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LEGGE 3 agosto 1998, n. 313

Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva.

note: Entrata in vigore della legge: 30-8-1998
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Testo in vigore dal:  30-8-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Etichettatura d'origine dell'olio extravergine
di oliva vergine e dell'olio di oliva
1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio sia sfusi sia condizionati con le diciture "prodotto in Italia", "fabbricato in Italia", made in Italy relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale.
È vietato l'uso di diciture equipollenti.
2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si devono riportare, con caratteri marcati in posizione di evidenza, le suddette indicazioni, in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Per gli oli extravergini di oliva, di oliva vergini e di oliva ottenuti in Italia con oli in tutto o in parte di origine o provenienza da altri Paesi, l'etichettatura deve riportare, con le caratteristiche indicate al primo periodo, una delle seguenti diciture in conformità con il contenuto: "prodotto in parte con oli provenienti da ..." con la specificazione della percentuale di oli di origine o provenienza da altri Paesi utilizzati, ovvero "prodotto totalmente con oli provenienti da ...", ed a seguire il nome del Paese o dei Paesi di provenienza. Può essere altresì aggiunta, in uno spazio separato e distinto da tale dicitura e con caratteri minuscoli, l'indicazione della denominazione e della ubicazione dell'impianto di lavorazione.
Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali.
3. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia condizionati sia sfusi.
4. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; dopo tale data devono essere ritirate dal commercio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".