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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 dicembre 1997, n. 523

Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-8-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2003)
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  20-8-1998

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
ed
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che prevede che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329 con il quale è stato adottato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici;
Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al citato decreto ministeriale n. 329/1995, tra cui l'inserimento del Consiglio di indirizzo e vigilanza tra gli organi dell'Istituto postelegrafonici;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/105703/4334/DL/PON del 30 luglio 1997);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

O r g a n i
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore generale.
2. Gli organi di cui al comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo vigente del comma 11 dell'art. 6 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante: "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero", è il seguente:
"11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attività sociali e assistenziali svolte dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento può prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste italiane" nei limiti degli organici rideterminati".
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo del decreto 12 giugno 1995, n. 329, recante: "Regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici":
"Art. 1. - 1. L'Istituto postelegrafonici, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. L'Istituto è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni; all'Istituto si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.
3. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni.
4. L'Istituto postelegrafonici ha sede in Roma".
"Art. 2. - 1. L'Istituto postelegrafonici provvede al trattamento di quiescenza e previdenza di tutto il personale in servizio presso l'Ente poste italiane.
2. L'Istituto provvede, altresì, ad erogare le prestazioni di assistenza e mutualità a favore del personale di cui al comma precedente, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro.
3. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, l'Ente opera nel rispetto dei principi e delle modalità operative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e con criteri di economicità e imprenditorialità, al fine di una maggiore efficienza ed efficacia.
4. Nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria".
"Art. 3. - 1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori".
"Art. 4. - 1. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. La nomina viene conferita su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovraintende al funzionamento dello stesso al fine di assicurare la conformità dell'attività istituzionale ai principi e agli obiettivi previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalle delibere del consiglio di amministrazione, in relazione alle rispettive competenze.
4. Il presidente, nei casi in cui vi è particolare urgenza di promuovere, contestare o abbandonare giudizi, adotta i necessari provvedimenti e conferisce il mandato a legali incaricati di rappresentare e difendere l'ente nonché la speciale procura o delega al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari per il compimento di determinati atti nell'ambito dei relativi giudizi. I suddetti atti sono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile".
"Art. 5. - 1. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attività istituzionali dell'ente.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre al presidente:
a) cinque membri designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tra cui un dirigente generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) un membro designato dall'Ente poste italiane;
c) un membro designato dal Ministro del tesoro;
d) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Istituto.
4. Il presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i funzionari dell'Istituto.
5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica quattro anni; i membri dello stesso possono essere confermati una sola volta.
6. L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti al presidente sono determinati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro.
L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro.
L'indennità di carica e il gettone di presenza spettanti ai componenti del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.
Il compenso per il segretario del consiglio di amministrazione è determinato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro".
"Art. 6. - 1. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni;
b) i piani di impiego delle disponibilità finanziarie, di acquisto, alienazione e utilizzo dei beni dell'Istituto;
c) i piani annuali o pluriennali relativi all'attività dell'Istituto;
d) l'ordinamento dei servizi;
e) il regolamento organico del personale;
f) le variazioni della dotazione organica del personale;
g) il piano annuale o pluriennale di assunzione del personale;
h) di promuovere, contestare o abbandonare giudizi;
i) la nomina del direttore generale;
l) su eventuali argomenti sottoposti al consiglio dal presidente.
2. Le delibere del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Le delibere sugli oggetti di cui al punto a) del comma 1 devono essere approvate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è definito l'ordinamento dei servizi dell'Istituto, che deve tener conto delle peculiarità delle attività svolte e della disciplina delle diverse finalità istituzionali che lo stesso persegue, nonché dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Con delibera del consiglio di amministrazione è, altresì, adottata la disciplina amministrativa, in relazione all'ordinamento dei servizi, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
6. Spetta al consiglio di amministrazione fissare i limiti di spesa entro i quali il direttore generale o i dirigenti possono adottare singoli atti di gestione.
