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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 1998, n. 275

Regolamento recante disciplina delle modalità di concessione degli incentivi per la ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/08/1998
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Testo in vigore dal:  26-8-1998

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997;
Visto, in particolare, l'articolo 5 della predetta legge che prevede la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione;
Visto il comma 5 del predetto articolo 5 che ne esclude dall'applicazione i seguenti settori di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06: settori disciplinati dal trattato CECA; costruzione navale, trasporti, agricoltura e pesca;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998;
Considerato di non accogliere l'osservazione contenuta nel predetto parere in merito all'opportunità di fissare nel presente regolamento i termini per la presentazione delle domande e le modalità di inoltro e documentazione, in quanto il rinvio a decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trova le sue giustificazioni pratiche nell'impossibilità di definire in sede di regolamento medesimo i tempi nei quali, in ciascun anno e per tutto il periodo di vigenza dell'atto, si renderanno disponibili le risorse finanziarie necessarie per la copertura delle agevolazioni, con la loro connessa quantificazione, nonché nella necessità di adeguare, con la massima flessibilità, gli aspetti di mero dettaglio della procedura per l'ammissione alle agevolazioni alle normative in materia di archiviazione e trasmissione di documenti con utenti informatici e telematici e di semplificazione della documentazione amministrativa, in corso di continua evoluzione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-3903M del 16 luglio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito operativo
1. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente decreto disciplina le modalità di concessione di un credito di imposta per:
a) ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione postlaurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
b) ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.), Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
c) l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, se il relativo programma di ricerca è concordato con il beneficiario.
2. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per "ricerca", la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;
b) per "università", le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali e non statali, istituite nel territorio dello Stato;
c) per "consorzi interuniversitari", i consorzi costituiti tra i soggetti di cui alla lettera b), ai sensi degli articoli 91, ultimo comma, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio del 1980, n. 382;
d) per "centri interuniversitari", i soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
e) per "titolo di formazione postlaurea", il relativo titolo conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia;
f) per "fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca", le fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento diretto di attività di ricerca;
g) per "soggetti operanti nel territorio nazionale", i soggetti ivi residenti o anche non residenti, che possiedono una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
h) per "aree depresse", le aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b) del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni e integrazioni nonché quelle ammesse in deroga ai sensi dell'articolo 92, n. 3, lettera a) n. 3, lettera c) del trattato istitutivo della Comunità;
i) per "Fondo" e "disponibilità del Fondo", il fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 5 (Incentivi per la ricerca scientifica). - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alle medesime destinati, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta pari:
a) a 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per soggetto beneficiario, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione postlaurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), Agenzia spaziale italiana (ASI), fondazioni private che svolgono direttamente attività di ricerca scientifica, laboratori di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con il soggetto di cui al presente comma.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nel territorio nazionale a condizione che:
a) il soggetto beneficiario, anche di nuova costituzione, realizzi, nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per i soggetti beneficiari già costituiti al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;
b) si verifichino le fattispecie di cui all'art. 4, comma 5), lettere b), c), d), e) e g).
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b) sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera b), si riferisca ad atto stipulato nei periodi di imposta a partire da quello in corso al 1 gennaio 1998 e negli stessi periodi il soggetto beneficiario realizzi un incremento netto dei predetti importi.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), possono essere concesse anche ad altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile, non comprese nella definizione di cui al comma 1, a condizione che l'importo assegnato annualmente alla copertura delle medesisne agevolazioni, ai sensi del comma 7, sia comunque destinato prioritariamente ai soggetti di cui al comma 1 e che l'investimento in ricerca sia aggiuntivo ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, secondo modalità attuative e parametri di riferimento determinati dai decreti di cui al predetto comma 7.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni disposte per la stessa finalità da norme nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, secondo misure determinate dai decreti di cui al comma 7 del presente articolo. I predetti decreti possono altresì determinare la cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con benefici concessi ai sensi della comunicazione della Commissione delle Comunità europee di cui al presente comma, purché non sia superato il limite massimo per soggetto beneficiario di cui al comma 1, lettera a) relativamente al credito di imposta ivi previsto.
6. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'art. 4, commi 4, 6 e 7.
7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera b), nonché possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere a) e b). Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, sono posti a carico delle quote di cui all'art. 4, comma 11; per quanto riguarda gli interventi sulle altre aree del Paese e gli interventi rimasti esclusi dalle quote di cui all'art. 4, comma 11, gli oneri sono posti a carico delle disponibilità di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e disciplinato ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti di apposite quote non superiori a lire 80 miliardi annui e secondo modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, allo scopo non assegnando specifici stanziamenti per le finalità di cui all'art. 10 della predetta legge n. 46 del 1982.
8. All'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''19 dicembre 1992, n. 488;'' sono inserite le seguenti: ''art. 11, comma 5, del decetolegge 16 maggio 1994, n. 299, e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451'';
b) al comma 2, dopo le parole: ''degli enti pubblici di ricercà' sono inserite le seguenti: ''e delle università'' e dopo le parole: ''consentito agli entì' sono inserite le seguenti: ''e agli ateneì';
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: ''rapporto di lavoro con l'entè' sono inserite le seguenti: ''o con l'ateneò' e al terzo periodo, dopo le parole: ''corrisposto dall'entè', sono inserite le seguenti: ''o dall'ateneò';
d) al comma 4, le parole da: ''nonché per l'anno l998'' fino a: ''n. 451'' sono sostituite dalle seguenti: ''nonché, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinatì' e dopo le parole: ''enti pubblici di ricercà' sono inserite le seguenti: ''e alle università''".
- La comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, concernente gli aiuti de minimis, ritenuti compatibili con l'art. 92 del trattato Ce, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996. Essa prevede, tra l'altro, che la regola de minimis non si applica ai settori disciplinati dal trattato CECA alla costruzione navale, al settore dei trasporti e agli aiuti concessi per spese relative ad attività dell'agricoltura o della pesca.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generli regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposa del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succesive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".


Note all'art. 1:
- L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato in nota alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29):
"Art. 8 (Comparto del porsonale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il Comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
dagli istituti di ricerca e sperimentazione
agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria;
dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);
dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinateleradar);
dall'Area di ricerca di Trieste.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
dalle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale):
"Art. 4. - Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al ''Fondo speciale per la ricerca applicatà' nonché il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno.
Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, che li includerà in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'IMI erogherà i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualità, il contenuto della ricerca e del servizio svolti.
I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riserva alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
regolamento di attuazione della presente norma".
- La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, recante, fra l'altro, in allegato la definizione di ricerca, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C.
- Si riportano i testi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, come modificato dalla legge 9 dicembre 1985, n. 705:
"Art. 91 (Collaborazione interuniversitaria). - Per le finalità di cui ai precedenti articoli 65 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più università.
In particolare, i centri possono collegare università della stessa città, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89.
Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni università può disporre l'assegnazione presso i centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facoltà interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnicoscientifici di particolare complessità.
Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accadenico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.
I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle
convenzioni stipulate tra le stesse università".
"Art. 91-bis (Partecipazione a consorzi e a società di ricerca). - Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre
1983, n. 651, a condizione che:
a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo rapporto di prestazione di opera scientifica;
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti
per finalità di carattere scientifico;
c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università, nell'impostazione dei programmi di ricerca;
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;
e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente art.
66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.
La partecipazione dell'universtà è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori".
- Il regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio delle comunità europee del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2 serie speciale - Comunità europee del 15 settembre 1988, ed è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993. Si riporta il testo vigente dell'art. 1:
"Art. 1 (Obiettivi). - L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali; lo strumento finanziario di orientamento della Pesca (SFOP), istituito con il regolamento (CEE) n. 2080/1993, la BEI, lo strumento finanziario di coesione e altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato. I Fondi strutturali; lo SFOP, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono ciascuno in maniera adeguata al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:
1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, in appresso
denominato ''obiettivo n. 1'';
2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane gravemente colpite dal declino
industriale, in appresso denominato ''obiettivo n. 2'';
3) lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone minacciate di esclusione dal mercato del lavoro, in appresso denominato ''obiettivo n. 3'';
4) agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione, in appresso denominato ''obiettivo n. 4'';
5) promuovere lo svilppo rurale:
a) accelerando l'adegumento delle strutture agrarie, nell'ambito della riforma della politica agricola comune;
b) agevolando lo sviluppo e l'adeguamento struttuale delle zone rurali, (in appresso denominati rispettivamente ''obiettivo n. 5 a)'' e ''obiettivo n. 5 b)''.
Nel quadro della revisione della politica comune della pesca, le misure di adeguamento delle strutture
della pesca rientrano nell'obiettivo n. 5 a)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centronord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e
sulle ferrovie dello Stato.):
"Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate è autorizzata la spesa di 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'Istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economci, da
imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi nonché alle società di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica può, per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto;
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potrà consentire, altresì, la cumulabilità di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sarà determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformità dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvaone del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o
privato dei risultati della ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento".