stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1998, n. 137

Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonchè il riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/5/1998
nascondi
Testo in vigore dal: 26-5-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 3,  commi da  143  a 149  e 151,  della legge  23
dicembre 1996, n. 662, recante  delega al Governo per l'emanazione di
uno  o piu'  decreti legislativi  contenenti disposizioni  volte alla
istituzione  dell'imposta   regionale  sulle   attivita'  produttive,
revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche, e istituzione di una
addizionale regionale all'imposta sul  reddito delle persone fisiche,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
  Visto il decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, recante la
istituzione  dell'imposta regionale  sulle  attivita' produttive,  la
revisione  degli   scaglioni,  delle  aliquote  e   delle  detrazioni
dell'imposta sul reddito  delle persone fisiche, e  la istituzione di
una  addizionale  regionale  all'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali;
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale dispone  che entro due anni dalla data  di entrata in vigore
dei medesimi decreti legislativi,  nel rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma
13  del medesimo  articolo 3  della legge  n. 662  del 1996,  possono
essere  emanate, con  uno  o piu'  decreti legislativi,  disposizioni
integrative o correttive;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 marzo 1998;
  Acquisito  il parere  della  commissione  parlamentare istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
  Acquisito il  parere della Conferenza unificata  istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 9 aprile 1998;
  Su proposta del Ministro delle  finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno,  del  tesoro,  del   bilancio  e  della  programmazione
economia e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 2, comma 1,  primo periodo, del decreto legislativo
15  dicembre 1997,  n. 446,  concernente il  presupposto dell'imposta
regionale   sulle  attivita'   produttive,   dopo   le  parole:   "di
un'attivita'" sono inserite le seguenti: "autonomamente organizzata".
  2. All'articolo  3, comma  1, del  decreto legislativo  15 dicembre
1997, n.  446, concernente i soggetti  passivi dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive,  dopo   le  parole:  "Soggetti  passivi
dell'imposta" sono aggiunte le seguenti: "coloro che esercitano una o
piu' delle  attivita' di cui  all'articolo 2. Pertanto  sono soggetti
all'imposta".
  3. All'articolo 4, comma 2,  primo periodo, del decreto legislativo
15 dicembre  1997, n.  446, concernente la  ripartizione territoriale
della   base  imponibile   dell'imposta  regionale   sulle  attivita'
produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  le  parole:  "delle  retribuzioni corrisposte  al  personale  a
qualunque  titolo  utilizzato,  compresi i  compensi  corrisposti  ai
collaboratori  coordinati e  continuativi  e gli  utili erogati  agli
associati in partecipazione di cui  all'articolo 11, comma 1, lettera
b)," sono sostituite dalle seguenti: "delle retribuzioni spettanti al
personale  a   qualunque  titolo   utilizzato,  compresi   i  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori
coordinati   e   continuativi  e   gli   utili   agli  associati   in
partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), n. 5,";
  b)  le parole:  "agli  impieghi," sono  sostituite dalle  seguenti:
"agli impieghi o agli ordini eseguiti,".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Si riporta  il testo dei commi  13, 17, 143, 144,  145,
          146, 147, 148,  149 e  151 dell'art.   3 della    legge  23
          dicembre  1996,   n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica):
            "13. Entro   30 giorni   dalla  data    di  pubblicazione
          della  presente legge   nella    Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica     italiana,   e' istituita  una    commissione
          composta    da  quindici  senatori    e  quindici deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del  Senato della
          Repubblica e   dal Presidente della   Camera  dei  deputati
          nel  rispetto  della   proporzione esistente  tra i  gruppi
          parlamentari,   sulla base delle  designazioni  dei  gruppi
          medesimi".
            "17.  Entro    due anni dalla  data di  entrata in vigore
          dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi
          e criteri direttivi e previo parere   della commissione  di
          cui  al  comma 13,   possono essere emanate, con uno o piu'
          decreti    legislativi,    disposizioni    integrative    o
          correttive".
