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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1998, n. 226

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti liberoprofessionali tra il Ministero della sanità ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medicolegale del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/07/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2004)
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Testo in vigore dal:  29-7-1998

Art. 1

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in particolare gli articoli 6 e 12 concernenti l'esercizio di tale attività tramite rapporti convenzionali;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8;
Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visti i propri decreti del 5 febbraio 1985, del 22 giugno 1987, n. 575 e del 31 dicembre 1992, n. 583, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985, n. 42 del 20 febbraio 1988 e nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994, con i quali è stata emanata la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al predetto personale navigante, avente validità fino al 31 dicembre 1991;
Atteso che la disciplina dei suindicati rapporti, in relazione anche ai compiti svolti dai predetti medici fiduciari, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 è stato emanato l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le aziende unità sanitarie locali per il triennio 1 gennaio 1995-31 dicembre 1997;
Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai sopracitati decreti ministeriali 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987 n. 575 e 31 dicembre 1992, n. 583, applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1996;
Considerato che in data 8 ottobre 1997 è stata raggiunta, al riguardo, una intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità e i medici fiduciari per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile già disciplinati dai suindicati decreti ministeriali 5 febbraio 1985, 22 giugno 1987, n. 575 e 31 dicembre 1992, n. 583, per il periodo 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1997;
Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1995-97 in conformità alla predetta intesa;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 comporta un presumibile maggiore onere complessivo di L. 400.000.000, ivi compreso, limitatamente all'anno 1994, il pagamento dell'1% dell'ammontare dei compensi complessivamente corrisposti ai medici in servizio in tale anno;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL1/1.1.4/31890/4.18.157 del 7 aprile 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 maggio 1998

p. Il Ministro: Bettoni Brandani

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1998

Registro n. 2 Sanità, foglio n. 3