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LEGGE 8 luglio 1998, n. 222

Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 12-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2010)
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Testo in vigore dal:  12-7-1998 al: 6-4-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ammissione alla prima sessione di esami
per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: "avere svolto un tirocinio triennale" sono inserite le seguenti: "presso una società di revisione, o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o".
2. All'articolo 2, comma 2, della legge 13 maggio 1997, n. 132, dopo le parole: "con sottoscrizione autenticata," sono inserite le seguenti: "dal legale rappresentante della società di revisione o".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 (Ammissione alla prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili). - 1.
Per l'ammissione alla prima sessione di esami, fermo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è necessario:
a) (Omissis);
b) aver svolto un tirocinio triennale presso una società di revisione, o presso un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, o presso un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ovvero aver prestato servizio presso un istituto, un ente o un'amministrazione pubblica che istituzionalmente esercita attività di controllo contabile, ovvero essere stato componente, per un triennio, di un collegio sindacale o di un organo di controllo contabile di enti.
L'attività di tirocinio e quella di componente di collegio sindacale, o di organo che eserciti controllo contabile su enti, sono cumulate ai fini del triennio".
- Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 132 del 1997, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"2. Per la valutazione o l'attestazione del tirocinio, che deve vertere in materia di controllo legale dei conti, l'interessato redige una relazione sull'attività, che deve essere certificata, mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata, dal legale rappresentante della società di revisione o dal professionista o dal pubblico funzionario presso cui il tirocinio è stato svolto".