            "143.  Il    Governo  della   Repubblica e'   delegato ad
          emanare, entro undici mesi dalla data di entrata  in vigore
          della presente legge, al fine     di    semplificare      e
          razionalizzare     gli  adempimenti   dei contribuenti,  di
          ridurre    il   costo   del   lavoro     e   il    prelievo
          complessivo  che   grava sui  redditi da lavoro  autonomo e
          di  impresa  minore,  nel      rispetto   dei      principi
          costituzionali  del    concorso alle spese    pubbliche  in
          ragione      della       capacita'    contributiva        e
          dell'autonomia   politica   e   finanziaria     degli  enti
          territoriali, uno o  piu'  decreti  legislativi  contenenti
          disposizioni,   anche  in  materia  di  accertamento,    di
          riscossione,   di   sanzioni,  di    contenzioso    e    di
          ordinamento      e   funzionamento     dell'amministrazione
          finanziaria  dello Stato, delle   regioni,  delle  province
          autonome  e degli   enti locali, occorrenti per le seguenti
          riforme del sistema tributario:
            a) istituzione dell'imposta regionale    sulle  attivita'
          produttive e di una  addizionale regionale  all'imposta sul
          reddito   delle persone fisiche  con una  aliquta  compresa
          tra  lo  0,5 e  l'1  per cento  e contemporanea abolizione:
            1)   dei   contributi  per    il    Servizio    sanitario
          nazionale   di  cui all'art.  31  della legge  28  febbraio
          1986,  n. 41,  e  successive modificazioni, del  contributo
          dello 0,2  per cento di cui all'art. 1, terzo comma,  della
          legge  31  dicembre   1961, n. 1443, e  all'art. 20, ultimo
          comma, della  legge 12 agosto 1962, n. 1338,  e della quota
          di contributo  per l'assicurazione  obbligatoria  contro la
          tubercolosi  eccedente     quella  prevista     per      il
          finanziamento delle  prestazioni economiche  della predetta
          assicurazione    di cui   all'art. 27   della legge 9 marzo
          1989, n. 88;
            2) dell'imposta locale sui redditi, di  cui al titolo III
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917;
            3) dell'imposta  comunale per  l'esercizio di imprese   e
          di    arti  e  professioni,  di    cui  al  titolo  I   del
          decreto-legge 2 marzo   1989, n.    66,  convertito,    con
          modificazioni,  dalla legge  24 aprile  1989, n.  144;
            4)   della   tassa   sulla  concessione  governativa  per
          l'attribuzione del numero di partita  IVA, di cui  all'art.
          24  della  tariffa allegata al decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
            5) dell'imposta   sul patrimonio netto  delle    imprese,
          istituita  con decreto-legge    30    settembre   1992,  n.
          394,    convertito,    con modificazioni,  dalla  legge  26
          novembre 1992, n. 461;
            b)   revisione degli  scaglioni, delle  aliquote e  delle
          detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
            c) previsione   di una disciplina   transitoria  volta  a
          garantire la graduale sostituzione del gettito  dei tributi
          soppressi  e  previsione  di meccanismi perequativi  fra le
          regioni tesi   al riequilibrio degli  effetti    finanziari
          derivanti     dalla     istituzione       dell'imposta    e
          dell'addizionale di cui alla lettera a);
            d)  previsione    per le   regioni della facolta'  di non
          applicare le tasse sulle concessioni regionali;
            e)  revisione  della  disciplina   degli  altri   tributi
          locali  e contemporanea abolizione:
            1)  delle    tasse  sulla  concessione   comunale, di cui
          all'art.  8 del decreto-legge   10   novembre   1978,    n.
          702,      convertito,      con modificazioni, dalla legge 8
          gennaio 1979, n. 3;
            2)  delle  tasse  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
          pubbliche, di cui al  capo II  del  decreto legislativo  15
          novembre    1993,    n.  507,   e all'art. 5 della legge 16
          maggio 1970, n. 281;
            3)  della   addizionale comunale   e   provinciale    sul
          consumo    della energia elettrica, di  cui all'art. 24 del
          decreto-legge 28 febbraio 1983, n.   55, convertito,    con
          modificazioni,  dalla legge  26 aprile 1983, n. 131;
            4)  dell'imposta  erariale di  trascrizione, iscrizione e
          annotazione    dei    veicoli    al    pubblico    registro
          automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
            5)      dell'addizionale      provinciale     all'imposta
          erariale   di trascrizione di  cui all'art.   3, comma  48,
          della legge  28 dicembre 1995, n. 549;
            f)  revisione  della disciplina   relativa all'imposta di
          registro  per  gli    atti  di    natura     traslativa   o
          dichiarativa    aventi per   oggetto veicoli   a  motore da
          sottoporre  alle  formalita' di   trascrizione,  iscrizione
          e   annotazione    al  pubblico  registro  automobilistico;
          attribuzione  ai  comuni  delle  somme riscosse   per    le
          imposte    di registro,   ipotecaria    e   catastale    in
          relazione   agli     atti    di  trasferimento    a  titolo
          oneroso, compresi  quelli giudiziari,  della proprieta'  di
          immobili    nonche'  quelli   traslativi o   costitutivi di
          diritti reali sugli stessi;
            g)  previsione  di adeguate   forme   di    finanziamento
          delle  citta' metropolitane di cui  all'art. 18 della legge
          8  giugno    1990,  n.  142;  attraverso  l'attribuzione di
          gettito di tributi regionali  e  locali  in  rapporto  alle
          funzioni assorbite".
            "144.   Le   disposizioni   del   decreto legislativo  da
          emanare  per l'istituzione dell'imposta    regionale  sulle
          attivita'    produttive,  di cui al   comma 143, lettera a)
          sono informate ai seguenti  principi e criteri direttivi:
               a) previsione del carattere reale dell'imposta;
            b)     applicazione   dell'imposta      in      relazione
          all'esercizio  di    una  attivita'    organizzata   per la
          produzione   di   beni o   servizi,   nei  confronti  degli
          imprenditori  individuali,    delle  societa',  degli  enti
          commerciali e  non commerciali,   degli esercenti arti    e
          professioni,  dello  Stato  e  delle  altre amministrazioni
          pubbliche;
            c) determinazione della  base  imponibile    in  base  al
          valore  aggiunto  prodotto  nel  territorio    regionale  e
          risultante dal    bilancio,  con  le  eventuali  variazioni
          previste  per  le   imposte erariali sui redditi e, per  le
          imprese    non   obbligate alla   redazione   del bilancio,
          dalle  dichiarazioni   dei      redditi;   in   particolare
          determinazione  della base imponibile;
            1)    per  le   imprese diverse   da quelle   creditizie,
          finanziarie   ed assicurative,    sottraendo  dal    valore
          della  produzione    di cui   alla lettera   A)  del  primo
          comma  dell'art.  2425  del  codice  civile, riguardante  i
          criteri   di redazione del conto  economico del bilancio di
          esercizio delle  societa'  di    capitali,  i  costi  della
          produzione  di  cui al primo comma, lettera B), numeri  6),
          7), 8), 10), lettere a) e b), 11) e 14) dello stesso   art.
          2425,   esclusi   i  compensi  erogati  per  collaborazioni
          coordinate e continuative;
            2) per le imprese di cui   al numero  1)  a  contabilita'
          semplificata,  sottraendo  dall'ammontare dei corrispettivi
          per la cessione di beni e per la prestazione di  servizi  e
          dall'ammontare   delle   rimanenze  finali  di    cui  agli
          articoli 59  e  60 del   testo unico   delle imposte    sui
          redditi,    approvato  con   decreto del   Presidente della
          Repubblica 22 dicembre   1986, n.   917,   l'ammontare  dei
          costi   per materie  prime, sussidiarie, di  consumo e  per
          merci e  servizi, con  esclusione dei compensi  erogati per
          collaborazioni coordinate   e continuative,   le  esistenze
          iniziali  di cui  agli articoli  59 e  60 del  citato testo
          unico    delle  imposte    sui  redditi,    le  spese   per
          l'acquisto  di beni strumentali fino a un milione di lire e
          le quote di ammortamento;
            3) per   i produttori   agricoli  titolari  di    reddito
          agrario    di  cui all'art.   29 del  predetto  testo unico
          delle  imposte sui   redditi, sottraendo     dall'ammontare
          dei    corrispettivi      delle      operazioni effettuate,
          risultanti  dalla dichiarazione ai fini   dell'imposta  sul
          valore      aggiunto,      l'ammontare     degli   acquisti
          destinati   alla produzione;
            4) per i produttori  agricoli,  titolari  di  reddito  di
          impresa  di cui all'art.  51 del  citato testo  unico delle
          imposte sui  redditi, ai quali   non   si applica    l'art.
          2425    del codice   civile,  sottraendo dall'ammontare dei
          ricavi l'ammontare delle  quote    di  ammortamento  e  dei
          costi di  produzione,  esclusi  quelli per  il  personale e
          per accantonamenti;
            5)   per   le  banche  e  per  le  societa'  finanziarie,
          sottraendo dall'ammontare degli  interessi attivi  e  altri
          proventi      inerenti   la  produzione  l'ammontare  degli
          interessi  passivi, degli oneri inerenti  la  produzione  e
          degli ammortamenti risultanti dal bilancio;
            6)   per    le  imprese  di  assicurazione,    sottraendo
          dall'ammontare dei premi   incassati,   al   netto    delle
          provvigioni,    l'ammontare   degli indennizzi liquidati  e
          degli accantonamenti per  le riserve tecniche obbligatorie;
            7)  per  gli  enti  non  commerciali,  per  lo  Stato   e
          le   altre amministrazioni     pubbliche,     relativamente
          all'attivita'      non commerciale,   in      un    importo
          corrispondente     all'ammontare  delle retribuzioni e  dei
          compensi   erogati   per      collaborazioni  coordinate  e
          continuative;
            8) per gli esercenti    arti  e  professioni,  sottraendo
          dall'ammontare  dei compensi ricevuti l'ammontare dei costi
          di produzione, diversi da quelli per  il  personale,  degli
          ammortamenti e dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli
          per collaborazioni coordinate e continuative;
            d)  in  caso di soggetti  passivi che svolgono  attivita'
          produttiva  presso  stabilimenti  ed  uffici  ubicati   nel
          territorio  di  piu'  regioni,  ripartizione  della    base
          imponibile tra queste   ultime in  proporzione  al    costo
          del   personale   dipendente  operante   presso  i  diversi
          stabilimenti ed uffici con   possibilita' di  correzione  e
          sostituzione  di  tale  criterio,  per  taluni settori, con
          riferimento  al  valore  delle  immobilizzazioni   tecniche
          esistenti nel territorio e, in particolare, per le  aziende
          creditizie    e  le    societa' finanziarie,   in relazione
          all'ammontare dei   depositi raccolti presso    le  diverse
          sedi,    per le imprese  di  assicurazione,  in   relazione
          ai  premi  raccolti  nel territorio  regionale  e,  per  le