7. L'Istituto può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato".
"Art. 7. - 1. Il consiglio di amministrazione, convocato dal presidente, si riunisce almeno ogni due mesi e ogni volta che lo richiedano per iscritto non meno di tre consiglieri.
2. Il consiglio delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute successive del consiglio, comporta la decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
"Art. 8. - 1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il membro designato dal Ministro del tesoro svolge le funzioni di presidente.
2. I componenti il collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
3. Per ogni membro effettivo, viene nominato un supplente.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianità nella carica o, a parità di anzianità nella carica, dal più anziano per età.
5. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
6. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimità e regolarità contabile dell'attività di gestione dell'Istituto ed esercita, nell'ambito di tale attribuzione, il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto; redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli atti patrimoniali, riferendone al consiglio di amministrazione".
"Art. 9. - 1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, anche fra persone estranee all'Istituto, in possesso di elevati e documentati specifici requisiti perofessionali già sperimentati in analoghi incarichi.
2. La nomina viene conferita per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta.
3. Il direttore generale coordina l'attività di gestione dell'Istituto al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio medesimo.
4. Sovrintende all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità di indirizzo tecnicoamministrativo.
5. Adotta i provvedimenti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente.
6. Dà attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione.
7. Decide in merito ai reclami proposti in materia di prestazioni entro quindici giorni dalla presentazione, sentito il dirigente competente.
8. Spetta al consiglio di amministrazione attribuire ad un dirigente, eventualmente conferendogli stabilmente le funzioni vicarie, il compito di sostituire il direttore generale in casi di assenza o impedimento dello stesso".
"Art. 10. - 1. L'Istituto postelegrafonici opera a livello territoriale anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate dell'Ente poste italiane, previa intesa tra i due enti".
"Art. 11. - 1. L'attività dell'Istituto si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia della quiescenza e previdenza e secondo un principio di autonomia finanziaria nella gestione delle attività istituzionali.
2. A tale fine, possono essere individuate distinte gestioni per le attività di quiescenza, previdenza, sociali, assistenziali e mutualistiche, che l'Istituto è legittimato ad erogare in base a norme di legge o che sono assegnate dalla contrattazione collettiva.
3. Il consiglio di amministrazione può prevedere l'impiego temporaneo delle disponibilità finanziarie relative alle diverse gestioni al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla attività complessiva dell'Istituto, stabilendo i limiti di tale utilizzo, allo scopo di garantire l'integrità delle risorse destinate a ciascuna attività.
4. Per le decisioni che richiedano intese, concerti o assensi sulle soluzioni da adottare, può essere indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi fra gli enti interessati alle decisioni stesse.
5. La conferenza viene indetta dal presidente dell'Istituto, su proposta del direttore generale, contenente l'indicazione dei soggetti da invitare e l'oggetto della decisione da adottare".
"Art. 12. - 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, per far fronte all'attività conseguente alla assunzione dei nuovi compiti di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Istituto può avvalersi del personale dell'Ente poste italiane.
2. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa verifica dei carichi di lavoro, verranno definiti, con riferimento alle diverse qualifiche e posizioni funzionali, i limiti quantitativi del personale da acquisire mediante trasferimento dall'Ente poste italiane, nonché le procedure da adottare al fine di consentire a tale personale di esercitare l'opzione per il trasferimento.
3. Il personale trasferito verrà definitivamente inquadrato nei ruoli organici dell'Istituto postelegrafonici sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.
4. Fino all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto postelegrafonici, il personale conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente di provenienza.
5. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti dal personale trasferito e conseguenti a norme di legge, di regolamento o da accordi di lavoro vigenti alla data del trasferimento".
"Art. 13. - 1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con apposita convenzione, da stipularsi con l'Ente poste italiane e gli enti già titolari dei compiti trasferiti in capo all'Istituto stesso ai sensi dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, verranno disciplinati le modalità di passaggio dei compiti predetti, nonché i rapporti e le situazioni allo stesso conseguenti.
2. Nella definizione della citata disciplina si dovrà salvaguardare l'esigenza dell'Istituto di disporre dei mezzi necessari per assolvere ai nuovi compiti con criteri di economicità e di migliorare la qualità del servizio, anche attraverso la semplificazione delle procedure di erogazione delle prestazioni.
3. In particolare, saranno convenzionalmente definiti:
a) la successione in tutto o in parte nei rapporti connessi con l'espletamento dei compiti assunti dall'Istituto postelegrafonici e l'accollo degli oneri agli stessi relativi;
b) le modalità di gestione delle pratiche di previdenza e quiescenza assunte in carico dall'Istituto postelegrafonici, anche in relazione a posizioni creditorie e non definite;
c) le modalità di trasferimento all'Istituto postelegrafonici di strutture, beni, risorse finanziarie già destinati allo svolgimento dei compiti assegnati all'Istituto".
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".