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DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1998, n. 283

Istituzione dell'Ente tabacchi italiani.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal: 1-9-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7, comma 1, lettera  d),  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, che ha fissato al 31 luglio 1998 il  termine  entro  il
quale  deve  essere  esercitata  la   delega   legislativa   di   cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 1,  lettera  a),  della
legge n. 59 del 1997, con il quale il Governo e'  stato  delegato  ad
emanare decreti legislativi per la razionalizzazione dell'ordinamento
dei  Ministeri,  provvedendo  anche  attraverso   il   riordino,   la
soppressione e la fusione, tra l'altro, di amministrazioni  centrali,
anche ad ordinamento autonomo; 
  Visto altresi' l'articolo 11, comma 1, lettera b), della  legge  n.
59 del 1997, con il quale il Governo e'  stato  delegato  ad  emanare
decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, degli enti pubblici
nazionali che, in settori  diversi  dalla  assistenza  e  previdenza,
operano  nella  promozione  e  nel  sostegno  pubblico   al   sistema
produttivo nazionale; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, lettera b), della  legge  n.  59  del
1997, il quale, relativamente all'esercizio del  potere  delegato  di
cui all'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),  della  stessa  legge,
contempla, tra i principi ed i criteri direttivi cui  il  Governo  e'
tenuto ad attenersi, anche quello della possibilita'  di  operare  la
trasformazione in enti pubblici economici o in  societa'  di  diritto
privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; 
  Visto l'articolo 44, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede che le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  si  applicano  altresi'  alle  trasformazioni   delle
strutture,  anche  a  carattere  aziendale,   delle   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29; 
  Visto l'articolo 12, comma 1, lettera f), della  legge  n.  59  del
1997,  secondo  il  quale,  nell'attuazione  della  delega   di   cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), della stessa legge, il  Governo
deve  tenere  conto  delle   esigenze   derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto l'articolo 12, comma 1, lettera g), della  legge  n.  59  del
1997, che, ai fini predetti, dispone,  quale  ulteriore  principio  e
criterio direttivo, la eliminazione delle duplicazioni  organizzative
e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di
esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici,  con  eventuale
trasferimento, riallocazione o unificazione delle  funzioni  e  degli
uffici esistenti, nonche' la ridefinizione delle strutture  di  primo
livello,  anche   mediante   istituzione   di   dipartimenti   o   di
amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie ed aziende; 
  Visto l'articolo 12, comma 1, lettera m), della  legge  n.  59  del
1997, che, sempre agli stessi fini  sopra  indicati,  dispone,  quale
ulteriore  principio  e  criterio  direttivo,  anche   in   parallelo
all'evolversi della  struttura  del  bilancio  dello  Stato  ed  alla
attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'attuazione di un
piu' razionale collegamento tra la gestione  finanziaria  e  l'azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per
centri di imputazione delle responsabilita'; 
  Visto l'articolo 12, comma 1, lettera s), della  legge  n.  59  del
1997, che, per la  ricordata  attuazione  della  delega  governativa,
stabilisce l'ulteriore principio  e  criterio  direttivo  secondo  il
quale,  in  materia  di  personale,  devono  essere  realizzati   gli
eventuali processi di mobilita', ricorrendosi, in via prioritaria, ad
accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35,
comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche', per tutte le  amministrazioni
centrali  interessate  dai   processi   di   trasferimento   di   cui
all'articolo 1 della legge n. 59 del 1997, la  razionalizzazione,  il
riordino e la fusione di cui all'articolo 11, comma  1,  lettera  a),
procedure finalizzate  alla  riqualificazione  professionale  per  il
personale di tutte le qualifiche e i livelli  per  la  copertura  dei
posti disponibili a seguito della definizione delle piante  organiche
e con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 205 e  206,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 aprile 1998; 
  Visto il parere della commissione parlamentare istituita  ai  sensi
dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 giugno 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  lavoro  e  della
previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                   Istituzione e compiti dell'Ente 
 
  1. E' istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico  economico,
con sede in Roma. 
  2. L'Ente svolge, dalla  data  di  insediamento  del  consiglio  di
amministrazione di cui all'articolo  2,  le  attivita'  produttive  e
commerciali gia' riservate o comunque attribuite  all'Amministrazione
autonoma dei  monopoli  di  Stato,  con  esclusione  delle  attivita'
inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo  Stato  le
funzioni e  le  attivita'  di  interesse  generale  gia'  affidate  o
conferite per effetto di disposizioni  di  legge  all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. 
  3. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo  che  sia  disposto
diversamente con  legge,  dal  codice  civile  e  dalle  altre  leggi
relative alle persone giuridiche private. 
  4. L'Ente  puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,
n. 1611. 
  5. L'Ente e'  sottoposto  all'alta  vigilanza  del  Ministro  delle
finanze, che detta gli indirizzi programmatici. 
  6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data  di
insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo  2,
con  deliberazione   dello   stesso   consiglio,   e'   disposta   la
trasformazione dell'Ente in una o piu' societa' per azioni.  In  caso
di mancata adozione di tale provvedimento, il Ministro delle  finanze
proroga con decreto, per non piu' di tre mesi, il termine di  cui  al
primo  periodo,  eventualmente  nominando  un  commissario  per   gli
adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata
trasformazione dell'Ente nel termine  ultimo  previsto  dal  presente
comma, il Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
finanze,   dispone   la   trasformazione   dell'Ente   con    propria
deliberazione, che invia al Parlamento per  acquisire  il  preventivo
parere delle competenti commissioni  parlamentari  che  si  esprimono
entro quarantacinque  giorni;  decorso  tale  termine  il  parere  si
intende espresso in senso favorevole. All'atto del  collocamento  sul
mercato delle azioni delle societa' deve essere prevista  la  riserva
di una parte delle stesse all'azionariato diffuso. 
  7. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'  autorizzata
a dare in concessione, nel rispetto  della  normativa  comunitaria  e
nazionale, attivita' e servizi di natura  industriale  e  commerciale
strumentali rispetto alle attivita' esercitate, anche in deroga  alle
disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti  definiti.  -  L'art.  87,
          comma quinto, della Costituzione conferisce  al  Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. -
          La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante:  "Misure  urgenti
          per lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
          procedimenti di decisione  e  di  controllo"  ed  e'  stata
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997. - Il  testo  dell'art.
          11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.  59  (Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  pubblica
          amministrazione e per la  semplificazione  amministrativa),
          pubblicata  nel  supplemento   ordinario   alla,   Gazzetta
          Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, e' il seguente: "Art. 11
          (Criteri di delega per la razionalizzazione e  il  riordino
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministeri,
          Amministrazioni centrali ed enti pubblici). - 1. Il Governo
          e' delegato ad emanare entro il 31 gennaio 1999 uno o  piu'
          decreti legislativi diretti a: 
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
            b) riordinare gli enti  pubblici  nazionali  operanti  in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
            c) riordinare e potenziare i meccanismi e  gli  strumenti
          di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche; 
            d) riordinare e razionalizzare gli interventi  diretti  a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e tecnologica nonche' gli organismi  operanti  nel  settore
          stesso. 
            2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
          Commissione di cui all'art.  5,  da  rendere  entro  trenta
          giorni dalla data di  trasmissione  degli  stessi.  Decorso
          tale termine i decreti legislativi possono essere  comunque
          emanati. 
            3.  Disposizioni  correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
            4. Anche  al  fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
            a) completare l'integrazione della disciplina del  lavoro
          pubblico con quella del lavoro  privato  e  la  conseguente
          estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
          civile  e  delle  leggi  sui  rapporti  di  lavoro  privato
          nell'impresa; estendere il regime di  diritto  privato  del
          rapporto  di  lavoro  anche  ai   dirigenti   generali   ed
          equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,   mantenendo
          ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4  e  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
            b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
          lettera   a),   l'istituzione    di    un    ruolo    unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
            c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure  di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
            d)   prevedere   che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnicoscientifiche  e  di
          ricerca; 
            e)  garantire  a  tutte  le   amministrazioni   pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
            f) prevedere che, prima della  definitiva  sottoscrizione
          del contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,  limitatamente  alla
          certificazione delle compatibilita' con  gli  strumenti  di
          programmazione e di bilancio di cui  all'art.  1-bis  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
          alla  Corte  dei  conti,  che  puo'   richiedere   elementi
          istruttori e di valutazione ad un nucleo  di  tre  esperti,
          designati, per ciascuna  certificazione  contrattuale,  con
          provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
          dei conti si pronunci entro il termine di quindici  giorni,
          decorso il quale la certificazione si  intende  effettuata;
          prevedere che la certificazione  e  il  testo  dell'accordo
          siano trasmessi al comitato  di  settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          transitorio per i procedimenti pendenti; 
            h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    dei    contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
            4-bis. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
            5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28
          dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 
            6.  Dalla  data  di  entrata  in   vigore   dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)  le
          parole:  ''ai  dirigenti  generali  ed  equiparati''   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole  ''prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata'' sono  sostituite  dalle  seguenti:
          ''prevedere che la struttura della contrattazione, le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del settore  privato'';  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          ''concorsi unici per profilo professionale'' sono  inserite
          le seguenti: ''da espletarsi a livello regionale''. 
            7. Sono  abrogati  gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso". 
            - Il testo dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997 e'  il
          seguente: 
            "Art. 14 (Obiettivi di complessiva riduzione dei costi da
          perseguire   nell'attuazione   delle   deleghe).    -    1.
          Nell'attuazione della delega di cui  alla  lettera  b)  del
          comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di
          una complessiva riduzione dei  costi  amministrativi  e  si
          atterra', oltreche' ai principi generali  desumibili  dalla
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          dal  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.   29,   e
          successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
            a) fusione o soppressione di enti con finalita'  omologhe
          o  complementari,  trasformazione  di  enti  per  i   quali
          l'autonomia non sia necessaria o  funzionalmente  utile  in
          ufficio dello Stato o di  altra  amministrazione  pubblica,
          ovvero in struttura di universita', con il  consenso  della
          medesima, ovvero liquidazione degli  enti  inutili;  per  i
          casi di cui alla presente lettera il  Governo  e  tenuto  a
          presentare contestuale piano di utilizzo del  personale  ai
          sensi dell'art. 12, comma  1,  lettera  s),  in  carico  ai
          suddetti enti;  b)  trasformazione  in  associazioni  o  in
          persone giuridiche di diritto privato degli  enti  che  non
          svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico
          nonche' di altri enti  per  il  cui  funzionamento  non  e'
          necessaria   la   personalita'   di    diritto    pubblico;
          trasformazione in ente pubblico economico o in societa'  di
          diritto  privato  di  enti  ad  alto  indice  di  autonomia
          finanziaria; per i casi di cui  alla  presente  lettera  il
          Governo  e'  tenuto  a  presentare  contestuale  piano   di
          utilizzo del personale ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,
          lettera s), in carico ai suddetti enti; c)  omogeneita'  di
          organizzazione per enti omologhi di comparabile  rilevanza,
          anche sotto il profilo  delle  procedure  di  nomina  degli
          organi statutari, e  riduzione  funzionale  del  numero  di
          componenti degli organi collegiali; d) razionalizzazione ed
          omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale,  con
          esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali  negli
          organi  di  amministrazione,   e   nuova   disciplina   del
          commissariamento degli enti; e) contenimento delle spese di
          funzionamento,  anche  attraverso  ricorso  obbligatorio  a
          forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in
          analogia a quanto  previsto  dall'art.  20,  comma  7,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n  29,  e  successive
          modificazioni;  f)  programmazione  atta  a   favorire   la
          mobilita'   e   l'ottimale   utilizzo    delle    strutture
          impiantistiche". 
            - Il testo del  comma  4  dell'art.  44  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, e'  il
          seguente: 
            "4. Le disposizioni dell'art. 14  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59,  si  applicano  altresi'  alle  trasformazioni
          delle  strutture,  anche  a  carattere   aziendale,   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - Il testo del
          comma 2 dell'art. 1  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29  (Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  30  del  6  febbraio
          1993, e' il seguente: 
            "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi ed  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". 
            - Il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 59 del
          1997 e' il seguente: 
            "1. Nell'attuazione della delega di cui alla  lettera  a)
          del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',  oltreche'
          ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  dal  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
            a) assicurare  il  collegamento  funzionale  e  operativo
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   le
          amministrazioni  interessate   e   potenziare,   ai   sensi
          dell'art. 95 della Costituzione, le  autonome  funzioni  di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, con eliminazione,  riallocazione  e
          trasferimento delle funzioni e  delle  risorse  concernenti
          compiti operativi  o  gestionali  in  determinati  settori,
          anche in relazione al conferimento di funzioni di cui  agli
          articoli 3 e seguenti; 
            b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi
          i compiti  non  direttamente  riconducibili  alle  predette
          funzioni  di  impulso,  indirizzo   e   coordinamento   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  secondo  criteri  di
          omogeneita' e di efficienza gestionale, ed  anche  ai  fini
          della riduzione dei costi amministrativi; 
            c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge
          23 agosto 1988, n.  400,  il  diritto  di  opzione  tra  il
          permanere nei ruoli  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze; 
            d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          per  l'eventuale  affidamento  alla   responsabilita'   dei
          Ministri senza portafoglio,  anche  funzioni  attribuite  a
          questi ultimi direttamente dalla legge; 
            e) garantire alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          autonomia  organizzativa,   regolamentare   e   finanziaria
          nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le
          leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso; 
            f) procedere  alla  razionalizzazione  e  redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
          e dal  presente  articolo,  in  ogni  caso  riducendone  il
          numero, anche con  decorrenza  differita  all'inizio  della
          nuova legislatura; 
            g) eliminare le duplicazioni organizzative e  funzionali,
          sia all'interno di ciascuna  amministrazione,  sia  fra  di
          esse, sia tra organi amministrativi e organi  tecnici,  con
          eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle
          funzioni  e  degli  uffici  esistenti,  e  ridisegnare   le
          strutture di primo livello, anche mediante  istituzione  di
          dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o
          di agenzie e aziende, anche risultanti  dalla  aggregazione
          di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri
          di omogeneita', di complementarieta' e di organicita'; 
            h)  riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla   base   dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali 
            i)  procedere,  d'intesa  con  le  regioni   interessate,
          all'articolazione delle attivita' decentrate e dei  servizi
          pubblici,  in  qualunque  forma  essi   siano   gestiti   o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,   in   modo   che,   se   organizzati   a    livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita', considerate unitariamente  dal  punto  di  vista
          regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto  di
          standard dimensionali impongano l'accorpamento di  funzioni
          amministrative  statali  con   riferimento   a   dimensioni
          sovraregionali, deve essere comunque fatta  salva  l'unita'
          di ciascuna regione; 
            l)  riordinare  le  residue  strutture  periferiche   dei
          Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo  da
          realizzare l'accorpamento e  la  concentrazione,  sotto  il
          profilo funzionale, organizzativo  e  logistico,  di  tutte
          quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni  o
          pratiche di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione  di
          crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato; 
            m) istituire,  anche  in  parallelo  all'evolversi  della
          struttura del  bilancio  dello  Stato  ed  alla  attuazione
          dell'art. 14 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29,  e  successive   modificazioni,   un   piu'   razionale
          collegamento   tra   gestione   finanziaria    ed    azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita'; 
            n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per  il  personale
          disciplinato dai contratti collettivi nazionali di  lavoro,
          fino  ad  una   specifica   disciplina   contrattuale,   il
          trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di
          diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo,  a  fronte
          delle responsabilita' e degli obblighi di  reperibilita'  e
          disponibilita' ad orari disagevoli,  un  unico  emolumento,
          sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili
          in via  aggiuntiva  e  dei  compensi  di  incentivazione  o
          similari; 
            o) diversificare le  funzioni  di  staff  e  di  line,  e
          fornire  criteri  generali  e  principi  uniformi  per   la
          disciplina degli uffici posti alle dirette  dipendenze  del
          Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra  organo
          di direzione politica e amministrazione e della  necessita'
          di impedire, agli uffici di diretta collaborazione  con  il
          Ministro,  lo  svolgimento  di   attivita'   amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; 
            p) garantire la speditezza dell'azione  amministrativa  e
          il superamento della frammentazione delle procedure,  anche
          attraverso  opportune  modalita'  e  idonei  strumenti   di
          coordinamento  tra  uffici,  anche  istituendo   i   centri
          interservizi, sia all'interno di ciascuna  amministrazione,
          sia fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare  gli
          organi collegiali esistenti  anche  mediante  soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti; 
            q) istituire servizi centrali per la cura delle  funzioni
          di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di
          supporto ed operino  in  collegamento  con  gli  uffici  di
          statistica istituiti ai sensi  del  decreto  legislativo  6
          settembre 1989, n. 322, prevedendo  interventi  sostitutivi
          nei  confronti  delle  singole  amministrazioni   che   non
          provvedano  alla  istituzione  dei  servizi  di   controllo
          interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
          decreto legislativo; 
            r)  organizzare   le   strutture   secondo   criteri   di
          flessibilita',  per  consentire  sia  lo  svolgimento   dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni; 
            s)  realizzare  gli  eventuali  processi   di   mobilita'
          ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita'  su
          base territoriale, ai sensi  dell'art.  35,  comma  8,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni  centrali  interessate  dai   processi   di
          trasferimento di  cui  all'art.  1  della  presente  legge,
          nonche' di razionalizzazione, riordino  e  fusione  di  cui
          all'art. 11, comma 1,  lettera  a),  procedure  finalizzate
          alla riqualificazione professionale  per  il  personale  di
          tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei  posti
          disponibili  a  seguito  della  definizione  delle   piante
          organiche e con le modalita' previste  dall'art.  3,  commi
          205 e 206, della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  fermo
          restando che le  singole  amministrazioni  provvedono  alla
          copertura degli oneri finanziari attraverso i  risparmi  di
          gestione sui propri capitoli di bilancio; 
            t)  prevedere  che  i   processi   di   riordinamento   e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati processi formativi che ne agevolino  l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della Scuola superiore  della  pubblica  amministrazione  e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali". 
            - Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del
          1993 e' il seguente. 
            "Art. 14 (Indirizzo  politico-amministrativo).  -  1.  Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal fine periodicamente, e comunque ogni anno  entro  dieci
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'art. 16: 
            a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi  da
          attuare ed emana  le  conseguenti  direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
            b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento   dei   compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 
            2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1,  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di' aspettativa, fuori ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni,   con   incarichi    di    collaborazione
          coordinata e continuativa. Per  i  dipendenti  pubblici  si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica, e'  determinato,  in  attuazione  dell'art.  12,
          comma 1, lettera n), della legge  15  marzo  1997,  n.  59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.
          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'
          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per
          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della
          prestazione individuale. Con effetto dalla data di  entrata
          in vigore del regolamento di cui  al  presente  comma  sono
          abrogate le norme del regio decreto-legge 10  luglio  1924,
          n. 1100, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed
          ogni  altra  norma  riguardante  la   costituzione   e   la
          disciplina dei Gabinetti dei Ministri  e  delle  segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 
            3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare  o
          avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
          competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o  ritardo  il
          Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il  quale
          il dirigente deve adottare  gli  atti  o  i  provvedimenti.
          Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
          delle direttive generali da parte del dirigente competente,
          che determinino pregiudizio per  l'interesse  pubblico,  il
          Ministro puo' nominare, salvi  i  casi  di  urgenza  previa
          contestazione, un commissario ad acta, dando  comunicazione
          al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  relativo
          provvedimento. Resta salvo  quanto  previsto  dall'art.  2,
          comma 3, lettera p), della legge 23 agosto  1988,  n.  400.
          Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del  testo
          unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del  relativo
          regolamento emanato con regio decreto  6  maggio  1940,  n.
          635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per
          motivi di legittimita'". 
            - Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo n. 29 del
          1993 e' il seguente: 
            "Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva).
          - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
          personale  sono  tenute  ad  informare  preventivamente  le
          organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e  ad  osservare
          le procedure previste dal presente articolo. Si  applicano,
          salvo   quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
          disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n.  223,  ed
          in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i  commi  1  e  2
          dell'art. 5. 
            2.  Il  presente  articolo  trova   applicazione   quando
          l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. 