          imprese    agricole,    in    relazione  all'ubicazione  ed
          estensione dei terreni;
            e)    fissazione  dell'aliquota    base dell'imposta   in
          misura     tale   da   rendere   il   gettito   equivalente
          complessivamente  alla  soppressione  dei  tributi  e   dei
          contributi di cui   al comma 143,  lettera    a),  gravanti
          sulle   imprese   e  sul  lavoro    autonomo  e,  comunque,
          inizialmente in una misura compresa  fra il 3,5  ed il  4,5
          per  cento  e   con attribuzione alle regioni del potere di
          maggiorare l'aliquota fino  a  un  massimo  di  un    punto
          percentuale;  fissazione per  le amministrazioni  pubbliche
          dell'aliquota  nella    misura vigente   per i   contributi
          dovuti    per  il  servizio    sanitario  nazionale     con
          preclusione  per le  regioni della facolta' di maggiorarla;
            f)  possibilita'  di prevedere, anche  in via transitoria
          per ragioni di politica economica e redistribuiva,   tenuto
          anche  conto  del  carico  dei      tributi     e       dei
          contributi    soppressi,    differenziazioni  dell'aliquota
          rispetto    a quella   di cui   alla lettera  e) e  di basi
          imponibili di   cui alla   lettera c)    per  settori    di
          attivita'  o per categorie  di soggetti  passivi, o  anche,
          su     base  territoriale,    in  relazione    agli  sgravi
          contributivi ed  alle esenzioni   dall'imposta  locale  sui
          redditi  ancora vigenti  per le attivita' svolte nelle aree
          depresse;
            g)    possibilita'   di    prevedere   agevolazioni     a
          soggetti   che intraprendono nuove attivita' produttive;
            h)    previsione    della   indeducibilita'  dell'imposta
          dalla  base imponibile  dell'imposta   sul  reddito   delle
          persone   fisiche  e dell'imposta sul reddito delle persone
          giuridiche;
            i)    attribuzione    alla  regione    del    potere   di
          regolamentare,   con legge,   le   procedure    applicative
          dell'imposta,    ferma   restando   la presentazione di una
          dichiarazione unica, congiuntamente a quella per  l'imposta
          sul   reddito    delle   persone   fisiche  e   giuridiche,
          opportunamente integrata;
            l) previsione di una disciplina  transitoria da applicare
          sino alla emanazione della legge regionale  di    cui  alla
          lettera i) informata ai seguenti principi:
            1)         presentazione         della      dichiarazione
          all'amministrazione   finanziaria,    con    l'onere    per
          quest'ultima  di  trasmettere  alle regioni le informazioni
          relative e di   provvedere alla gestione,  ai  controlli  e
          agli accertamenti dell'imposta;
            2)  previsione   della partecipazione   alla attivita' di
          controllo e accertamento da   parte delle   regioni,  delle
          province  e    dei  comuni,  collaborando,    anche tramite
          apposite  commissioni    paritetiche,  alla   stesura   dei
          programmi  di   accertamento, segnalando elementi e notizie
          utili  e    formulando  osservazioni    in   ordine    alle
          proposte  di accertamento ad essi comunicate;
            3)     effettuazione     del     versamento  dell'imposta
          direttamente  alle singole regioni secondo le  disposizioni
          vigenti per i tributi diretti erariali;
            m)       attribuzione       del       contenzioso    alla
          giurisdizione   delle commissioni tributarie;
            n)  coordinamento  delle  disposizioni   da emanare    in
          materia    di  sanzioni  con quelle previste per le imposte
          erariali sui redditi;
            o) attribuzione allo Stato, per la  fase  transitoria  di
          applicazione  dell'imposta  da  parte  dell'amministrazione
          finanziaria,  di  una  quota  compensativa  dei  costi   di
          gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul
          patrimonio netto delle imprese;
            p)    attribuzione    alle   regioni    del   potere   di
          stabilire   una  percentuale    di  compartecipazione    al
          gettito      dell'imposta   regionale   sulle     attivita'
          produttive   a   favore delle   province   al    fine    di
          finanziare le funzioni delegate dalle regioni alle province
          medesime;
            q) attribuzione ai  comuni e alle province del  potere di
          istituire   un'addizionale   all'imposta   regionale  sulle
          attivita' produttive entro una aliquota minima e    massima
          predeterminata;  previsione  nel periodo transitorio di una
          compartecipazione delle province e  dei comuni  al  gettito
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive;  le
          entrate  derivanti    dall'aliquota    minima    e    dalla
          compartecipazione      devono  compensare    gli    effetti
          dell'abolizione dell'imposta  comunale  per l'esercizio  di
          imprese  e  di  arti    e professioni e delle   tasse sulla
          concessione comunale; l'aliquota massima   non puo'  essere
          superiore a una volta e mezzo l'aliquota minima;
            r)  possibilita',  con i decreti di  cui al comma 152, di
          adeguare la misura  dell'aliquota    di  base  dell'imposta
          regionale      sulle  attivita'  produttive  in    funzione
          dell'andamento del   gettito, e  di    ridurla  in  ragione
          dell'istituzione  dell'addizionale di  cui alla lettera  q)
          e  della  facolta'  di  maggiorare  l'aliquota  di cui alla
          lettera e);
            s)  equiparazione, ai  fini dei  trattati  internazionali
          contro  le doppie imposizioni, dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive ai tributi erariali aboliti".
            "145. In   attuazione della semplificazione   di  cui  al
          comma    143  la  revisione    degli     scaglioni,   delle
          aliquote  e    delle  detrazioni dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche di cui  al comma 143, lettera   b),
          e'    finalizzata    a    controbilanciare  gli     effetti
          redistributivi     e     sul    gettito  derivanti    dalla
          soppressione  delle entrate  di   cui   al   comma     143,
          lettera   a),  e  dall'istituzione dell'addizionale  di cui
          al comma  146 ed   e' informata   ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
            a)  revisione  e  riduzione  a  cinque  del  numero delle
          aliquote e degli scaglioni di red dito;
            b) revisione   delle aliquote  e    degli  importi  delle
          detrazioni   per   lavoro  dipendente,     per  prestazioni
          previdenziali obbligatorie   e per lavoro autonomo    e  di
          impresa  minore, finalizzata ad evitare  che si determinimo
          aumenti    del prelievo  fiscale per  i diversi  livelli di
          reddito, in  particolare per  quelli piu'  bassi e   per  i
          redditi  da lavoro; in  particolare, l'aliquota  minima sui
          primi 15  milioni di lire sara' compresa  tra il 18 e il 20
          per cento; l'aliquota massima non  potra' superare   il  46
          per    cento; le   aliquote intermedie  non potranno essere
          maggiorate; le   detrazioni per    i  redditi    di  lavoro
          dipendente,  per    i  redditi    di lavoro autonomo   e di
          impresa saranno maggiorate,  con opportune  graduazioni  in
          funzione   del livello   di reddito in modo  che  non    si
          determini  aumento  della  pressione fiscale su    tutti  i
          redditi  di    lavoro   dipendente    e   per     mantenere
          sostanzialmente  invariato il reddito netto disponibile per
          le diverse categorie  di  contribuenti   e   le     diverse
          fasce  di  reddito,  in particolare per i redditi di lavoro
          autonomo e di impresa. I livelli di  esenzione  attualmente
          vigenti     per   le   diverse   categorie  di contribuenti
          dovranno essere garantiti;
            c) revisione della disciplina concernente  le  detrazioni
          per  carichi familiari, finalizzata soprattutto a  favorire
          le  famiglie  con  figli,  rimodulando  i      criteri   di
          attribuzione   e gli importi,  tenendo conto delle fasce di
          reddito e di talune categorie di  soggetti, oltre  che  del
          numero  delle  persone a carico   e di quelle componenti la
          famiglia che producono reddito".
            "146.    La    disciplina    dell'addizionale   regionale
          all'imposta   sul reddito delle  persone fisiche di  cui al
          comma 143, lettera  a), e' informata ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)  applicazione   dell'addizionale alla base  imponibile
          determinata ai  fini    dell'imposta  sul    reddito  delle
          persone    fisiche, prevedendo abbattimenti in  funzione di
          detrazioni  e     riduzioni  riconosciute   per   l'imposta
          principale;
            b) fissazione dell'aliquota da parte  delle regioni entro
          un  minimo  dello  0,5  per  cento ed un massimo dell'1 per
          cento;
            c)  attribuzione   del   gettito dell'addizionale    alla
          regione    con  riferimento     alla     residena       del
          contribuente   desunta   dalla dichiarazione   dei  redditi
          e,  in    mancanza,  dalla   dichiarazione dei sostituti di
          imposta;
            d) applicazione, per la riscossione, della disciplina  in
          materia  di  imposta   sul reddito  delle persone  fisiche,
          garantendo    l'immediato  introito  dell'addizionale  alla
          regione;
            e)  attribuzione  all'amministrazione  finanziaria  della
          competenza in ordine all'accertamento con la collaborazione
          della regione".
