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LEGGE 16 giugno 1998, n. 184

Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996.

note: Entrata in vigore della legge: 18-6-1998
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Testo in vigore dal:  18-6-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. Il Tesoro procede all'acquisizione di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali lo Stato è azionista unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modalità stabilite con decreti del Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica il comma 2 del predetto articolo 4.
2. L'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si riferiscono anche ai casi in cui il controllante è un soggetto non avente forma societaria, compresi lo Stato e gli altri enti pubblici.
3. Gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, e le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 (Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato), come modificato dall'art. 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:
"1. I conferimenti di cui all'art. 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato, nonché per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della lor dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, recante: "Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli":
"12. L'acquisizione del controllo di una società quotata nei mercati regolamentati derivante da operazioni effettuate tra società direttamente legate da rapporto di controllo ovvero direttamente controllate da una stessa e unica società, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente articolo".
- L'art. 2 della citata legge n. 432/1993, così recita:
"Art. 2. - 1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato ''Fondo per l'ammortamento dei titoli di Statò', di seguito denominato ''Fondò'. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministero del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal direttore generale delle entrate del Ministero delle finanze;
d) dal direttore generale del territorio del Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo".