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LEGGE 4 maggio 1998, n. 133

Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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Testo in vigore dal:  9-5-1998 al: 15-11-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Trasferimento e destinazione d'ufficio - Definizioni
1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione ed una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai centocinquanta chilometri da quella ove l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità.
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:
a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico;
b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata;
c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta, pubblicando tale elenco. Non possono essere destinati d'ufficio a sedi disagiate magistrati in numero superiore alle duecento unità per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000 e alle cinquanta unità per gli anni successivi.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321. Ove non sussista il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, è fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.
5. In sede di prima applicazione della presente legge le sedi disagiate vengono individuate ai sensi del comma 2 e del comma 3 dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 21 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (guarentigie della magistratura):
"Art. 2 (Inamovibilità della sede). - I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.
Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti.
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire".
"Art. 21 (Altre sanzioni disciplinari). - La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.
Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.
Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.
La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.
Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso tribunale disciplinare.
Il tribunale disciplinare, quando infligge una sanzione più grave dell'ammonimento, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.
La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso tribunale disciplinare.
Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.
In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario".
- Per il testo dell'art. 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia) vd. sub in nota all'art. 4.