            "147. La disciplina transitoria  di  cui  al  comma  143,
          lettera  c),  e'  informata  ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
            a) previsione di  una graduale sostituzione del   gettito
          di tributi da  sopprimere, al  fine  di evitare  carenze  e
          sovrapposizioni    nei  flussi    finanziari dello   Stato,
          delle regioni  e  degli altri  enti locali;
            b) esclusione   dell'esercizio  della  facolta'  concessa
          alle  regioni  di  maggiorare l'aliquota base  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive  e riserva  allo Stato
          del  potere    di  fissare    l'aliquota   dell'addizionale
          all'imposta  sul reddito delle persone  fisiche, nei limiti
          indicati  nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi
          due periodi di imposta;
            c) previsione  dell'incremento di un punto    percentuale
          del  livello di fiscalizzazione  dei contributi  sanitari a
          carico dei  datori di lavoro, di   cui all'art. 31    della
          legge   28      febbraio   1986,  n.     41,  e  successive
          modificazioni,  a decorrere dal  periodo di paga  in  corso
          alla data del 1 gennaio 1997;
            d)     previsione    del     mantenimento    dell'attuale
          assetto    di finanziamento   della sanita',    anche    in
          presenza    dei nuovi  tributi regionali, considerando, per
          quanto  riguarda  il  fondo   sanitario,   come   dotazione
          propria   della    regione   il  gettito   dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito delle  persone   fisiche   e  una
          percentuale compresa  tra il  65  e  il 90  per  cento  del
          gettito     dell'imposta  regionale    sulle      attivita'
          produttive,    al  netto    della   quota, attribuita  allo
          Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
            e)      per   quanto    riguarda   i    trasferimenti  ad
          altro  titolo, decurtazione  degli stessi  di   un  importo
          pari    al residuo   gettito dell'imposta   regionale sulle
          attivita'   produttive   al  netto    delle  devoluzioni  a
          province e comuni di  cui alla lettera q) del comma 144 con
          la     previsione,   qualora   il   residuo    gettito  sia
          superiore all'ammontare    di  detti    trasferimenti,  del
          riversamento allo  Stato dell'eccedenza".
            "148. La disciplina riguardante i  meccanismi perequativi
          di  cui al comma 143, lettera c), e'  informata al criterio
          del  riequilibrio  tra  le    regioni      degli    effetti
          finanziari     derivanti       dalla    maggiore  autonomia
          tributaria secondo modalita' e tempi, determinati di intesa
          con le regioni, che tengano conto della  capacita'  fiscale
          di  ciascuna  di  esse  e  dell'esigenza  di incentivare lo
          sforzo fiscale".
            "149. La  revisione della disciplina  dei tributi  locali
          di    cui  al  comma  143,    lettera e), e'   informata ai
          seguenti principi  e criteri direttivi:
            a)  attribuzione   ai  comuni  e    alle   province   del
          potere    di disciplinare  con regolamenti  tutte le  fonti
          delle   entrate locali, compresi    i    procedimenti    di
          accertamento   e  di  riscossione,  nel rispetto  dell'art.
          23    della  Costituzione,    per  quanto    attiene   alle
          fattispecie    imponibili,      ai   soggetti   passivi   e
          all'aliquota  massima,  nonche'    alle     esigenze     di
          semplificazione  degli  adempimenti  dei contribuenti;
            b) attribuzione al Ministero delle  finanze del potere di
          impugnare   avanti    agli      organi    di      giustizia
          amministrativa  per   vizi  di legittimita'  i  regolamenti
          di  cui  alla lettera  a) entro  sessanta giorni dalla loro
          comunicazione allo stesso Ministero;
            c)   previsione  dell'approvazione,    da    parte  delle
          province  e   dei comuni,  delle   tariffe  e   dei  prezzi
          pubblici  contestualmente all'approvazione del bilancio  di
          previsione;
            d)   attribuzione   alle  province   della  facolta'   di
          istituire   un'imposta   provinciale    di    trascrizione,
          iscrizione   e  annotazione  dei  veicoli    al    pubblico
          registro automobilistico  secondo  i   seguenti principi  e
          criteri direttivi:
            1) determinazione di una tariffa  base nazionale per tipo
          e  potenza dei   veicoli  in misura  tale  da  garantire il
          complessivo      gettito   dell'imposta   erariale       di
          trascrizione,  iscrizione  e   annotazione dei veicoli   al
          pubblico  registro    automobilistico  e   della   relativa
          addizionale provinciale;
            2)    attribuzione  alle    province    del  potere    di
          deliberare  aumenti della tariffa base fino  a  un  massimo
          del 20 per cento;
            3)   attribuzione   allo  stesso    concessionario  della
          riscossione delle tasse automobilistiche   del  compito  di
          provvedere      alla   liquidazione,   riscossione        e
          contabilizzazione     dell'imposta,   con     obbligo    di
          riversare,  alle  tesorerie di  ciascuna provincia nel  cui
          territorio sono  state  eseguite  le  relative  formalita',
