stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 giugno 1998, n. 208

Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore della legge: 18-7-1998
nascondi
vigente al 11/09/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 18-7-1998
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per   assicurare  la  prosecuzione  degli   interventi  di  cui
all'articolo 1  del decreto-legge 25  marzo 1997, n.  67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata
la  spesa  complessiva  di  lire   12.200  miliardi  per  il  periodo
1999-2004, di  cui lire 1.700 miliardi  per l'anno 1999 e  lire 2.100
miliardi  per ciascuno  degli  anni  dal 2000  al  2004. A  decorrere
dall'anno  1999  si provvede  ai  sensi  dell'articolo 11,  comma  3,
lettera  d), della  legge  5  agosto 1978,  n.  468, come  sostituito
dall'articolo  5 della  legge 23  agosto  1988, n.  362. Le  predette
risorse  affluiscono al  Fondo  di cui  all'articolo  19 del  decreto
legislativo  3 aprile  1993, n.  96,  e sono  ripartite dal  Comitato
interministeriale per la programmazione  economica (CIPE), sentite le
indicazioni di  priorita' della Conferenza permanente  per i rapporti
tra  lo Stato,  le regioni  e  le province  autonome di  Trento e  di
Bolzano,  tenuto conto,  nella destinazione  delle medesime  risorse,
della necessita' di completare le  opere situate nelle aree depresse,
commissariate ai  sensi dell'articolo  13 del decreto-legge  25 marzo
1997, n.  67, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  23 maggio
1997, n.  135, per le  quali l'amministrazione proponente  accerti le
condizioni di attualita' e di cantierabilita'.
  2. Al fine  di consentire il completamento degli  interventi di cui
all'articolo 56 della  legge 7 agosto 1982, n.  526, realizzati nelle
aree depresse, ricompresi tra le  opere commissariate di cui al comma
1, e  al fine  di riattivare l'operativita'  della legge  27 febbraio
1985,  n. 49,  con  particolare riferimento  alla  promozione e  allo
sviluppo  di piccole  e  medie imprese  cooperative  di produzione  e
lavoro nelle  aree depresse,  e' autorizzata la  spesa di  lire 2.550
milioni per l'anno  1999 e di lire 73.100 milioni  per ciascuno degli
anni 2000 e 2001.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire
1.702.550  milioni per  l'anno  1999, a  lire  2.173.100 milioni  per
ciascuno degli anni 2000 e 2001  e a lire 2.100 miliardi per ciascuno
degli anni  dal 2002 al  2004, si provvede per  gli anni 1999  e 2000
mediante  utilizzo  delle  proiezioni   per  i  medesimi  anni  dello
stanzianento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello  stato di previsione  del Ministero, del  tesoro, del
bilancio   e  della   programmazione  economica   per  l'anno   1998,
parzialmente  utilizzando   l'accantonamento  relativo   al  medesimo
Ministero.   Il   Ministro  del   tesoro,   del   bilancio  e   della
programmazione  economica e'  autorizzato  ad  apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Per consentire la  concessione e l'erogazione delle agevolazioni
previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1992,
n.  488,  con  riferimento  alle  istanze  presentate  nel  1998,  il
Ministero  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato  e'
autorizzato  ad utilizzare,  nei limiti  delle risorse  assegnate dal
CIPE,  le disponibilita'  esistenti nelle  sezioni del  Fondo di  cui
all'articolo  14  della legge  17  febbraio  1982,  n. 46.  Le  somme
utilizzate  per le  predette finalita'  saranno reintegrate  a valere
sulle risorse stanziate dai commi 1 e 2.
  5.  E'  istituito  un  Fondo  rotativo  per  il  finanziamento  dei
programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1998. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a  far confluire nel Fondo  i cofinanziamenti dell'Unione
europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse.
