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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2024)
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vigente al 03/12/2024
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 2 bis
  • 3
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO I
    DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL
    SOGGIORNO
  • 4
  • 4 bis
  • 4 ter
  • 5
  • 5 bis
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 9 bis
  • 9 ter
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO II
    CONTROLLO DELLE FRONTIERE,
    RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
  • 10
  • 10 bis
  • 10 ter
  • 11
  • 12
  • 12 bis
  • 13
  • 13 bis
  • 14
  • 14 bis
  • 14 ter
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO
    DAL TERRITORIO DELLO STATO
    CAPO III
    DISPOSIZIONI DI CARATTERE
    UMANITARIO
  • 18
  • 18 bis
  • 18 ter
  • 19
  • 20
  • 20 bis
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 24 bis
  • 25
  • 26
  • 26 bis
  • 27
  • 27 bis
  • 27 ter
  • 27 quater
  • 27 quinquies
  • 27 sexies
  • DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI
  • 28
  • 29
  • 29 bis
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO I
    DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE
  • 37
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI ISTRUZIONE,
    ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
    SOCIALE.
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
    DISE DIRITTO
    ALLO STUDIO E PROFESSIONE
  • 38
  • 38 bis
  • 39
  • 39 bis
  • 39 bis.1
  • 39 ter
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO III
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E
    ASSISTENZA SOCIALE
  • 40
  • 41
  • DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHÈ DI
    ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA
    PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.
    CAPO IV
    DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE
    DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE
    POLITICHE MIGRATORIE
  • 42
  • 42 bis
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • NORME FINALI
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 47, comma 1, della legge  6  marzo  1998,  n.  40,
recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto  legislativo
contenente  il  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   gli
stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate  tra  loro  e
con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche
a  tal  fine  necessarie,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
stranieri  contenute  nel  testo  unico  delle  leggi   di   pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  non
compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del  1998,
le disposizioni della legge  30  dicembre  1986,  n.  943,  e  quelle
dell'articolo 3,  comma  13,  della  legge  8  agosto  1995  n.  335,
compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro per la  solidarieta'  sociale,  del  Ministro  degli  affari
esteri, del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  di
grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e  della
programmazione economica, con  il  Ministro  della  sanita',  con  il
Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica e  tecnologica,  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica  e  gli
affari regionali; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1) 
 
  1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo
comma, della Costituzione, si applica,  salvo  che  sia  diversamente
disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e
agli apolidi, di seguito indicati come stranieri. 
  2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli  Stati
membri dell'Unione europea, salvo  quanto  previsto  dalle  norme  di
attuazione dell'ordinamento comunitario. 
  3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a  istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero
ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente testo unico.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  interne,
comunitarie e internazionali piu'  favorevoli  comunque  vigenti  nel
territorio dello Stato. 
  4. Nelle  materie  di  competenza  legislativa  delle  regioni,  le
disposizioni  del  presente  testo   unico   costituiscono   principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della  Costituzione.  Per  le
materie di competenza  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
province autonome, esse hanno il  valore  di  norme  fondamentali  di
riforma economico-sociale della Repubblica. 
  5. Le disposizioni  del  presente  testo  unico  non  si  applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di
guerra. 
  6. Il regolamento  di  attuazione  del  presente  testo  unico,  di
seguito denominato regolamento di attuazione,  e'  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge  6  marzo
1998, n. 40. 
  ((6-bis. Il documento di  viaggio  europeo  per  il  rimpatrio  dei
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare, previsto dal
regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 ottobre 2016,  e'  rilasciato  dal  questore  sulla  base  del
modello conforme approvato con decreto del Ministro dell'interno,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione)). 
  7. Prima dell'emanazione, lo schema del regolamento di cui al comma
6 e' trasmesso al Parlamento  per  l'acquisizione  del  parere  delle
Commissioni competenti per materia, che  si  esprimono  entro  trenta
giorni. Decorso tale termine, il  regolamento  e'  emanato  anche  in
mancanza del parere.