          le   somme   riscosse inviando  alla  stessa  provincia  la
          relativa documentazione;
            e)     attribuzione    alle    province    del    gettito
          dell'imposta  sulle assicurazioni  per la   responsabilita'
          civile  riguardante i  veicoli immatricolati nelle province
          medesime;
            f) integrazione della  disciplina legislativa riguardante
          l'imposta  comunale    sugli   immobili,   istituita    con
          decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504:
            1) stabilendo,   ai fini  degli  articoli    1  e  3  del
          predetto   decreto  legislativo    n.      504/1992,    che
          presupposto   dell'imposta      e'    la  proprieta'  o  la
          titolarita'  di  diritti  reali  di  godimento  nonche' del
          diritto  di   utilizzazione  del  bene  nei   rapporti   di
          locazione finanziaria;
            2)    disciplinando,     ai   fini    dell'art.   9   del
          citato  decreto legislativo n. 504  del  1992,  i  soggetti
          passivi ivi contemplati;
            3)  individuando  le  materie  suscettibili di disciplina
          regolamentare ai sensi della lettera a);
            4) attribuendo   il potere di   stabilire  una  dotazione
          per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale
          fino alla misura massima dell'imposta  stessa,  prevedendo,
          altresi',   l'esclusione   del   potere   di  maggiorazione
          dell'aliquota  per  le    altre   unita'   immobiliari    a
          disposizione   del   contribuente   nell'ipotesi   che   la
          detrazione   suddetta   sia   superiore   ad   una   misura
          prestabilita;
            g)    attribuzione    ai comuni   della   facolta',   con
          regolamento,  di escludere    l'applicazione   dell'imposta
          sulla    pubblicita'    e   di individuare   le  iniziative
          pubblicitarie  che    incidono    sull'arredo  urbano     o
          sull'ambiente,   prevedendo    per  le  stesse   un  regime
          autorizzatorio  e  l'assoggettamento  al pagamento  di  una
          tariffa; possibilita'   di   prevedere,   con   lo   stesso
          regolamento,   divieti, limitazioni  ed  agevolazioni e  di
          determinare     la   tariffa      secondo   criteri      di
          ragionevolezza  e   di   gradualita',  tenendo conto  della
          popolazione  residente,  della  rilevanza      dei   flussi
          turistici  presenti  nel comune   e delle   caratteristiche
          urbanistiche delle  diverse zone del territorio comunale;
            h)  attribuzione  alle  province   e ai   comuni    della
          facolta'    di  prevedere    per  l'occupazione    di  aree
          appartenenti al  demanio e  al patrimonio indisponibile dei
          predetti  enti,  il  pagamento  di  un  canone  determinato
          nell'atto    di concessione  secondo una tariffa  che tenga
          conto, oltre  che delle esigenze  del bilancio, del  valore
          economico della disponibilita' dell'area in relazione    al
          tipo  di  attivita' per il cui  esercizio l'occupazione  e'
          concessa, del  sacrificio imposto alla collettivita' con la
          rinuncia   all'uso    pubblico    dell'area    stessa,    e
          dell'aggravamento     degli     oneri    di    manutenzione
          derivante dall'occupazione del suolo  e    del  sottosuolo;
          attribuzione  del  potere di  equiparare alle  concessioni,
          al   solo fine   della  determinazione  dell'indennita'  da
          corrispondere, le occupazioni abusive;
            i)  facolta' di applicazione, per la riscossione coattiva
          dei canoni di autorizzazione e    di  concessione  e  delle
          relative   sanzioni,   delle  disposizioni    recate  dagli
          articoli  67,  68 e  69  del decreto  del Presidente  della
          Repubblica  28  gennaio    1988,  n.  43,    riguardanti la
          riscossione   coattiva   delle   tasse,    delle    imposte
          indirette,  dei tributi locali e di altre entrate;
            l)   attribuzione   alle   province   e ai  comuni  della
          facolta'   di deliberare    una  addizionale    all'imposta
          erariale    sul consumo   della energia elettrica impiegata
          per    qualsiasi  uso  nelle  abitazioni  entro  l'aliquota
          massima stabilita dalla legge statale".
            "151.   L'attuazione   della   delega  di  cui  al  comma
          143  dovra' assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato, anche prevedendo misure  compensative
          delle   minori   entrate   attraverso   la   riduzione  dei
          trasferimenti  erariali  comunque  attribuiti   agli   enti
          territoriali  in  relazione  alla  previsione  di  maggiori
          risorse proprie e dovra', altresi', assicurare    l'assenza
          di  effetti  finanziari netti negativi per le regioni e gli
          enti locali".
            -   Il   D.Lgs.   28   agosto   1997,   n.   28l,   reca:
          "Definizione    ed ampliamento   delle attribuzioni   della
          Conferenza  permanente per   i rapporti fra  lo  Stato,  le
          regioni    e  le  province  autonome di Trento e Bolzano ed
          unificazione, per  le materie ed  i compiti   di  interesse
          comune  delle regioni, delle province  e dei comuni, con la
          Conferenza Statocitta'   ed  autonomie    locali"    ed  e'
          pubblicato  nella    Gazzetta  Ufficiale 30 agosto 1997, n.
          202.
           Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo dell'art. 2  del D.Lgs. n. 446  del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  2    (Presupposto dell'imposta). - 1.  Presupposto
          dell'imposta e' l'esercizio   abituale di    una  attivita'
          autonomamente  organizzata diretta   alla   produzione    o
          allo  scambio   di    beni   ovvero   alla  prestazione  di
          servizi.  L'attivita'  esercitata  dalle  societa'  e dagli
          enti,  compresi    gli  organi   e   le     amministrazioni
          dello    Stato,  costituisce  in  ogni  caso presupposto di
          imposta" .
            - Si riporta il testo dell'art. 3  del D.Lgs. n. 446  del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art.   3  (Soggetti  passivi).  -  1.  Soggetti  passivi
          dell'imposta sono coloro che esercitano  una o  piu'  delle
          attivita'  di    cui  all'art.  2.   Pertanto sono soggetti
          all'imposta:
            a) le societa' e gli enti di cui all'art.  87,  comma  1,
          lettere a) e b) del testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917;
            b)  le societa'  in nome  collettivo  e in    accomandita
          semplice  e quelle ad esse equiparate a norma  dell'art. 5,
          comma 3, del predetto testo  unico,   nonche'  le   persone
          fisiche    esercenti  attivita' commerciali di cui all'art.
          51 del medesimo testo unico;
            c)    le  persone   fisiche,   le   societa' semplici   e
          quelle ad  esse equiparate a  norma dell'art.  5, comma  3,
          del  predetto    testo unico esercenti  arti  e professioni
          di  cui  all'art.  49, comma  1,  del medesimo testo unico;
            d)   i   produttori   agricoli    titolari  di    reddito
          agrario    di   cui all'art. 29  del predetto testo  unico,
          esclusi quelli con  volume di affari annuo   non  superiore
          a  cinque   o a  quindici milioni  di lire esonerati  dagli
          adempimenti   agli   effetti    dell'imposta  sul    valore
          aggiunto  ai sensi  dell'art. 34, comma 6, del  decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre 1973, n. 633,  come
          sostituito  dall'art.    5,    comma    1,  del     decreto
          legislativo   2   settembre 1997,  n.  313, sempreche'  non
          abbiano   rinunciato all'esonero    a  norma    dell'ultimo
          periodo del citato comma 6 dell'art. 34;
            e)  gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma
          1, lettera c),  del citato  testo unico  n. 917  del  1986,
          ivi  compresi    quelli indicati nell'art.   88, nonche' le
          societa' e  gli enti di  cui alla lettera d)  dello  stesso
          comma.
             2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
            a)  i  fondi comuni di investimento  di cui alle leggi 23
          marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n.  344,  e  25  gennaio
          1994, n. 86;
            b)  i  fondi   pensione di cui al decreto legislativo  21
          aprile 1993, n. 124;
            c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di  cui
          al  decreto  legislativo  23  luglio    1991, n. 240, salvo
          quanto disposto nell'art.  13".
            - Si riporta il testo dell'art. 4  del D.Lgs. n. 446  del
          1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  4   (Base imponibile).  - 1. L'imposta  si applica
          sul  valore  della    produzione     netta        derivante
          dall'attivita'  esercitata  nel territorio della regione.
            2.  Se l'attivita'  e' esercitata nel territorio di  piu'
          regioni si considera prodotto nel  territorio  di  ciascuna
          regione  il valore della produzione netta proporzionalmente
          corrispondente all'ammontare delle  retribuzioni  spettanti
          al  personale   a qualunque  titolo utilizzato, compresi  i
          redditi assimilati  a  quelli  di lavoro   dipendente,    i
          compensi  ai collaboratori coordinati e  continuativi e gli
          utili agli associati in partecipazione di cui  all'art. 11,
          comma 1, lettera c), numero 5), addetto, con continuita', a
          stabilimenti, cantieri, uffici o basi  fisse, operanti  per
          un    periodo  di  tempo  non    inferiore  a  tre mesi nel
          territorio di ciascuna  regione, ovvero per le  banche, gli
          altri enti e societa'  finanziarie,    ad  eccezione  della
          Banca d'Italia e  dell'Ufficio italiano  cambi,  le imprese
          di  assicurazione e  le imprese  agricole proporzionalmente
          corrispondente, rispettivamente, ai  depositi in  denaro  e
          in    titoli, agli   impieghi   o agli  ordini eseguiti, ai
          premi raccolti presso   gli uffici e    all'estensione  dei
          terreni,  ubicati nel  territorio di  ciascuna regione.  Si
          considera  prodotto   nella regione  nel cui  territorio il
          soggetto passivo   e' domiciliato   il      valore    della
          produzione   netta    derivante  dalle attivita' esercitate
          nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno
          tre mesi, di personale.
            3. Gli atti generali   concernenti  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 2 sono  adottati dal Ministero
          delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i
          rapporti  tra  lo  Stato,  le   regioni   e   le   province
          autonome,     di     seguito    denominata:    ''Conferenza
          Statoregioni''".
            - Il  testo del richiamato  art. 11 del D.Lgs.    n.  446
          del  1997 e' riportato nella successiva nota all'art. 7.