            3.  La  comunicazione  preventiva  di  cui  al  comma   2
          dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
          alle  rappresentanze  unitarie   del   personale   e   alle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie    del    contratto
          collettivo nazionale del comparto o area. La  comunicazione
          deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano  la
          situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a  riassorbire  le  eccedenze  all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche del personale eccedente, nonche'  del  personale
          abitualmente  impiegato,  delle  eventuali   proposte   per
          risolvere la situazione di eccedenza e dei  relativi  tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare   le    conseguenze    sul    piano    sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime. 
            4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
          di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle  organizzazioni
          sindacali di cui al comma 3,  si  procede  all'esame  delle
          cause che hanno contribuito a determinare  l'eccedenza  del
          personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del
          personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto
          a verificare le possibilita' di  pervenire  ad  un  accordo
          sulla  ricollocazione  totale  o  parziale  del   personale
          eccedente,  o  nell'ambito  della  stessa  amministrazione,
          anche mediante il ricorso a forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro o a contratti di  solidarieta',  ovvero
          presso altre  amministrazioni  comprese  nell'ambito  della
          provincia o in quello  diverso  determinato  ai  sensi  del
          comma  6.  Le  organizzazioni  sindacali  che   partecipano
          all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a  quanto
          comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie
          ad un utile confronto. 
            5.  La  procedura  si  conclude,  decorsi  quarantacinque
          giorni dalla data del ricevimento  della  comunicazione  di
          cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale  nel
          quale sono riportate le diverse posizioni delle  parti.  In
          caso di disaccordo,  le  organizzazioni  sindacali  possono
          richiedere   che   il   confronto    prosegua,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          Ministri,  con  l'assistenza  dell'Aran,  e  per  le  altre
          amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del  decreto
          legislativo 23 dicembre  1997,  n.  469.  La  procedura  si
          conclude  in  ogni  caso  entro   sessanta   giorni   dalla
          comunicazione di cui al comma 1. 
            6. I contratti  collettivi  nazionali  possono  stabilire
          criteri generali e procedure per consentire,  tenuto  conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze di personale attraverso il passaggio  diretto  ad
          altre amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o  in
          quello  diverso  che,  in  relazione   alla   distribuzione
          territoriale delle amministrazioni o  alla  situazione  del
          mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti  collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33. 
            7. Conclusa la procedura di  cui  ai  commi  3,  4  e  5,
          l'amministrazione colloca in  disponibilita'  il  personale
          che non sia possibile  impiegare  diversamente  nell'ambito
          della medesima  amministrazione  e  che  non  possa  essere
          ricollocato presso altre amministrazioni,  ovvero  che  non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo  gli  accordi  intervenuti  ai  sensi   dei   commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 
            8. Dalla data di collocamento in  disponibilita'  restano
          sospese tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto  di
          lavoro, non decorre l'anzianita' e il lavoratore ha diritto
          ad una indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e
          dell'indennita' integrativa  speciale,  con  esclusione  di
          qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato,
          per la durata massima di ventiquattro mesi". 
            - Il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997  e'  il
          seguente: 
            "Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro  il
          31 marzo 1998  uno  o  piu'  decreti  legislativi  volti  a
          conferire alle regioni e agli enti locali, ai  sensi  degli
          articoli 5,  118  e  128  della  Costituzione,  funzioni  e
          compiti amministrativi nel  rispetto  dei  principi  e  dei
          criteri direttivi contenuti nella presente legge.  Ai  fini
          della  presente  legge  ''per  conferimento''  si   intende
          trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e  compiti
          e per ''enti locali'' si intendono le provincie, i  comuni,
          le comunita' montane e gli altri enti locali. 
            2. Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali,
          nell'osservanza del  principio  di  sussidiarieta'  di  cui
          all'art. 4, comma 3,  lettera  a),  della  presente  legge,
          anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8  giugno  1990,  n.
          142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi  relativi
          alla cura degli interessi e alla promozione dello  sviluppo
          delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni  e  i
          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi
          territori  in  atto  esercitati  da  qualunque   organo   o
          amministrazione dello Stato, centrali o periferici,  ovvero
          tramite enti o altri soggetti pubblici. 
            3. Sono esclusi dall'applicazione dei  commi  1  e  2  le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: 
            a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione
          internazionale  e  attivita'  promozionale  all'estero   di
          rilievo  nazionale;  b)  difesa,  forze  armate,   armi   e
          munizioni, esplosivi e materiale  strategico;  c)  rapporti
          tra lo Stato e le confessioni religiose d) tutela dei  beni
          culturali e del patrimonio storico artistico; e)  vigilanza
          sullo  stato  civile  e  sull'anagrafe;  f)   cittadinanza,
          immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;  g)
          consultazioni  elettorali,  elettorato  attivo  e  passivo,
          propaganda elettorale, consultazioni  referendarie  escluse
          quelle regionali; h)  moneta,  perequazione  delle  risorse
          finanziarie,  sistema  valutario  e  banche;   i)   dogane,
          protezione   dei    confini    nazionali    e    profilassi
          internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m)
          amministrazione    della    giustizia;    n)    poste     e
          telecomunicazioni;  o)  previdenza  sociale,  eccedenze  di
          personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica;
          q)  istruzione   universitaria,   ordinamenti   scolastici,
          programmi     scolastici,      organizzazione      generale
          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
          r) vigilanza in materia di lavoro  e  cooperazione;  r-bis)
          trasporti  aerei,  marittimi  e  ferroviari  di   interesse
          nazionale. 
            4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi  1  e
          2: 
            a) i compiti di regolazione e controllo  gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti; 
            b)    i    compiti    strettamente    preordinati    alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi  reti  infrastrutturali  dichiarate   di   interesse
          nazionale con legge statale ovvero, previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con  i
          decreti  legislativi,  di  cui  al  comma  1;  in  mancanza
          dell'intesa, il Consiglio  dei  Ministri  delibera  in  via
          definitiva su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri; 
            c)  i  compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema   di
          protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela
          dell'ambiente  e  della  salute,  per  gli  indirizzi,   le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione  di
          energia; gli schemi di decreti legislativi, ai  fini  della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti previa intesa con la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il  Consiglio
          dei Ministri delibera motivatamente in  via  definitiva  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
            d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
          funzionale   dalle   camere   di   commercio,    industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi; 
            e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i
          compiti preordinati ad assicurare  l'esecuzione  a  livello
          nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
          europea e dagli accordi internazionali. 
            5. Resta  ferma  la  disciplina  concernente  il  sistema
          statistico nazionale, anche  ai  fini  del  rispetto  degli
          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
          accordi internazionali. 
            6.   La   promozione   dello   sviluppo   economico,   la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca applicata sono interessi pubblici  primari  che  lo
          Stato, le regioni, le province, i comuni e gli  altri  enti
          locali assicurano nell'ambito delle rispettive  competenze,
          nel rispetto dei diritti  fondamentali  dell'uomo  e  delle
          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
          della tutela dell'ambiente". 
            - Il testo dei commi 205 e 206 dell'art. 3 della legge 28
          dicembre 1995, n. 549 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995, e'  il
          seguente: 
            "205. Fermi restando  i  compiti  e  le  finalita'  della
          commissione prevista dall'art 38 del  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato  nel
          supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n.  124
          del 30 maggio 1995, in via sperimentale  per  il  personale
          dell'Amministrazione finanziaria, al fine  di  incrementare
          l'attivita' di controllo nonche' di assicurare  il  massimo
          grado di efficienza dei servizi, la  semplificazione  e  la
          trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia  per
          la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
          (ARAN),   d'intesa   con   le   organizzazioni   sindacali,
          definisce, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  legge,  procedure  finalizzate  alla
          riqualificazione professionale del personale e idonee  alla
          copertura dei posti disponibili nelle dotazioni  organiche,
          dei livelli dal quinto al nono,  degli  uffici  finanziari,
          determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni. 
