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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

DECRETO 6 giugno 1998, n. 253

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-8-1998
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Testo in vigore dal:  14-8-1998

IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la circolare 30 gennaio 1997, n. 1/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1997, recante: "Note interpretative in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, in materia di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi su sovvenzioni statali ad attività musicali e teatrali di prosa";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 con il quale al Ministro Valter Veltroni è stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di spettacolo;
Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, al fine di renderlo maggiormente aderente al dettato dell'articolo 4 del decreto-legge n. 97 del 1995, anche alla luce delle prime risultanze applicative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 263 del 7 maggio 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1


Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole "su sovvenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione a sovvenzioni", e dopo la parola "statali" sono inserite le seguenti: "e di enti pubblici territoriali";
b) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole "operatività della cessione" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1";
c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo devono inviare, per il tramite dell'ente finanziatore, nel termine indicato al comma 3, apposita domanda al gestore del fondo, allegando copia dell'atto idoneo a dimostrare che il finanziamento è relativo alle sovvenzioni di cui all'articolo 1";
d) nel comma 3 dell'articolo 3 le parole "per ogni singola cessione", sono sostituite dalle seguenti: "per ogni singola operazione di finanziamento di cui all'articolo 1".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 giugno 1998

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 giugno 1998 Il Ministro delegato per lo spettacolo Veltroni

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1998

Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 335 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante: "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", è il seguente:
"Art. 4 (Gestione dei finanziamenti erogati dallo Stato). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il Fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dell'art. 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato per la corresponsione di contributi sugli interessi relativi a finanziamenti concessi dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa. Per l'affidamento della gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la misura dei contributi e le modalità ed i termini per la loro corresponsione".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, reca: "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1996, n. 483, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1 (Misura del contributo sugli interessi). - 1.
Il fondo istituito dall'art. 2, comma quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed incrementato, ai sensi della legge 13 luglio 1984, n. 311, e dall'art. 13, comma secondo, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, è utilizzato annualmente, a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa, dalla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., tramite la corresponsione di contributi fino al 50% degli interessi relativi ai finanziamenti concessi in relazione a sovvenzioni statali e di enti pubblici territoriali, assegnate per le medesime attività dalla stessa Sezione di credito cinematografico e teatrale o da altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
"Art. 2 (Durata del contributi sugli interessi). - 1. Il contributo sugli interessi, di cui alle operazioni di finanziamento indicate all'art. 1, è concesso per la durata di dodici mesi dalla data di erogazione del finanziamento di cui all'art. 1. Eventuali residui del fondo sono utilizzati anche per interessi relativi ad un periodo più lungo, comunque non superiore ad ulteriori dodici mesi".
"Art. 3 (Modalità e termini per la corresponsione del contributi sugli interessi). - 1. Gli enti, le associazioni, i privati che intendono beneficiare del contributo devono inviare, per il tramite dell'ente finanziatore, nel termine indicato al comma 3, apposita domanda al gestore del fondo, alleganto copia dell'atto idoneo a dimostrare che il finanziamento è relativo alle sovvenzioni di cui all'art. 1.
2. All'inizio di ogni esercizio finanziario, la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a. - delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori - sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. A tal fine i soggetti finanziatori, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire all'istituto gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singola operazione di finanziamento di cui all'art. 1, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale fine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo.
4. Gli estratti conti sono muniti delle firme dei legali rappresentanti dei soggetti finanziatori, che sono responsabili della loro esattezza".