Con regolamento da emanare ai  sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge  23  agosto  1988,  n. 400,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari  competenti e  sentita  la Conferenza  unificata di  cui
all'articolo 8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281, sono
definite le  modalita' di funzionamento del  Fondo. Le disponibilita'
del  Fondo sono  assegnate con  delibera  del CIPE,  su proposta  del
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,
anche  per  il  riordino  e  l'attivita'  del  sistema  nazionale  di
promozione  imprenditoriale  tra  cui  le  occorrenze  relative  alla
costituzione  di  una societa'  per  azioni  incaricata del  predetto
riordino, e per l'attivita' delle agenzie regionali e locali, sentita
la predetta  Conferenza unificata. A  tale Fondo possono  accedere le
societa'  e  le  agenzie  di  promozione  e  le  altre  societa'  che
presentano  progetti,  anche di  carattere  generale,  e le  relative
istruttorie  sono svolte  con  le modalita'  corrispondenti a  quelle
previste per l'attuazione del predetto decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. All'onere
derivante  dall'attuazione del  presente comma  si provvede  mediante
riduzione  di  lire  50  miliardi  per  il  1998  del  Fondo  di  cui
all'articolo  19  del  decreto  legislativo 3  aprile  1993,  n.  96,
considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 giugno 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Ciampi,  Ministro  del tesoro,  del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Flick
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine  di  facilitare    la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge alle   quali e' operato il  rinvio.
          Restano invariati   il valore e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il    testo dell'art.   1 del  D.L. 25 marzo  1997, n.
          67,  recante:    "Disposizioni    urgenti  per     favorire
          l'occupazione",  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23  maggio 1997, n.  135 (testo coordinato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale del 24 maggio 1997,   n.  119),  e'  il
          seguente:
            "Art.  1  (Interventi    per lo sviluppo economico  delle
          aree depresse del  territorio    nazionale).  -    1.    Al
          fine    di      consentire   la realizzazione di iniziative
          dirette a favorire lo sviluppo sociale ed  economico  delle
          aree  depresse  del    territorio nazionale, in linea con i
          principi  e  nel  rispetto dei   criteri   di    intervento
          stabiliti dall'Unione  europea,  il  Ministro   del  tesoro
          e'    autorizzato   a contrarre mutui quindicennali  con la
          Cassa depositi   e prestiti,  con  istituzioni  finanziarie
          comunitarie  e con istituti di credito, il cui ammortamento
          e'  a totale carico  dello Stato. Le somme    derivanti  da
          detti  mutui  sono versate  all'entrata del  bilancio dello
          Stato per essere   riassegnate   al      Fondo    di    cui
          all'art.     19  del  decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
          96, da ripartire  con  deliberazione  del  CIPE.  Per    le
          medesime  finalita',    fermo restando quanto   previsto da
          specifiche  disposizioni,    sono  altresi'  versate   allo
          stesso  Fondo le somme   derivanti  da   revoche,  recuperi
          di  crediti,   vertenze, restituzioni e rimborsi   connessi
          agli interventi di  cui al medesimo decreto legislativo  n.
          96   del      1993.   Con  effetto  dall'anno     1996,  le
          disponibilita'  designate     all'ammortamento  dei   mutui
          autorizzati  per  la    realizzazione di   interventi nelle
          aree depresse   del  territorio  nazionale  possono  essere
          utilizzate  anche  negli  esercizi  successivi  a quello di
          competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari
          a  lire 50  miliardi per  ciascuno degli  anni dal  1998 al
          2013,  e'  destinata  alla copertura di   mutui finalizzati
          alla realizzazione dei programmi e  dei piani di   edilizia
          scolastica    di cui alla   legge 11 gennaio  1996, n.  23,
          con   le procedure   e modalita'    previste  dalla  stessa
          legge.  Una  ulteriore quota delle medesime risorse, pari a
          lire 50 miliardi per   ciascuno  degli  anni  dal  1998  al
          2013,    e'    destinata,    con   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          alla   copertura di mutui finalizzati    ad  interventi  di
          edilizia   universitaria.      Una  ulteriore  quota  delle
          medesime risorse, pari a  lire  50  miliardi  per  ciascuno
          degli   anni   dal   1998   al  2013,  da  ripartire    con
          deliberazione   del   CIPE,   alla   copertura   di   mutui
          finalizzati  agli  interventi di cui  all'art. 17, comma 5,
          della legge 11  marzo 1988,  n.  67, e   alla   legge    23
          gennaio  1992,  n. 32,  e successive modificazioni.