            206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate  ai
          seguenti criteri generali: 
            a)  i  corsi   di   riqualificazione,   aggiornamento   e
          specializzazione sono organizzati  su  base  regionale  dal
          Ministero delle finanze; 
            b) l'accesso ai corsi e' subordinato  al  superamento  di
          una  prova  selettiva  scritta  diretta  ad  accertare   la
          conoscenza dei servizi e la competenza  necessaria  per  lo
          svolgimento  delle  mansioni  del  profilo  al   quale   e'
          indirizzato il corso; 
            c) sono ammessi,  a  domanda,  alla  prova  di  cui  alla
          lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in
          servizio al 31 dicembre  1994,  appartenenti  a  qualifiche
          funzionali immediatamente inferiori a  quella  a  cui  sono
          indirizzati i corsi, salvo che per l'accesso  alla  settima
          qualifica   funzionale,   in   possesso,   alla   data   di
          pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di
          almeno cinque anni e del titolo di  studio  prescritto  per
          l'accesso al profilo professionale cui sono  indirizzati  i
          corsi, ovvero con una  anzianita'  di  servizio  di  almeno
          dieci anni e in possesso del titolo di studio  inferiore  a
          quello previsto per la qualifica per cui si concorre; 
            d) i corsi hanno contenuto teoricopratico e vertono sulle
          materie  attinenti  ai  profili  professionali   cui   sono
          indirizzati i corsi stessi; 
            ?e) a conclusione dei corsi i candidati  sono  sottoposti
          ad una  prova  di  carattere  teoricopratico,  relativa  al
          profilo al quale e' indirizzato il corso. Sulla base  della
          valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori; 
            f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate  dal
          Ministro delle finanze". 
            - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi)  e'   stata   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
            - Il testo dell'art. 5 della legge n. 59 del 1997  e'  il
          seguente: 
            "Art. 5. - 1. E' istituita una commissione  parlamentare,
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dai Presidenti del Senato della  Repubblica
          e della Camera dei deputati,  su  designazione  dei  gruppi
          parlamentari. 
            2. La commissione  elegge  tra  i  propri  componenti  un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni dalla nomina dei  suoi  componenti,  per  l'elezione
          dell'ufficio di presidenza. Sino  alla  costituzione  della
          commissione, il parere, ove occorra, viene  espresso  dalle
          competenti commissioni parlamentari. 
            3. Alle  spese  necessarie  per  il  funzionamento  della
          commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
            4. La commissione: 
            a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; 
            b) verifica periodicamente lo stato di  attuazione  delle
          riforme previste dalla presente legge e ne  riferisce  ogni
          sei mesi alle Camere". 
          Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 43  del  regio  decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle  leggi  e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello Stato), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  286
          del 12 dicembre 1933, e' il seguente: 
            "Art. 43. - L'Avvocatura dello  Stato  puo'  assumere  la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le autorita' giudiziarie, i  collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
          di altro provvedimento  approvato  con  regio  decreto.  Le
          disposizioni e i  provvedimenti  anzidetti  debbono  essere
          promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia
          e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione,
          di cui al primo comma, la rappresentanza e  la  difesa  nei
          giudizi indicati nello  stesso  comma  sono  assunte  dalla
          avvocatura  dello  Stato  in  via  organica  ed  esclusiva,
          eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato  o
          con le regioni. Salve le ipotesi  di  conflitto,  ove  tali
          amministrazioni ed enti  intendano  in  casi  speciali  non
          avvalersi della Avvocatura dello  Stato,  debbono  adottare
          apposita motivata delibera da  sottoporre  agli  organi  di
          vigilanza. 
            Le disposizioni di cui ai precedenti  commi  sono  estese
          agli enti  regionali,  previa  deliberazione  degli  organi
          competenti". - Il testo dell'art. 19 della legge 29 gennaio
          1986, n. 25 (Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957,  n.
          1293, sulla organizzazione dei servizi di  distribuzione  e
          vendita dei generi di monopolio,  nonche'  disposizioni  in
          materia di procedure contabili), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1986, e' il seguente: 
            "Art. 19. - Fatta salva la disposizione di cui al  quinto
          comma dell'art. 2 della legge 22 luglio 1982,  n.  467,  e'
          soppressa la facolta' per la Amministrazione  dei  monopoli
          di' conferire  alla  Azienda  tabacchi  italiani  -  A.T.I.
          S.p.a.,  attivita'  e  servizi  di  natura  industriale   e
          commerciale, esercitati in regime di esclusiva".