) si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4, comma 5, lettere b), c), d), e) senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni nonché g)".
- La legge 25 maggio 1990, n. 126, reca: "Finanziamento della costruzione di un edificio per le esigenze abitative degli studenti universitari". Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 1 e 2:
"Art. 1. - 1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprietà pubblica ovvero per l'acquisto di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. Qualora intende procedere alla realizzazione dell'immobile, in caso di impossibilità a reperire aree di proprietà pubblica, la regione Lazio è autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale".
"Art. 2. - 1. L'immobile da realizzare o da acquistare ai sensi dell'art. 1 sarà assunto in consistenza tra i beni patrimoniali dello Stato e verrà assegnato in uso gratuito all'Istituto per il diritto allo studio universitario (IDISU) per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, limitatamente alla durata della sua destinazione a residenza degli studenti universitari".
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:
"5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:
a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);
b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo".
- Il testo del comma 13 dell'art. 456 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) è il seguente:
"13. Restano ferme le norme che l'art. 294 detta per la dotazione di personale necessaria al funzionamento degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica, nonché le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge 13 agosto 1980, n. 464 e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di direttori didattici non superiore a duecento unità. È fatto altresì salvo quanto disposto dall'art. 458 circa il mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste".
- Il testo dell'art. 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213 (Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria) è il seguente:
"Art. 5. - Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nonché ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia.
Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a settecento unità. Detto contingente sarà ripartito fra le province, con decreto ministeriale, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.
Gli insegnanti e i direttori didattici, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti rispettivamente in distinte graduatorie, provinciali e nazionali che, per ciascuna delle attività previste dal primo comma, saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.
L'assegnazione degli insegnanti e dei direttori didattici a ciascuna delle attività predette è disposta dal provveditore agli studi e, rispettivamente, dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo l'ordine delle relative graduatorie e in dipendenza del numero dei posti conferibili".
- Il testo del comma 117 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è il seguente:
"117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di didattica della musica".
- Il testo dell'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente:
" Art. 4. - 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art 3, comma 8.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio.
Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego".