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LEGGE 3 agosto 1998, n. 315

Interventi finanziari per l'università e la ricerca.

note: Entrata in vigore della legge: 1-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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Testo in vigore dal: 1-1-2020
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' autorizzata la spesa: 
  a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8  miliardi  per  il
1999 e di lire  89,4  miliardi  a  decorrere  dal  2000,  finalizzata
all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza  ai
corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e  criteri  determinati
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, assicurando anche,  a  partire  dal  1  gennaio  1999,
l'applicazione  alle  predette  borse  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8  agosto  1995,
n. 335, nonche' di cui all'articolo 59,  comma  16,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; 
  b) di lire 1,170 miliardi per ciascuno  degli  anni  1998,  1999  e
2000,  per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  da  attivita'  di
selezione e di valutazione dei progetti di ricerca  universitaria  di
rilevante interesse nazionale, nonche' dall'attribuzione di  compensi
ai componenti dell'apposita commissione  di  garanzia  e  agli  altri
soggetti incaricati delle predette attivita'. L'importo dei  compensi
e' determinato con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica; 
  c) di lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999
e di lire 1 miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento  degli
istituti scientifici speciali e per  l'acquisto,  il  rinnovo  ed  il
noleggio di attrezzature didattiche; 
  d) di lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830  miliardi  per
il 1999 e di lire  3,830  miliardi  a  decorrere  dal  2000,  per  la
costituzione  di  un  fondo   per   interventi   di   supporto   alla
programmazione,  al  riordino  e  alla  valutazione   della   ricerca
scientifica e tecnologica, da  ripartire  con  decreti  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. A  valere
sul fondo e nei limiti della  disponibilita'  di  cui  alla  presente
lettera si provvede alla copertura di oneri per il  funzionamento  di
organismi  e  strutture  di  supporto  nel  settore   della   ricerca
scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi  o  le  indennita'
per i componenti, per attivita' di studio, indagine e rilevazione, di
fornitura  di  servizi  informativi  e  telematici,  di   consulenza,
monitoraggio  e  valutazione  nel  predetto  settore,   nonche'   per
assunzioni a tempo determinato,  per  le  predette  attivita'  e  nel
limite di quindici  unita',  secondo  la  normativa  vigente  per  le
pubbliche amministrazioni; 
  e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4  miliardi  per  il
1999 e di lire 4,6 miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto
Large   Binocular   Telescope,   con   contributo    all'Osservatorio
astrofisico di Arcetri; 
  f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999  e  2000  per
rifinanziare il Fondo speciale  per  la  ricerca  applicata,  di  cui
all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,  n.  1089,  e  successive
modificazioni; 
  g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per  il
1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000,  per  il  finanziamento  di
progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale  e
di grandi attrezzature scientifiche universitarie; 
  h) di lire 1,7 miliardi  per  il  1998  e  lire  3,2  miliardi  per
ciascuno degli anni  1999  e  2000  da  destinare  ad  interventi  di
edilizia universitaria  del  Politecnico  di  Torino  nella  sede  di
Mondovi'; 
  i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da
assegnare  all'Universita'  degli  studi  "La  Sapienza"   di   Roma,
finalizzati ad interventi per opere di  edilizia  ed  in  particolare
all'acquisizione o alla ristrutturazione  della  sede  distaccata  di
Latina e delle relative strutture. 
  2. All'articolo 5, comma 2, lettera b),  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, le parole: " e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "
e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui all'obiettivo
1 del regolamento  (CEE)  n.  2052/88,  e  successive  modificazioni,
nonche' g)". 
  3. Alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni e integrazioni: 
  a)  all'articolo  1,  comma  1,  dopo  le  parole:  "di  proprieta'
pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto"; 
  b) all'articolo 1, comma 1, all'inizio  del  secondo  periodo  sono
premesse  le  seguenti  parole:  "Qualora  intenda   procedere   alla
realizzazione dell'immobile,"; 
  c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "da  realizzare",  sono
inserite le seguenti: "o da acquistare". 
  4. Le universita' possono utilizzare personale docente in  servizio
presso istituzioni  scolastiche,  al  fine  di  svolgere  compiti  di
supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con  altre
attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze  della
formazione   primaria   e   di   scuole   di   specializzazione   per
l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione
di detto personale sono determinate con decreti del  Ministero  della
pubblica istruzione, nel limite di un onere  per  il  bilancio  dello
Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati,
di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999, di
euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018, di euro 12,3 milioni  annui
per l'anno 2019 e di euro 25,8 milioni annui a decorrere dal 2020. In
sede di prima applicazione delle  disposizioni  del  presente  comma,
tali moda-  lita'  sono  individuate  nella  concessione  di  esoneri
parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano
apposite procedure di valutazione  comparativa  per  l'individuazione
dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati
dalla commissione di cui all'articolo  4,  comma  5,  della  legge  9
maggio  1989,  n.  168,  nonche'   disciplinano   le   modalita'   di
partecipazione dei predetti docenti  agli  organi  accademici.  Delle
commissioni incaricate dagli atenei di  provvedere  alle  valutazioni
comparative    fanno    comunque    parte    componenti     designati
dall'amministrazione scolastica.((3)) 
  5. Per le finalita' di cui  al  comma  4  possono  essere  altresi'
utilizzati, per periodi non superiori a  un  quinquennio,  docenti  e
dirigenti scolastici della  scuola  elementare,  su  richiesta  delle
strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo  comma  4
nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13,  del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui
posti  gia'  disponibili  e  che  si  renderanno  tali  per   effetto
dell'applicazione del comma 6. 
  6. Il personale dirigente e docente di scuola elementare  che  alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge  e'  assegnato  ad
esercitazioni  presso  cattedre  di  pedagogia  e  psicologia   delle
universita', ai sensi dell'articolo 5, primo  comma,  della  legge  2
dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale  posizione  alla  scadenza  del
quinquiennio di durata dell'assegnazione  stessa.  Sono  abrogate  le
norme della medesima legge n. 1213  del  1967  incompatibili  con  la
presente legge. 
  7. All'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
dopo le parole: "delle Accademie di belle  arti,"  sono  inserite  le
seguenti: "degli Istituti superiori per le industrie artistiche,". 
  8.  All'articolo  4  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  e
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  3,  comma
8". 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
606) che "All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315,
le parole: « e di euro 25,8 milioni  a  decorrere  dal  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a  decorrere  dal
2020»".