            2.   Per   l'attuazione      del   presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e
          di lire 1.515 miliardi annui a decorrere dal 1999  fino  al
          2013.    Al  relativo  onere  per  gli  anni 1998 e 1999 si
          provvede mediante  utilizzo delle proiezioni per i medesimi
          anni  dello stanziamento  iscritto,  ai fini  del  bilancio
          triennale  1997-1999,  al  capitolo    9001  dello stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del tesoro.
            3. Secondo  quanto disposto dalla legge  18 maggio  1989,
          n.    183,  e  successive    modificazioni,  al    fine  di
          accelerare  il     completamento,  l'adeguamento     e   la
          realizzazione   di opere  pubbliche di  rilevanza nazionale
          per  l'accumulo di  acqua a prevalente  scopo irriguo  e di
          opere  di adduzione   e di   riparto,   ivi compresi    gli
          interventi    di sistemazione dei terreni necessari  per la
          funzionalita' delle opere, con   priorita'    per    quelle
          localizzate    nelle    aree    depresse    del  territorio
          nazionale,  i  consorzi  di bonifica  e   di   irrigazione,
          concessionari  ai   sensi dell'art.   13 del  regio decreto
          13 febbraio 1933,  n.  215,   possono   essere  autorizzati
          dal   Ministero  per  le politiche  agricole,  d'intesa con
          la  Conferenza  permanente per  i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  a
          contrarre  mutui decenni con il Meliorconsorzio S.p.a. o le
          altre   banche   di   cui    all'art.  10    del    decreto
          legislativo   1 settembre 1993, n. 385, con  ammortamento a
          carico del bilancio  dello  Stato.  Il  volume  complessivo
          massimo    dei  predetti  mutui  e'  correlato al limite di
          impegno decennale di lire 80 miliardi    per  l'anno  1998,
          autorizzato  a  tale scopo.  Prima dell'autorizzazione alla
          contrazione  del  mutuo  il  Ministero  per  le   politiche
          agricole  accerta  che  le  opere siano state approvate  ai
          sensi delle leggi vigenti,   ivi compresa la  procedura  di
          valutazione  di  impatto  ambientale   se prevista; accerta
          altresi' che le regioni interessate abbiano preventivamente
          attestato  la  loro  utilita',  compatibilita'  ambientale,
          efficacia e fattibilita' tecnicoeconomica. Il  Ministro per
          le politiche  agricole stabilisce, con  decreto emanato  di
          concerto  con il  Ministro  del tesoro;  le modalita',    i
          termini    e   le    condizioni   per  la    concessione  e
          l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari  a  lire
          80  miliardi per   ciascuno    degli  anni  1998   e  1999,
          si    provvede   mediante corrispondente  utilizzo    delle
          proiezioni    per  i  medesimi    anni  dello  stanziamento
          iscritto,  ai fini del bilancio   triennale  1997-1999,  al
          capitolo  9001 dello stato di  previsione del Ministero del
          tesoro  per  l'anno    1997,    all'uopo        utilizzando
          l'accantonamento   relativo   al Ministero per le politiche
          agricole".
            - Si riporta il testo del  comma 3, lettera d), dell'art.
          11, della legge 5  agosto 1978, n.  468, recante:  "Riforma
          di alcune  norme di contabilita'  generale  dello Stato  in
          materia  di bilancio",  come sostituito dall'art.  5  della
          legge 23 agosto 1988, n. 362:
            "3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte, tasse e contributi, ne' puo'  disporre  nuove    o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
              a)-c) (Omissis);
            d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
          iscrivere nel   bilancio   di   ciascuno      degli    anni
          considerati    dal    bilancio pluriennale per le  leggi di
          spesa permanente  la cui quantificazione e'  rinviata  alla
          legge finanziaria;".
            -  L'art.    19, comma 5,   del D.Lgs. 3  aprile 1993, n.
