DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 260

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/10/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2016)
Testo in vigore dal: 3-10-1998
al: 6-10-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15  marzo  l997,  n.  59,
allegato 1, n. 22; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regio decreto 5 settembre 1909, n. 776; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n.
1038; 
  Visto il testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a  sezioni  riunite
nell'adunanza del 17 settembre 1997; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 1998; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 3 giugno 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e delle finanze; 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Competenza 
  1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla  Corte  dei  conti,
con sentenza o ordinanza esecutiva a carico di responsabili per danno
erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare  del  credito,
attraverso l'ufficio designato con decreto  del  Ministro  competente
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  o  con  provvedimento  dell'organo  di
governo dell'amministrazione o ente interessati. 
 
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Nota redazionale 
  Il  testo  delle  premesse  e'  riportato  gia'  integrato  con  le
correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 6/8/1998,
n. 182 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.