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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1 giugno 1998, n. 228

Regolamento recante modalità per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2000)
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Testo in vigore dal:  29-7-1998 al: 5-10-2000
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IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che mediante regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono adottate norme regolamentari per l'espletamento della prova preliminare informatica ai fini dell'ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario;
Visto il parere del Consiglio superiore della magistratura espresso nelle sedute del 25 febbraio 1998 e 14 maggio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 maggio 1998;
Vita la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 1 giugno 1998, prot. n. 4074-8/3-6 U.L.;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Archivio informatico dei quesiti
1. L'archivio informatico, istituito dall'articolo 123-quater, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, contiene un numero di quesiti, inerenti alle materie oggetto della prova scritta ai sensi dell'articolo 123 -ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, non inferiore a cinquemila per ciascuna materia.
2. Possono essere inseriti nell'archivio unicamente quesiti che facciano diretta applicazione di disposizioni normative con esclusione di ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti dottrinali o giurisprudenziali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposiozioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti:
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 123-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) aggiunto dall'art. 4 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante: "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127":


"Art. 123-quater. - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.
2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.
3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.
4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.
5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni".
- Si riporta il testo dell'art. 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) inserito dall'art. 3 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, recante: "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127":
"Art. 123-ter. - l. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto penale;
c) diritto amministrativo.
2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:
a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b) procedura civile;
c) diritto penale;
d) procedura penale;
e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
g) diritto comunitario;
h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto".