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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 marzo 1998, n. 140

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/5/1998
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Testo in vigore dal:  27-5-1998

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto in particolare l'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto altresì l'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;

Vista

la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti di professionalità degli esponenti delle SIM
1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM") devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.
3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il testo dell'art. 7, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente:
"1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob".
"3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le >modalità indicate nel comma 2".