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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 aprile 1998, n. 264

Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2001)
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Testo in vigore dal:  21-8-1998 al: 5-6-2001
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
Visto l'articolo 30 della citata legge n. 580/1967, con il quale è conferita al Ministro della sanità la potestà di autorizzare, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, gli ingredienti alimentari da consentirsi nella produzione delle paste alimentari speciali secche, stabilendo del pari le modalità di impiego, di produzione e di commercializzazione;
Visto, altresì, l'articolo 33 della medesima legge n. 580/1967, con il quale è consentita la produzione delle paste alimentari fresche nell'osservanza di quanto stabilito per le paste alimentari secche dalla legge stessa, salvo che per il tenore di umidità e di acidità;
Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20 marzo 1981, con i quali è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 580/1967, l'impiego di alcuni ingredienti alimentari nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, relativo a attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, concernente attuazione delle direttive (CEE) n. 71/118, n. 75/431, n. 78/431 e n. 78/50 relative a problemi igienicosanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, nonché della direttiva (CEE) 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 227, concernente regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate e delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, relativo a attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, relativo a regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, relativo a attuazione delle direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Considerato che l'evoluzione delle tecnologie di produzione e le nuove esigenze di mercato hanno reso necessario un aggiornamento dell'elenco degli ingredienti consentiti nella produzione delle paste speciali secche e delle paste alimentari fresche;
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità con le note in data 26 ottobre 1992 e 27 luglio 1994;
Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità in data 22 febbraio 1995 e 14 febbraio 1996;
Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche alle paste alimentari speciali secche e alle paste alimentari fresche originarie dai Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;
Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee effettuata in data 11 giugno 1996, ai sensi della direttiva 83/189/CEE e successive modifiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;
Ritenuto di non poter compiutamente aderire per l'eccessiva complessità dell'adempimento al suggerimento richiesto dal Consiglio di Stato in merito alla espressa citazione ed esplicitazione nel preambolo di tutte le normative anche comunitarie che si riferiscono indirettamente alle materie oggetto di trattazione;
Ritenuto, peraltro, che al predetto suggerimento possa darsi corso limitatamente alla indicazione delle fonti normative che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo sanitario per origine, deperibilità e suscettibilità di contaminazione dei prodotti, normative oltretutto in continua evoluzione in sede comunitaria;
Ritenuto, altresì, di non poter accogliere il suggerimento del medesimo Consiglio di Stato in merito alla previsione specifica delle disposizioni relative alle modalità di conservazione dei prodotti alimentari deperibili, riportata all'articolo 4, comma 2, in luogo del riferimento generico "normativa vigente", in quanto la normativa sulle temperature di trasporto, di deposito e di conservazione per la vendita è materia sulla quale la Commissione della Unione europea si è riservata la facoltà di legiferare, conformemente all'orientamento già adottato dalla stessa Commissione della Unione europea in alcune direttive del settore dei prodotti di origine animale;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 16-30 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 1 del 7 gennaio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 22 gennaio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, è consentito impiegare nell'impasto:
a) malto;
b) glutine;
c) germe di grano duro;
d) proteine lattiche idrosolubili;
e) verdure, prodotti ortofrutticoli e loro derivati;
f) funghi eduli, tartufi;
g) aromi naturali, spezie, piante o parti di piante aromatiche commestibili.
2. Le paste alimentari speciali, secche e fresche, prodotte con aggiunta di malto devono possedere un contenuto in zuccheri riducenti non inferiore al 10 per cento sulla sostanza secca.
3. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, il germe di grano duro non può essere impiegato in quantità inferiore al 3%.
4. Nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche, le proteine lattiche idrosolubili, aventi un contenuto minimo di sostanze azotate (N times 6,38) del 50% riferito alla sostanza secca proteica, non possono essere impiegate in quantità inferiori al 3%.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 30 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita:
"Art. 30. - È consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari. Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione, il commercio e la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità degli ingredienti autorizzati.
Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione ''pasta di semola di grano durò', seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.
Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi.
Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione".
- L'art. 33 della legge 4 luglio 1967, n. 580, così recita:
"Art. 33. - È consentita la produzione di paste alimentari fresche.
Nella produzione di tali paste devono essere osservate le prescrizioni stabilite nei precedenti articoli per le paste alimentari secche, salvo che per l'umidità. L'acidità non deve superare il limite di gradi 6; per la pasta alimentare fresca con l'aggiunta di carne il limite massimo di acidità è stabilito in gradi 7.
È consentito l'uso delle farine di grano tenero.
La pasta fresca all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con uova fresche.
Il limite di umidità è stabilito nel 30 per cento per le paste alimentari fresche, poste in vendita in confezioni sigillate, che siano realizzate sotto vuoto o sterilizzate, in banda stagnata o formata di materia plastica".
- I decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20 marzo 1981 sono stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 2 ottobre 1967, n. 127 del 21 maggio 1969 e n. 152 del 4 giugno 1981.
- Gli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, relativa all'accordo su spazio economico europeo, così recitano:
"Art. 11. - Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente".
"Art. 12. - Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.