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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 30/08/2012
Testo in vigore dal: 9-5-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa; 
  Visto, in particolare, l'articolo 4, comma  4,  lettera  c),  della
citata legge  n.  59  del  1997,  il  quale  prevede  che  sia  anche
riordinata la disciplina delle attivita' economiche  ed  industriali,
in particolare per quanto riguarda il sostegno e  lo  sviluppo  delle
imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione,  al  fine  di
promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale  e  la
razionalizzazione  della  rete  commerciale,   anche   in   relazione
all'obiettivo del contenimento dei  prezzi  e  dell'efficienza  della
distribuzione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 1998; 
  Visto il parere della Commissione parlamentare istituita  ai  sensi
dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997; 
  Visto il parere della Commissione  parlamentare  per  le  questioni
regionali; 
  Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il parere dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato ai sensi dell'articolo 22 della legge  10  ottobre  1990,  n.
287; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 marzo 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica
e di grazia e giustizia; 
                                Emana 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i principi e  le  norme  generali
sull'esercizio dell'attivita' commerciale. 
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo  le
previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di 
attuazione 
  3. La disciplina in  materia  di  commercio  persegue  le  seguenti
finalita': 
    a) la trasparenza del mercato, la  concorrenza,  la  liberta'  di
impresa e la libera circolazione delle merci; 
    b)  la  tutela  del   consumatore,   con   particolare   riguardo
all'informazione,  alla  possibilita'   di   approvvigionamento,   al
servizio  di  prossimita',  all'assortimento  e  alla  sicurezza  dei
prodotti; 
    c) l'efficienza, la modernizzazione  e  lo  sviluppo  della  rete
distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al
fine del contenimento dei prezzi; 
    d) il pluralismo e l'equilibrio tra le  diverse  tipologie  delle
strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare
riguardo al riconoscimento e  alla  valorizzazione  del  ruolo  delle
piccole e medie imprese; 
    e) la valorizzazione e la salvaguardia del  servizio  commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane, insulari. 
    

          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

    
            Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi e 
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 
          - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
          - Il testo dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 
          n. 59 del 15 marzo 1997, e' il seguente: 
          "4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo 
          provvede anche a: 
          a) - b) (Omissis); 
          c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base  dei
          principi e criteri di cui al comma 3 del presente art.,  al
          comma l dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma  5,
          per  quanto  possibile  individuando  momenti   decisionali
          unitari, la disciplina relativa alle attivita',  economiche
          ed industriali,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il
          sostegno   e   lo   sviluppo   delle    imprese    operanti
          nell'industria,  nel   commercio,   nell'artigianato,   nel
          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per
          quanto riguarda le politiche regionali,  strutturali  e  di
          coesione della Unione europea, ivi compresi gli  interventi
          nelle aree depresse del territorio  nazionale,  la  ricerca
          applicata, l'innovazione tecnologica, la  promozione  della
          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
          contenimento   dei   prezzi   e    dell'efficienza    della
          distribuzione; per  quanto  riguarda  la  cooperazione  nei
          settori produttivi  e  il  sostegno  dell'occupazione;  per
          quanto riguarda le attivita' relative  alla  realizzazione,
          all'ampliamento,  alla  ristrutturazione  e   riconversione
          degli  impianti  industriali,  all'avvio   degli   impianti
          medesimi   e    alla    creazione,    ristrutturazione    e
          valorizzazione   di   aree    industriali    ecologicamente
          attrezzate, con  particolare  riguardo  alle  dotazioni  ed
          impianti di tutela 
          dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica". 
          - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59/1997 e' il 
          seguente: "Art. 5. 
          - 1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da
          venti senatori e venti deputati,  nominati  rispettivamente
          dai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
          dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 
          2.  La  Commissione  elegge  tra  i  propri  componenti  un
          presidente, due vicepresidenti e due segretari che  insieme
          con il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza.  La
          Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
          giorni dalla nomina dei  suoi  componenti,  per  l'elezione
          dell'ufficio di presidenza. Sino  alla  costituzione  della
          Commissione, il parere, ove occorra, viene  espresso  dalle
          competenti Commissioni parlamentari. 
          3. La Commissione ha sede presso la  Camera  dei  deputati.
          Alle  spese   necessarie   per   il   funzionamento   della
          Commissione si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei
          bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 
          4. La Commissione: 
          a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; 
          b) verifica periodicamente lo  stato  di  attuazione  delle
          riforme previste dalla presente legge e ne  riferisce  ogni
          sei mesi alle Camere". 
          - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  recante:
          "Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza  Statocitta'
          ed  autonomie  locali",  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997. 
          - Il testo dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, 
          n. 287 e' il seguente: 
          "Art. 22 (Attivita'  consultiva).  -  1.  L'Autorita'  puo'
          esprimere   pareri   sulle   iniziative    legislative    o
          regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza  ed
          il mercato quando lo ritenga opportuno, o su  richiesta  di
          amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  puo'  chiedere   il   parere
          dell'Autorita' sulle iniziative legislative o 
          regolamentari che abbiano direttamente per effetto: 
          a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o 
          l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative; 
          b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree; 
          c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e
          di condizioni di vendita".