stai visualizzando l'atto

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 luglio 1998, n. 297

Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/07/2013)
nascondi
vigente al 20/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  4-9-1998

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n 200, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria;
Ritenuta la necessità di stabilire le modalità dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, il 16 1ug1io 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Prova preliminare
1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, mediante concorso pubblico, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'ammissione alle prove di esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali è preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: elementi di diritto penale, elementi di diritto processuale penale, elementi sull'ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto penitenziario, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre ed i criteri di valutazione della prova e di attribuzione dei punteggi.
4. La durata della prova preliminare sarà stabilita dalla commissione prima dell'inizio della medesima.
5. La commissione estrarrà di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre ai candidati.
6. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.
7. La prova preliminare si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
8. Superata la prova preliminare i candidati sono sottoposti agli accertamenti psicofisici ed attitudinali il cui svolgimento è disciplinato dagli articoli 106, 107 e 108 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 14 dicembre 1990, n. 395) così come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria):
"Art. 24 (Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria). - 1. L'assunzione degli ispettori di polizia penitenziaria avviene mediante:
a) concorso pubblico;
b) concorso interno per titoli di servizio ed esami;
2. I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalità di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.
3. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue;
idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.
4. A parità di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
6. I vincitori di concorso, di cui al comma 1, lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori".
- Si trascrive il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
"Art. 28 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina a vice ispettore si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, con riserva di un sesto dei posti agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio per esame, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di scuola media superiore, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Il 30 per cento dei posti disponibili è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, anche se privi del titolo di studio di scuola media superiore.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.
3. Le modalità dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
4. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
5. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.
7. Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione".
- Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Discipline dell'attività di Governo e riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''Regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficale".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 106, 107 e 108 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
"Art. 106 (Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali). - 1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psicofisica ed a prove attitudinali.
2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte.
3. Gli accertamenti psicofisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 121.
4. Superata la visita psicofisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla ottava in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII".
"Art. 107 (Accertamento dei requisiti psicofisici). - 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psicofisici il candidato è sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
2. Per gli accertamenti psicofisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi di personale qualificato, mediante contatto di diritto privato corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non può superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.
3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici.
5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia".
"Art. 108 (Accertamento dei requisiti attitudinali). - 1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato è proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.
2. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Avverso al giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
4. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti.
5. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.
6. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale".