stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1998, n. 134

Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-11-2000
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, in fondazioni, non essendo necessaria, per l'espletamento dei loro compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico e consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni di tali enti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Udito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasformazione
1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
((2))
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59)."