          96,  recante:    "Trasferimento  delle     competenze   dei
          soppressi  Dipartimento    per  gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno e Agenzia  per la promozione dello sviluppo
          del Mezzogiorno, a   norma dell'art.  3  della    legge  19
          dicembre  1992, n.  488", ha istituito presso il  Ministero
          del tesoro un apposito  Fondo  al  quale    affluiscono  le
          disponibilita'  di  bilancio destinate   alla realizzazione
          di  iniziative dirette  a favorire  lo sviluppo  sociale ed
          economico  delle aree  depresse del  territorio  nazionale,
          nel     rispetto  dei   criteri  di   intervento  stabiliti
          dall'Unione europea. Si riporta il testo dei commi 5, 5-bis
          e 5- ter:
            "5. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro e'
          istituito  un  apposito  Fondo,   da   ripartire   tra   le
          amministrazioni  competenti,  al  quale   affluiscono    le
          disponibilita'  di  bilancio   destinate  al  perseguimento
          delle   finalita'   di   cui   al   presente  decreto,  con
          esclusione di quelle relative all'art. 5, comma 4, all'art.
          12, comma  1,  e    all'art.  13.  Al    Fondo  affluiscono
          altresi',  previo versamento all'entrata del bilancio dello
          Stato,  il  ricavo dei mutui autorizzati ai sensi dell'art.
          1, comma 8,  del decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.    415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge 19 dicembre
          1992,  n.    488,  nonche' le disponibilita'   di tesoreria
          relative alle competenze trasferite.
            5-bis.  Il Fondo   di cui   al   comma 5    e'  ripartito
          sulla base  di apposite delibere del  CIPE, su proposta del
          Ministro   del bilancio e della  programmazione  economica,
          di  concerto  con  il Ministro  del tesoro,  tenendo  conto
          degli  impegni  assunti   in   relazione   alle  competenze
          trasferite   a ciascuna delle  amministrazioni interessate,
          nonche'  delle  esigenze  segnalate  dalle  amministrazioni
          stesse.   Con   la   stessa  procedura     il  CIPE    puo'
          rideterminare entro   il 15   maggio  di  ciascun  anno  il
          predetto riparto per gli anni successivi.
            5-ter.    Il Ministro   del   tesoro e'   autorizzato  ad
          apportare  con propri  decreti,  su  proposta  del Ministro
          del   bilancio   e   della programmazione  economica,    le
          variazioni    di bilancio   occorrenti per l'attuazione del
          presente  decreto,  ivi  comprese    quelle  di   carattere
          compensativo  tra  i capitoli di  natura corrente derivanti
          dal riparto del Fondo di cui al comma 5.  Le somme iscritte
          in conto competenza e in  conto  residui   sui   pertinenti
          capitoli,   non   utilizzate  alla chiusura  dell'esercizio
          finanziario,  a   partire  dal   1995,   sono mantenute  in
          bilancio  per    essere versate   in entrata  e riassegnate
          nell'esercizio successivo,  con decreto   del Ministro  del
          tesoro,  al  Fondo  di  cui  al    comma  5. Alle stesse si
          applicano   le modalita' e  le  procedure  di  ripartizione
          previste nel comma 5-bis".
            -  Il  testo  dell'art.  13  del  citato D.L. n. 67/1997,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n. 135, e' il seguente:
            "Art.   13      (Commissari   straordinari  e  interventi
          sostitutivi). -  1.    Con  decreto    del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,     su  proposta  del  Ministro
          competente, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  sono
          individuate    le opere   e i   lavori, ai  quali lo  Stato
          contribuisce,  anche  indirettamente  o  con   apporto   di
          capitale,  in  tutto  o in parte o cofinanziati con risorse
          dell'Unione  europea, di rilevante interesse nazionale  per
          le  implicazioni    occupazionali  ed i   connessi riflessi
          sociali,  gia'  appaltati  o   affidati  in  concessione  o
          comunque ricompresi in una convenzione quadro   oggetto  di
          precedente  gara e la cui esecuzione, pur  potendo iniziare
          o proseguire,  non sia iniziata o,  se iniziata,    risulti
          comunque    sospesa  alla   data di   entrata in vigore del
          presente  decreto. Con il medesimo  decreto del  Presidente
          del Consiglio  dei Ministri, da pubblicarsi  nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  sono  nominati uno
          o  piu'  commissari straordinari. In   prima  applicazione,
          il  decreto  del   Presidente del Consiglio dei Ministri e'
          adottato   entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto.
            2.   Nel   termine   perentorio  di trenta  giorni  dalla
          data  della pubblicazione  dell'elenco  di cui   al   comma
          1,   le      amministrazioni   competenti      adottano   i
          provvedimenti, anche   di natura    sostitutiva,  necessari
          perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza
          indugio,    salvi    gli    effetti    dei    provvedimenti
          giurisdizionali.
            3. La pronuncia sulla compatibilita'    ambientale  delle
          opere di cui al  comma 1,  ove non  ancora intervenuta,  e'
          emessa  entro sessanta giorni dalla richiesta.
            4.    Decorso infruttuosamente   il   termine  di cui  al
          comma 2,  il commissario straordinario di cui al   comma  1
          provvede   in  sostituzione  degli    organi  ordinari    o
          straordinari,  avvalendosi delle   relative  strutture.  In
          caso  di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad
          assicurare  la   tempestiva  esecuzione   sono   comunicati
          dal  commissario    straordinario  al    presidente   della
          regione che,  entro quindici giorni dalla ricezione,   puo'
          disporne  la  sospensione, anche provvedendo  diversamente;
          trascorso  tale  termine e  in assenza   di sospensione,  i
          provvedimenti del commissario sono esecutivi.
            4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  ai
          precedenti commi i commissari   straordinari provvedono  in
          deroga    ad  ogni disposizione vigente  e    nel  rispetto
          comunque  della    normativa  comunitaria  sull'affidamento
          di  appalti    di  lavori,    servizi  e   forniture, della
          normativa in materia di tutela  ambientale e paesaggistica,
          di tutela del patrimonio storico, artistico e  monumentale,
          nonche' dei principi generali dell'ordinamento.
            4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in   deroga alle leggi
          vigenti devono contenere  l'indicazione  delle   principali
          norme  cui  si  intende derogare e devono essere motivati.
            5.    Il   Presidente del   Consiglio   dei  Ministri, su
          proposta  del Ministro competente,   di concerto    con  il
          Ministro  del    tesoro,  puo'  disporre,  in  luogo  della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui  al   comma
          1,   l'utilizzazione   delle     somme   non    impegnabili
          nell'esercizio  finanziario  in  corso per le opere stesse,
          destinandole alla realizzazione degli adeguamenti  previsti
          dal  decreto  legislativo  19  settembre  1994, n. 626,   e
          successive modificazioni, negli edifici demaniali o  in uso
          a uffici pubblici.  Resta fermo  quanto previsto  dall'art.
          8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30.
            6.  Al fine  di  assicurare l'immediata  operativita' del
          servizio tecnico di cui all'art. 5, comma   3, della  legge
          11  febbraio  1994,  n.    109, e successive modificazioni,
          anche  allo scopo di provvedere alla pronta    ricognizione
          delle   opere   per   le  quali  sussistano  cause ostative
          alla   regolare  esecuzione,    il  Ministro  dei    lavori
          pubblici provvede, in  deroga all'art.  1, comma 45,  della
          legge      23  dicembre  1996,  n.    662,  e    successive
          modificazioni,  alla    copertura,  mediante  concorso  per
          esami, di venticinque  posti con qualifica di dirigente, di
          cui cinque  amministrativi e venti tecnici, a  valere sulle
          unita'  di cui all'art. 5, comma 3, della legge 11 febbraio
          1994, n. 109.
            7.  Al relativo   onere, valutato in lire 1 miliardo  per
          l'anno 1997 ed  in lire  2,5 miliardi  annui a    decorrere
          dal      1998,  si     provvede  mediante  riduzione  dello
          stanziamento iscritto al capitolo  6856  dello  stato    di
          previsione   del  Ministero del  tesoro  per  l'anno  1997,
          all'uopo  utilizzando   quanto  a  lire   1  miliardo   per
          il   1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro
          e quanto a lire 2,5 miliardi  per   ciascuno   degli   anni
          1998   e   1999   l'accantonamento relativo alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
            7-bis.  Con  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, successivo al decreto di cui al  comma 1, saranno
          stabiliti  i  criteri  per      la   corresponsione     dei
          compensi   spettanti  ai    commissari straordinari di  cui
          al  medesimo  comma  1.  Alla corrispondente spesa si fara'
          fronte  utilizzando i fondi   stanziati per   le  opere  di
          cui al predetto comma 1".
            -    Si  riporta,   di seguito,   il testo   dell'art. 56
          della  legge      7   agosto   1982,   n.   526,   recante:
          "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia":
            "Art.    56.  -   In apposito   capitolo dello   stato di
          previsione  del   Ministero   del      bilancio   e   della
          programmazione    economica  e'  iscritta per   l'esercizio
          1982    la  somma   di   lire   870    miliardi   per    il
          finanziamento  di  progetti  immediatamente  eseguibili per
          interventi  di  rilevante     interesse  economico      sul
          territorio,  nell'agricoltura,    e nelle   infrastrutture,
          anche  per  la tutela  dei  beni ambientali   e  culturali,
          di  competenza regionale, statale o delle province autonome
          di Trento e di Bolzano.
            Le    amministrazioni    competenti    presentano     per
          l'approvazione  entro  e non   oltre   trenta giorni  dalla
          data  di  entrata in   vigore   della presente  legge,    i
          rispettivi    progetti  al  CIPE    che  decide,    entro i
          successivi  trenta  giorni tenuto  conto   del   contributo
          di    ciascun  progetto  agli  obiettivi  del Piano a medio
          termine.
            Con la stessa delibera di approvazione il CIPE  fissa  le
          modalita'  e  i  tempi   di erogazione, avvalendosi   della
          Cassa depositi  e prestiti per le procedure a finanziamento
          delle opere di competenza regionale.
            Le  proposte  delle  amministrazioni    debbono   situare
          ciascun  progetto nel   contesto   dei   rispettivi   piani
          settoriali,    se    esistenti,    e  contenere  indicatori
          quantitativi  del  rendimento del  progetto quali il saggio
          di rendimento interno o il valore attuale netto stimato per
          il progetto.
            La riserva del  40 per cento di cui all'art.  107,  primo
          comma,   del   testo  unico  approvato    con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 6 marzo  1978, n.  218,  viene
          determinata  sulle disponibilita'  nette complessive".
            -   La     legge  27  febbraio    1985,  n.    49,  reca:
          "Provvedimenti  per il credito alla cooperazione  e  misure
          urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione".
            -  Il  comma  2  dell'art. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n.
          415, recante:  "Modifiche della  legge 1 marzo    1986,  n.
