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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 marzo 1998, n. 142

Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/5/1998
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Testo in vigore dal: 27-5-1998
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                                e con
                IL  MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                 RICERCA SCIENTIFICA  E TECNOLOGICA
  Vista la legge del 24 giugno  1997, n. 196, recante disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18
della predetta legge 24 giugno  1997, n. 196, contenente disposizioni
in  materia di  tirocini formativi  e di  orientamento, il  cui primo
comma stabilisce  che, con  decreto del Ministro  del lavoro  e della
previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro  della  pubblica
istruzione  e  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e tecnologica  da  adottarsi ai  sensi dell'articolo  17
della  legge  23  agosto  1988, n.  400,  sono  emanate  disposizioni
attuative;
  Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio   di  Stato  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
  Considerato   che  criteri   e  modalita'   dei  rimborsi   di  cui
all'articolo 9,  comma 1, lettere  a) e b), del  presente regolamento
non possono  costituire oggetto di disciplina  regolamentare, essendo
per  essi prevista  separata decretazione  successiva al  regolamento
medesimo,  a  norma   dell'articolo  18,  comma  1,   lettera  g),  e
dell'articolo 26, comma  6, della sopracitata legge n.  196 del 1997,
anche  in considerazione  della necessita'  di verificare  le risorse
finanziarie preordinate allo scopo;
  Data  comunicazione al  Presidente del  Consiglio dei  Ministri con
nota del 18 marzo 1998;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1. Al fine di realizzare momenti  di alternanza tra studio e lavoro
nell'ambito  dei   processi  formativi  e  di   agevolare  le  scelte
professionali mediante  la conoscenza  diretta del mondo  del lavoro,
sono  promossi  tirocini formativi  e  di  orientamento a  favore  di
soggetti che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
  2.  I  rapporti   che  i  datori  di  lavoro   privati  e  pubblici
intrattengono con i  soggetti da essi ospitati ai sensi  del comma 1,
non costituiscono rapporti di lavoro.
  3. I  datori di  lavoro possono  ospitare tirocinanti  in relazione
all'attivita' dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
  a) aziende con non piu' di cinque dipendenti a tempo indeterminato,
un tirocinante;
  b) con un  numero di dipendenti a tempo  indeterminato compreso tra
sei e diciannove, non piu' di due tirocinanti contemporaneamente;
  c) con piu' di venti  dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti
in misura  non superiore al  dieci per cento dei  suddetti dipendenti
contemporaneamente.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle disposizioni sulla promulgazione    delle      leggi,
          sulla     emanazione  dei    decreti  del Presidente  della
          Repubblica    e  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.   28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo   fine di    facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni    di legge modificate o  alle quali e'
          operato  il  rinvio.  Restano    invariati  il   valore   e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            -  Il    testo  della  legge  31   dicembre 1962, n. 1859
          (istituzione ed ordinamento della scuola media  statale) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27  del  30  gennaio
          1963.