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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 aprile 1998, n. 264

Regolamento recante norme per l'impiego di ingredienti consentiti nella produzione delle paste alimentari speciali, secche e fresche.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2001)
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Testo in vigore dal: 6-6-2001
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
                                  e
              IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
                         E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina
  igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
  e delle bevande;
  Vista  la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la lavorazione e
commercio  dei  cereali,  degli  sfarinati,  del  pane  e delle paste
alimentari;
  Visto l'articolo 30 della citata legge n. 580/1967, con il quale e'
conferita  al  Ministro  della sanita' la potesta' di autorizzare, di
concerto   con   i   Ministri  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, gli ingredienti
alimentari  da  consentirsi  nella  produzione delle paste alimentari
speciali  secche,  stabilendo  del  pari  le modalita' di impiego, di
produzione e di commercializzazione;
  Visto,  altresi',  l'articolo  33 della medesima legge n. 580/1967,
con  il  quale  e'  consentita  la  produzione delle paste alimentari
fresche  nell'osservanza  di quanto stabilito per le paste alimentari
secche  dalla  legge stessa, salvo che per il tenore di umidita' e di
acidita';
  Visti i decreti ministeriali 27 settembre 1967, 16 maggio 1969 e 20
marzo  1981, con i quali e' stato autorizzato, ai sensi dell'articolo
30  della  citata  legge n. 580/1967, l'impiego di alcuni ingredienti
alimentari nella produzione delle paste speciali secche e delle paste
alimentari fresche;
  Visto  il  decreto  legislativo  18 aprile 1994, n. 286, relativo a
attuazione   delle  direttive  91/497/CEE  e  91/498/CEE  concernenti
problemi  sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato
di carni fresche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
503,  concernente  attuazione  delle  direttive  (CEE)  n. 71/118, n.
75/431,  n. 78/431 e n. 78/50 relative a problemi igienicosanitari in
materia  di  scambi  di carni fresche di volatili da cortile, nonche'
della  direttiva  (CEE)  77/27  relativa  alla  bollatura  dei grandi
imballaggi di carni fresche di volatili da cortile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.  559,  concernente  regolamento  per  l'attuazione della direttiva
91/495/CEE  relativa  ai  problemi sanitari e di polizia sanitaria in
materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di
selvaggina di allevamento;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.
227, concernente regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE
che  fissa  i  requisiti  relativi  alla produzione ed agli scambi di
carni  macinate  e  delle  carni  in  pezzi di peso inferiore a cento
grammi e delle preparazioni di carni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.  537,  concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai
problemi  sanitari  in materia di produzione e di commercializzazione
di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
n.  54,  concernente  regolamento  recante attuazione delle direttive
92/46  e  92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato
di latte e di prodotti a base di latte;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, concernente
attuazione   della  direttiva  91/492/CEE  che  stabilisce  le  norme
sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
molluschi bivalvi vivi;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, concernente
attuazione   della  direttiva  91/493/CEE  che  stabilisce  le  norme
sanitarie  applicabili  alla  produzione  e  commercializzazione  dei
prodotti della pesca;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio 1993, n. 65, relativo a
attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici
e  sanitari  relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli
ovoprodotti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376,  relativo a regolamento concernente la disciplina della raccolta
e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 1997, n. 155, relativo a
attuazione  delle  direttive  93/43/CE e 96/3/CE concernente l'igiene
dei prodotti alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a
attuazione   delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE  concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari;
  Considerato  che  l'evoluzione  delle tecnologie di produzione e le
nuove  esigenze  di  mercato  hanno  reso necessario un aggiornamento
dell'elenco degli ingredienti consentiti nella produzione delle paste
speciali secche e delle paste alimentari fresche;
  Visti  i  pareri espressi dall'Istituto superiore di sanita' con le
note in data 26 ottobre 1992 e 27 luglio 1994;
  Visti  i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' in data
22 febbraio 1995 e 14 febbraio 1996;
  Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai
sensi  degli  articoli  11  e  12 della legge 28 luglio 1993, n. 300,
anche  alle  paste alimentari speciali secche e alle paste alimentari
fresche   originarie   dai  Paesi  EFTA  che  sono  parti  contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo;
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione delle Comunita' europee
effettuata   in  data  11  giugno  1996,  ai  sensi  della  direttiva
83/189/CEE e successive modifiche;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 29 maggio 1997;
  Ritenuto   di  non  poter  compiutamente  aderire  per  l'eccessiva
complessita' dell'adempimento al suggerimento richiesto dal Consiglio
di  Stato  in  merito  alla  espressa citazione ed esplicitazione nel
preambolo  di tutte le normative anche comunitarie che si riferiscono
indirettamente alle materie oggetto di trattazione;
  Ritenuto,  peraltro, che al predetto suggerimento possa darsi corso
limitatamente  alla  indicazione  delle fonti normative che rivestono
una  particolare  rilevanza  sotto  il profilo sanitario per origine,
deperibilita'  e  suscettibilita'  di  contaminazione  dei  prodotti,
normative oltretutto in continua evoluzione in sede comunitaria;
  Ritenuto,  altresi',  di  non  poter accogliere il suggerimento del
medesimo Consiglio di Stato in merito alla previsione specifica delle
disposizioni  relative  alle  modalita' di conservazione dei prodotti
alimentari  deperibili,  riportata  all'articolo 4, comma 2, in luogo
del  riferimento generico "normativa vigente", in quanto la normativa
sulle temperature di trasporto, di deposito e di conservazione per la
vendita e' materia sulla quale la Commissione della Unione europea si
e'    riservata    la    facolta'    di   legiferare,   conformemente
all'orientamento  gia' adottato dalla stessa Commissione della Unione
europea  in  alcune  direttive  del  settore  dei prodotti di origine
animale;
  Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 443 del 16-30
dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale
- n. 1 del 7 gennaio 1998;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata in data 22 gennaio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Nella  produzione  delle  paste  alimentari  speciali, secche e
fresche, e' consentito impiegare nell'impasto:
    a) malto;
    b) glutine;
    c) germe di grano duro;
    d) proteine lattiche idrosolubili;
    e) verdure, prodotti ortofrutticoli e loro derivati;
    f) funghi eduli, tartufi;
  g)  aromi  naturali,  spezie,  piante  o parti di piante aromatiche
commestibili.
  2.  Le  paste  alimentari  speciali, secche e fresche, prodotte con
aggiunta di malto devono possedere un contenuto in zuccheri riducenti
non inferiore al 10 per cento sulla sostanza secca.
  3.  Nella  produzione  delle  paste  alimentari  speciali, secche e
fresche,  il  germe  di  grano  duro  non  puo'  essere  impiegato in
quantita' inferiore al 3%.
  4.  Nella  produzione  delle  paste  alimentari  speciali, secche e
fresche,  le  proteine  lattiche  idrosolubili,  aventi  un contenuto
minimo  di  sostanze  azotate  (N  times  6,38) del 50% riferito alla
sostanza  secca  proteica,  non possono essere impiegate in quantita'
inferiori al 3%. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 ha disposto (con l'art. 14, comma
1,  lettera  b))  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento  cessa  di  avere efficacia il decreto del Ministro della
sanita' 27 aprile 1998, n. 264.