          64,   in  tema    di  disciplina  organica  dell'intervento
          straordinario      nel   Mezzogiorno",   convertito,    con
          modificazioni,    dalla legge   19  dicembre  1992, n.  488
          (testo cordinato pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  del
          21 dicembre 1992, n. 299), cosi' recita:
            "2. Il  Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica  (CIPE)  e il  Comitato interministeriale  per il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni dalla data di   entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto,  previa determinazione di
          indirizzo  del   Consiglio   dei  Ministri,  definiscono le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
            a)  le  agevolazioni  sono calcolate   in    "equivalente
          sovvenzione  netto"   secondo   i criteri   e   nei  limiti
          massimi    consentiti    dalla  vigente   normativa   della
          Comunita'      economica   europea   (CEE)  in  materia  di
          concorrenza e di aiuti regionali;
            b) la   graduazione dei  livelli    di  sovvenzione  deve
          essere  attuata  secondo  un'articolazione  territoriale  e
          settoriale e per tipologia di iniziative   che    concentri
          l'intervento    straordinario   nelle   aree depresse   del
          territorio   nazionale,   anche   in    riferimento    alle
          particolari    condizioni delle  aree montane,  nei settori
          a maggiore redditivita' anche  sociale  identificati  nella
          stessa delibera;
            c)     le  agevolazioni    debbono    essere  corrisposte
          utilizzando meccanismi che    garantiscano  la  valutazione
          della   redditivita' delle iniziative  ai fini  della  loro
          selezione,     evitino  duplicazioni      di   istruttorie,
          assicurino    la  massima trasparenza mediante  il rispetto
          dell'ordine  cronologico nell'esame  delle  domande ed   il
          ricorso    a  sistemi di monitoraggio  e, per le iniziative
          di piccole dimensioni, maggiore  efficienza   mediante   il
          ricorso  anche  a   sistemi  di tutoraggio;
            d)  gli  stanziamenti    individuati  dal  CIPI  per   la
          realizzazione dei singoli   contratti   di   programma    e
          gli  impegni  assunti  per  le agevolazioni industriali con
          provvedimento  di  concessione  provvisoria  non   potranno
          essere  aumentati   in relazione   ai   maggiori    importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
            -   Il "Fondo    speciale  rotativo    per  l'innovazione
          tecnologica" e' stato  istituito dall'art.  14 della  legge
          17    febbraio  1982,   n. 4, recante:  "Interventi  per  i
          settori  dell'economia  di   rilevanza nazionale",  che  si
          riporta:
            "Art.  14.   - Presso   il Ministero  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato  e'  istituito   il     "Fondo
          speciale    rotativo   per l'innovazione   tecnologica". Il
          Fondo e'   amministrato con   gestione  fuori  bilancio  ai
          sensi dell'art. 9  della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
            Gli  interventi   del Fondo  hanno per  oggetto programmi
          di imprese destinati ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'   esistenti. Tali programmi  riguardano le
          attivita'      di      progettazione,      sperimentazione,
          sviluppo          e  preindustrializzazione,  unitariamente
          considerate.
            Il CIPI, entro trenta  giorni    dall'entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   stabilisce   le  condizioni  di
          ammissibilita'  agli  interventi  del  Fondo,  indica    la
          priorita'  di    questi  avendo  riguardo    alle  esigenze
          generali   dell'economia   nazionale    e    determina    i
          criteri  per  le modalita' del l'istruttoria".
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   1, della legge 23
          agosto 1988, n.  400,  recante: "Disciplina  dell'attivita'
          di  Governo e  ordinamento della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri", e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 8 del  D.Lgs. 28 agosto
          1997, n.  281, recante:  "Definizione ed  ampliamento delle
          attribuzioni  della  Conferenza permanente   per i rapporti
          tra  lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento
          e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i  compiti  di
          interesse  comune    delle  regioni,  delle  province e dei
          comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali":
            "Art. 8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali   e
          Conferenza unificata). -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie    locali  e' unificata   per le   materie ed   i
          compiti  di    interesse  comune    delle  regioni,   delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          Conferenza Statoregioni.
            2.  La  Conferenza  Statocitta'  ed   autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica,
          il  Ministro  delle   finanze,  il  Ministro   dei   lavori
          pubblici,   il  Ministro  della    sanita',  il  presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il presidente  dell'Unione province  d'Italia  -   UPI   ed
          il   presidente   dell'Unione   nazionale comuni, comunita'
          ed enti   montani  -  UNCEM.    Ne  fanno    parte  inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia  designati   dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci
          designati    dall'ANCI  cinque  rappresentano   le   citta'
          individuate  dall'art.  17  della legge 8 giugno   1990, n.
          142. Alle  riunioni possono  essere invitati  altri  membri
          del        Governo;     nonche'     rappresentanti       di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata  almeno  ogni   tre mesi, e  comunque in tutti  i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI  o
          dell'UNCEM.
            4.    La  Conferenza   unificata di   cui al  comma 1  e'
          convocata  dal Presidente del Consiglio dei Ministri.    Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o, su sua delega, dal Ministro per  gli    affari
          regionali  o,  se    tale  incarico non e'   conferito, dal
          Ministro dell'interno".